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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.131
Data decisione, Autorità:
26.09.2001, CDT
140
Incarto n.
80.2001.00131
Lugano
26 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2001
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
-__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che con
decisione 12 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione infliggeva a __________ __________
una multa disciplinare di fr. 450.- per non aver presentato, nonostante un
richiamo e la diffida per lettera raccomandata, la dichiarazione d'imposta
IC/IFD 2001-2002;
-
che a
seguito del reclamo del 15 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione di Locarno annullava
la multa con decisione su reclamo del 6 agosto 2001;
-
che __________ __________
presentava nondimeno ricorso in lingua tedesca a questa Camera e che il 13
settembre successivo presentava la necessaria traduzione in italiano;
-
che con
osservazioni del 18 settembre 2001 l'Ufficio di tassazione attira l'attenzione
della contribuente sul fatto che la multa era stata annullata;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il
ricorso è privo d'oggetto, dal momento che l'Ufficio di tassazione con decisione
su reclamo del 6 agosto 2001 aveva annullata la multa disciplinare;
-
che il
presente ricorso, presentato con leggerezza e disinvoltura dalla ricorrente, potrebbe
essere stato occasionato da una incomprensione e, meglio, dalla formulazione
della decisione su reclamo, che menziona l'annullamento della multa senza farvi
seguire il conseguente dispositivo;
-
che
questo giudice può pertanto prescindere eccezionalmente dal prelevare spese e
tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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