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Numero d'incarto:
80.2001.156
Data decisione, Autorità:
01.02.2002, CDT
Incarto n.
80.2001.00156
Lugano
1 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 il contribuente chiedeva la deduzione
dai redditi di una perdita aziendale di fr. 23'573.- relativa all'attività
aziendale della moglie;
-
che nella
decisione su reclamo del 15 ottobre 2001 l'Ufficio di tassazione non ammetteva
la deduzione della suddetta perdita dalla tassazione ordinaria, avendo precedentemente
precisato al contribuente in uno scritto del 3 ottobre che il motivo della mancata
deduzione della perdita era da ricercare nella cessazione dell'attività da
parte della moglie;
-
che con
il presente tempestivo ricorso __________ __________ rinnova la richiesta di
dedurre la perdita aziendale della moglie, argomentando che non è stata chiesta
né allestita alcuna tassazione intermedia per cessazione dell'attività della
moglie;
-
che con
osservazioni dell'8 novembre l'Ufficio di tassazione conferma il motivo per il
quale nega la deduzione della perdita, precisando di non aver allestito la
tassazione intermedia semplicemente perché il reddito era nullo;
-
che con
decreto dell'8 novembre 2001 il Presidente della CDT ha sospeso l'esame del
ricorso perché prematuro: infatti il problema sottoposto al giudizio di questa
Camera nell'ambito della tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000 presuppone la
formale notifica della tassazione intermedia per cessazione dell'attività
indipendente della moglie;
-
che
l'Ufficio di tassazione il 17 dicembre 2001 ha notificato ai coniugi Schwarz la
tassazione intermedia IC/IFD 1997-98, a valere dal 1° aprile 1997, per
cessazione dell'attività della moglie;
-
che il
reclamo presentato da __________ __________ il 15 gennaio 2002 contro la
tassazione intermedia IC/IFD 1997-98 è stato ritirato in occasione
dell'audizione del 21 gennaio successivo davanti all'Ufficio di tassazione;
-
che
pertanto la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98, a valere dal 1° aprile 1997,
è passata in giudicato;
-
che nulla
osta pertanto all'evasione del presente ricorso;
-
che la
cessazione dell'attività commerciale di una persona fisica é un motivo di tassazione
intermedia ex art. 55 lett. b LT e ex art. 45 lett. b LIFD;
-
che dal
momento in cui interviene la tassazione intermedia non possono più essere
compensate le perdite del periodo precedente, contrariamente a quanto avverrebbe,
conformemente all'art. 26 cpv. 2 LT e all'art. 27 cpv. 2 LIFD, se l'attività
commerciale continuasse, rimanendo tuttavia riservato il caso in cui fosse
dovuta l'imposta sugli utili di liquidazione (cfr. ASA 30 88; ASA
52 562; ASA 54 440; inoltre Masshardt/Tatti, Commentario imposta
federale diretta, 1985, p. 227; CDT n. 267 del 31 ottobre 1991 in re
Eredi R.; CDT n. 91-94 del 3 maggio 1993 in re K.);
-
che in
altre parole, alle perdite aziendali va riconosciuto un carattere causale con
l'attività che le ha prodotte, che non può più essere loro riconosciuto quando
tale attività viene a cadere;
-
che non
va infatti dimenticato che l'art. 26 cpv. 2 LT e l'art. 27 cpv. 2 LIFD limitano
la deduzione delle perdite alle persone che esercitano un'attività commerciale
e sottostanno all'obbligo della contabilità: la deduzione delle perdite non
potrebbe quindi venire estesa in caso di tassazione intermedia per cessazione
dell'attività lucrativa, ai redditi privati o a quelli dell'altro coniuge che
non hanno relazione di sorta con l'attività cessata, sia perché è venuto a
cadere qualsiasi legame causale con l'attività aziendale, sia perché si
finirebbe per creare un'inaccettabile disparità di trattamento verso i
percettori di redditi di natura esclusivamente privata o non aziendale (CDT
n. 267 del 31 ottobre 1991 in re Eredi R.; CDT n. 91-94 del 3 maggio
1993 in re K.);
-
che
l'attività della moglie è cessata alla fine di marzo del 1997 e non ha dato
luogo ad alcun utile di liquidazione (cfr. notifica della tassazione intermedia
del 17 dicembre 2001 e relativo incarto);
-
che la
tassazione intermedia dà luogo alla tassazione sul presente (Gegenwartsbesteuerung)
dei redditi toccati dalla stessa;
-
che non
vi è dunque motivo di discostarsi dalla prassi costante del Tribunale federale,
secondo cui "bei der Gegenwartsbesteuerung Geschäftsverluste aus der
Zeit vor der Veränderung in den betroffenen Einkommensbestandteilen nicht mehr
berücksichtigt und auch nicht mehr mit den in die Gegenwartsbemessung einzubeziehenden
Einkünften verrechnet werden können" (ASA 52 566);
-
che
pertanto le perdite dovute all'attività commerciale svolta da __________
__________ fino alla cessazione della sua attività aziendale non possono essere
considerate né nell'ambito della tassazione intermedia passata in giudicato né
ovviamente in quella ordinaria successiva.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 350.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 430.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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