AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.181
Data decisione, Autorità:
01.02.2002, CDT
Incarto n.
80.2001.00181
Lugano
1 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
L’
8 maggio 2000 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione
IC/IFD 1999-2000, che conteneva alcune variazioni sulle deduzioni, in
particolare per le spese di trasporto, rispetto alla dichiarazione d’imposta.
Il contribuente presentava reclamo in tempo utile, contestando le deduzioni
concesse dall’Ufficio di tassazione e chiedendo se del caso che venisse
convocato. L’Ufficio di tassazione con decisione del 23 luglio 2001 respingeva
il reclamo, senza aver preventivamente dato al contribuente facoltà di esprimersi
oralmente, come da lui richiesto.
A
seguito del ricorso presentato dal contribuente, questa Camera con sentenza del
14 settembre 2001 annullava la decisione su reclamo e retrocedeva gli atti del
procedimento all'Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo audizione
personale del contribuente.
1.2.
Il
10 ottobre 2001 il contribuente, convocato dall'Ufficio di tassazione, esponeva
le ragioni per le quali chiedeva la deduzione delle spese di trasferta
settimanali per recarsi dal luogo di dimora settimanale a quello di domicilio.
Con
decisione del 12 novembre 2001 l'Ufficio di tassazione stabiliva la deduzione
complessiva per spese di trasferta in fr. 4'760.-, vale a dire fr. 2'160.- per
il tragitto giornaliero casa-ufficio e fr. 2'600.- per il rientro settimanale
con il mezzo pubblico, a fronte di una deduzione richiesta di fr. 13'104.-, di
cui fr. 10'844.- relativi al rientro settimanale.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ rinnova sostanzialmente la richiesta
che gli venga riconosciuta una deduzione complessiva per spese di trasferta di
fr. 13'104.-.
Degli
argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- Va
preliminarmente rilevato che in discussione è unicamente l'ammontare della
deduzione per il rientro settimanale. Non sono invece in discussione le spese
per recarsi da casa all'ufficio, che sono state riconosciute nella misura
richiesta dal contribuente. Tanto meno è in discussione la deduzione per le
spese di trasferta comandate dal datore di lavoro, in quanto risarcite da quest'ultimo.
3.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD tra le spese
professionali deducibili rientrano le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la
deduzione corrisponde alla spesa effettiva. Per l'uso della bicicletta, di un
ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.--
l'anno. Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la
spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (per esempio. per infermità, distanza notevole dalla più
vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts.
il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per
le automobili. La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno
non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati
fuori casa (fr. 2’600 all’anno).
3.2.
In
linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in
cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel
domicilio della sua famiglia (il cosiddetto "__________") ha diritto
di dedurre anche i costi di trasporto necessari occasionati dal rientro
settimanale
Dottrina
e giurisprudenza sono tuttavia severe nell’ammettere l'uso del mezzo privato.
I
“__________ ” sono invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale
- talvolta con la compiacenza delle autorità locali - possono dedurre dal
reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della professione spese
che invece sono di mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328 s.). Di parere
sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale la decisione di separare il
domicilio dal luogo di lavoro colloca questi contribuenti nella confortevole
situazione di poter dedurre costi motivati da considerazione esclusivamente
private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva in materia di uso
quotidiano del veicolo privato (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, p. 108).
Il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo
di trasporto deve dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola,
unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al
lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una
sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo
di domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di
regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e
di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale,
quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e
autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle
prolungate condizioni invernali del fondo stradale (cfr. CDT n.
..__________ del 12 novembre 1996 in re A. P.; inoltre: CDT
- ..__________ del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT
- 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
- Nel
caso in esame, il ricorrente sostanzia la necessità di far uso dell’automobile
per rientrare alla fine di ogni settimana da __________ a __________ (nel
periodo di computo) con il tipo di lavoro svolto, segnatamente con gli orari
irregolari che protraggono talvolta la giornata lavorativa sino a tarda ora per
questioni di fuso orario e con partenza di buon ora da __________ il lunedì
mattina.
Per
quanto comprensibili, gli argomenti addotti dal ricorrente, non sono tali da
giustificare nel suo caso un’eccezione.
In
meno di due ore e mezza è infatti possibile recarsi da __________ a __________
anche nella tarda serata del venerdì, poco dopo le 22’00. Il sabato mattina poi
esistono numerosi collegamenti a partire dalle 06.00, che si ripetono a scadenza
oraria. Ma anche per compiere il tragitto inverso la domenica sera il collegamento
ferroviario offre svariate possibilità fino a sera inoltrata e, meglio fino
alle 21’00 ca.
Non
si vede quindi perché il ricorrente, malgrado gli orari lavorativi irregolari,
sia impedito di usare i mezzi pubblici per compiere il tragitto tra luogo di
lavoro e luogo di domicilio e viceversa.
La
decisione dell’Ufficio di tassazione appare, tutto ben considerato, fondata e
in linea con la giurisprudenza di questa Camere relativa a casi analoghi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 330.–
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster