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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.153
Data decisione, Autorità:
21.11.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00153
Lugano
21 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ ,
rappr. da: __________ __________ -
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
ricorso del 30 ottobre 2001, i coniugi __________ e __________ __________ hanno
chiesto la riduzione del valore locativo dell’appartamento da loro abitato da
fr. 48'000 a fr. 27'500 in media annua;
-
che,
prendendo posizione sul ricorso, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna,
nelle sue osservazioni del 15 novembre 2001, ha proposto di ridurre il valore
locativo a fr. 36'000 in media annua e le spese di manutenzione e gestione a
fr. 9'000;
-
che, con
scritto del 19 novembre 2001, i ricorrenti si sono dichiarati d’accordo con la
proposta in questione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il
ricorso può pertanto essere accolto parzialmente, nel senso dell’accordo intervenuto
fra le parti, che appare conforme alle disposizioni legali applicabili;
-
che,
visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti tassa di
giustizia e spese processuali né si concede loro, d’altra parte, un’indennità
per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 ottobre 2001 è riformata nel senso
che il valore locativo è ridotto a fr. 36'000 e le spese di manutenzione e gestione
a fr. 9'000 in media annua.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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