AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.135
Data decisione, Autorità:
21.11.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00135
Lugano
21 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Efrem Beretta (in sostituzione del giudice Ivo Eusebio,
astenutosi)
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2001
in materia di: quantificazione
dell'ipoteca legale
presentato da:
__________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________ __________ __________ __________, __________
__________,
patrocinato __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con
atto pubblico del 25 gennaio 1995, il __________
__________ vendeva __________. __________
__________ la part. n. __________ DIV nel Comune di __________.
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d’appello, con decisione del 22 agosto
1996, accertava che l’utile immobiliare imponibile era di fr. 483'458.– e che
l’imposta dovuta era di fr. 116'029.90.
- Nel
frattempo, il 23 febbraio 1995, la Pretura di Locarno-Campagna aveva concesso
una moratoria concordataria di quattro mesi ad __________
__________. Con decisione del 28 luglio
1995, l’Ufficio esazione e condoni informava il commissario di non aderire al
concordato proposto dal signor __________.
In
seguito, l’Ufficio chiedeva il pagamento della percentuale concordataria, posteriormente
all’omologazione. Ottemperando a questa richiesta il signor __________ corrispondeva fr. 5'000.– in data
12 novembre 1997 e fr. 1'777.15 il 9 dicembre 1997.
In data
29 dicembre 1997 veniva notificato il conteggio per la quantificazione
dell’ipoteca legale al debitore, __________
__________, ed al terzo proprietario del
pegno, __________ __________ (dall’imposta al beneficio
dell’ipoteca legale erano stati dedotti i fr. 6'077.15 già corrisposti da __________).
- Il
conteggio veniva impugnato dal terzo proprietario, con ricorso, respinto con decisione
20 ottobre 1998, notificata al contribuente in data 26 ottobre 1998.
Non
avendo né il debitore né il terzo proprietario del pegno corrisposto l’importo
dell’ipoteca legale, l’Ufficio esazione e condoni iniziava, in data 27 aprile
1999, la procedura in via di realizzazione del pegno.
L’8
maggio 1999, veniva inoltrata la domanda di vendita della part. 790. Il termine
per le insinuazioni di oneri fondiari veniva fissato per il 1° giugno 1999. Lo
Stato del Canton Ticino, tramite l’Ufficio esazioni e condoni, notificava __________ di __________,
il credito dell’imposta sugli utili immobiliari di fr. 109'952.75 oltre interessi
al 6 agosto 1999 per fr. 20'117.65. All’incanto del 6 agosto 1999, gli immobili
venivano aggiudicati in blocco al __________
__________ per l’importo complessivo di
fr. 500'000.--.
- Con
decisione 19 novembre 1999 __________ di
__________ annullava l’incanto, avendo
omesso di notificare all’Ufficio esazioni e condoni l’elenco oneri.
Tale
decisione veniva impugnata dal __________
__________, con ricorso del 30 novembre
1999 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello.
Con
sentenza 11 febbraio 2000 la Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale
d’appello accoglieva parzialmente il ricorso ed ordinava __________ di __________
di procedere alla ripubblicazione dell’avviso d’incanto ed al conseguente
rideposito degli elenchi oneri e delle condizioni d’incanto delle part. __________ e __________
RFD di __________.
Il
Tribunale federale riformava, con sentenza del 12 aprile 2000, la decisione
cantonale, annullando la decisione del 19 novembre 1999 dell’Ufficio di
esecuzione, con la quale era stato annullato l’incanto. Nella motivazione della
sentenza, l’Alta Corte rilevava che “le possibilità offerte allo Stato dalla
legislazione fiscale segnatamente dagli art. 252 seg. della legge tributaria
ticinese in materia di ipoteca legale rimangono impregiudicate dalla presente
sentenza”.
- Nello stato di riparto del 19 luglio 2000, __________ del distretto di __________ menzionava il credito, quale
ipoteca legale, vantato dall’Ufficio esazione e condoni per complessivi fr.
130'070.40. Di conseguenza, con scritto del 20 luglio 2000, __________ comunicava all’Ufficio esazione e
condoni di non poter dar seguito alle domande di vendita in quanto il credito,
garantito da ipoteche legali, era stato interamente tacitato.
Il __________ __________
interponeva ricorso alla Camera di esecuzioni e fallimenti contro lo stato di
riparto, chiedendo di stralciare da quest’ultimo le ipoteche legali a favore
dell’Ufficio esazione e condoni per fr. 130'070.40.
Con
decisione del 17 agosto 2000, __________
del Distretto di __________ modificava
lo stato di riparto, stralciando dallo stesso il credito erariale di fr.
130'070.40 a favore dello Stato del Canton Ticino. Di conseguenza, la Camera di
esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello, quale autorità di vigilanza,
stralciava dai ruoli il ricorso del __________
__________, in quanto divenuto privo
d’oggetto.
- Nel
frattempo, in data 10 agosto 2000, l’Ufficio circondariale di tassazione di
Locarno aveva allestito il conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale
al __________ __________, quale terzo proprietario del pegno.
Vista la
sentenza del Tribunale federale, ed alfine di interrompere i termini di prescrizione,
l’Ufficio esazione e condoni aveva notificato, giusta gli art. 252 segg. LT, al
il conteggio dell’ipoteca legale gravante sul bene acquisito dall’istituto di
credito ai pubblici incanti.
Con
decisione dell’11 settembre 2001, l’UT di Locarno respingeva il reclamo interposto
dal __________ __________ contro tale decisione, argomentando che la pretesa
fiscale in discussione, accertata nei confronti del debitore __________, sussisteva nei confronti
dell’attuale terzo proprietario del pegno, in __________ il __________ __________.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il __________ __________
postula l’integrale annullamento del conteggio per la quantificazione dell’ipoteca
legale gravante il mapp. - RFD di __________. A suo avviso, la mancata iscrizione nell’elenco
oneri del credito vantato dal Canton Ticino nei confronti di __________ comporta che il credito non possa
più venire opposto all’aggiudicatario dei fondi. Infatti, l’omissione in
discorso sarebbe riconducibile ad errori commessi dall’amministrazione pubblica
e le conseguenze di ciò non potrebbero essere poste a carico della ricorrente.
-
8.1.
Secondo
l’art. 183 cpv. 1 cifra 1 della legge cantonale di applicazione del codice
civile svizzero (LAC), sono riconosciute ipoteche legali senza l’obbligo
d’iscrizione nel registro fondiario allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli
immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e
comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile. Queste ipoteche
legali hanno il medesimo ordine e prevalgono agli altri pegni immobiliari (art.
836 cpv. 2 LAC).
8.2.
La legge
tributaria prevede, all’art. 252 cpv. 1, che, per il pagamento di tutte le imposte
cantonali e comunali, che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente
all’articolo 836 CCS, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita
in giudicato della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo
l’articolo 183 LAC.
Tale
ipoteca legale è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua
validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (art. 252 cpv. 2
LT).
L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in
giudicato della tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio
conformemente all’articolo 253 (art. 252 cpv. 3 LT).
8.3.
Quanto
alla procedura, l’art. 253 cpv. 1 LT prevede che la pretesa di imposta garantita
da ipoteca legale sia stabilita dall’autorità fiscale mediante conteggio, che
deve indicare il calcolo dell’imposta garantita dal pegno e l’importo della
stessa, come pure l’oggetto del pegno.
La pretesa è notificata al debitore dell’imposta e al terzo proprietario
del pegno. Questi ultimi hanno facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 253 cpv. 2 LT). Con il reclamo
e il ricorso possono essere contestati il principio dell’ipoteca legale,
l’ammontare della stessa e l’oggetto del pegno (art. 253 cpv. 3 LT).
- Nella fattispecie, il __________
__________ __________,
terzo proprietario del pegno, contesta l’esistenza stessa dell’ipoteca legale,
argomentando che quest’ultima si sarebbe estinta in seguito all’aggiudicazione
dell’immobile.
9.1.
Secondo
l’art. 135 cpv. 1 ultima frase LEF, se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno
immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della
realizzazione. L’art. 138 cpv. 2 cifra 3 LEF, da parte sua, precisa che
l’avviso dell'incanto («bando») deve contenere l'ingiunzione ai creditori
ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all'ufficio
d'esecuzione, entro venti giorni, le loro pretese sul fondo, specialmente per
interessi e spese. L'ingiunzione deve contenere la comminatoria che, scaduto il
termine predetto, essi potranno partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione
soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel registro fondiario.
L’art. 49
cpv. 1 lett. b del Regolamento del Tribunale federale
concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF) del 23 aprile 1920 prevede
che le condizioni di vendita mettano a carico dell'aggiudicatario senza
imputazione sul prezzo di vendita i crediti assistiti da ipoteca legale, non
scaduti al momento dell'incanto e quindi non iscritti nell'elenco oneri (art.
836 CC: premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie, ecc.).
L’art. 49 cpv. 2 RFF precisa che, all’infuori di questi pagamenti
l'aggiudicatario non può essere tenuto ad effettuarne altri oltre il prezzo di
aggiudicazione, a meno che essi siano menzionati nelle condizioni d'incanto.
9.2.
Dalle
menzionate disposizioni del diritto esecutivo discende la chiara conseguenza
che i diritti di pegno non insinuati o insinuati tardivamente si estinguono, a
meno che non risultino dal registro fondiario o l’Ufficio esecuzione non ne
abbia altrimenti avuto tempestivamente conoscenza. Ciò vale anche se la pretesa
è garantita da un’ipoteca legale che non necessita di iscrizione a registro
fondiario, come quella fiscale cantonale. In caso contrario, non sarebbe
possibile realizzare lo scopo dell’elenco oneri, «di accertare definitivamente
l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno» (DTF 101 III 39 consid.
4). L’unica eccezione è prevista per i crediti assistiti da ipoteca legale non
ancora scaduti al momento dell'incanto e quindi non iscritti nell'elenco oneri
(Häusermann/Stöckli/Feuz, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [a cura
di], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, unter Einbezug
der Nebenerlasse, II vol., Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 31 e n. 32 all’art.
138 LEF, p. 1339).
9.3.
I debiti
garantiti da ipoteca legale, che sono esigibili al momento della vendita, sono
soggetti in ogni caso al termine di perenzione dell’art. 138 LEF, se non sono
insinuati nel termine, mentre quelli che ancora non sono esigibili a tale
momento e che, di conseguenza, non sono stati iscritti nell’elenco oneri, non
possono sottostare al termine di perenzione dell’art. 138 LEF, poiché non
potrebbero essere iscritti nell’elenco oneri. Di conseguenza, poiché la portata
del termine perentorio dell’art. 138 LEF si limita ai debiti esigibili che
possono essere iscritti nell’elenco oneri, l’art. 49 cpv. 1 lett. b RFF
non si può neppure considerare una vera eccezione a tale disposizione (RF
2000 p. 358 consid. 5).
L’estinzione
di un onere non iscritto nei confronti dell’aggiudicatario si verifica in
conseguenza non solo della mancata insinuazione da parte del creditore (con
riferimento al credito d’imposta al beneficio dell’ipoteca legale cantonale, v.
al riguardo, oltre alla già citata DTF 101 III 39, anche Piatti,
Alcuni cenni sull’elenco oneri con particolare riferimento alle ipoteche legali
dirette, in: Angst/Cometta/Gasser [a cura di], Schuldbetreibung und
Konkurs im Wandel - Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und
Konkursbeamten der Schweiz, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, p. 43; Zucker,
Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p. 77; Hess, Das gesetzliche
Steuerpfandrecht des bündnerischen Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch, in
ZGRG 1994 p. 123), ma anche dell’omissione riconducibile ad un errore
dell’autorità competente (DTF 106 II 183 consid. 3a, p. 191). Il
Tribunale federale argomenta, a tale proposito, che una conseguenza così
gravosa per il creditore, sebbene non risulti chiaramente dalla lettera della
legge, è tuttavia necessaria, se non si vuole mettere in discussione lo scopo
dell’aggiudicazione, che è di un ricavo possibilmente favorevole. Non ci si
potrebbero infatti attendere offerte proporzionate in caso di incanto pubblico,
se i partecipanti fossero lasciati nel dubbio di potersi vedere opporre, dopo
l’aggiudicazione, oneri di cui in base all’elenco oneri non avevano avuto conoscenza
(DTF 106 II 183 consid. 3a, p. 191).
9.4.
Come
illustrato in narrativa, il debito fiscale qui in discussione si riferisce alla
cessione degli immobili che in origine appartenevano a __________ __________.
L’utile immobiliare, nato con la vendita da questi a __________ __________, è
stato assoggettato ad un’imposta di fr. 116'029.90. All’alienante, debitore
dell’imposta, veniva concessa una moratoria concordataria, al termine della
quale veniva pagata una parte del debito in questione. Il fisco notificava
allora all’acquirente il conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale,
avvertendolo che in caso di mancato pagamento sarebbe stata promossa
un’esecuzione in via di realizzazione del pegno. Non avendo neppure __________ pagato il debito in discussione,
veniva avviata la procedura esecutiva e l’Ufficio cantonale di esazione
insinuava il credito fiscale, perché fosse iscritto nell’elenco oneri. La mancata
iscrizione dell’ipoteca legale in quest’ultimo elenco ha fatto sì che gli
immobili siano stati aggiudicati senza tali oneri.
Ne
discende la conseguenza che l’ipoteca legale, gravante sugli immobili aggiudicati,
si è estinta con l’aggiudicazione stessa.
9.5.
La
diversa opinione dottrinale, menzionata da Steinauer (Les droits réels, vol.
III, n. 2830, p. 200), fa riferimento a commentari degli anni venti all’art.
234 cpv. 2 CO, disposizione che concerne la garanzia del venditore in caso di
vendita nell’esecuzione forzata. Ebbene, se si esamina la più recente edizione
del Commentario bernese, vi si dice che la norma menzionata comporta che non
siano opponibili all’aggiudicatario diritti di pegno relativi ad un credito che
non è stato fatto conoscere mediante le abituali vie di informazione, quali i
pubblici registri e le condizioni dell’incanto (Giger, Berner Kommentar,
Das Obligationenrecht, Berna 1999, art. 234 CO, n. 30, p. 722).
- La
decisione impugnata ed il conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale,
che essa tutela, devono pertanto essere annullati.
Alla
ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è accolto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla
ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 2'000.– per ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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