-
che
__________ __________ è titolare di un diritto d'abitazione gratuito sulla
part. n. __________ RF di __________, iscritto nel 1989;
-
che nella
notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 dell' 11 settembre 2000 l'Ufficio di
tassazione ha esposto alla contribuente per l'IC sia il reddito della sostanza
(valore locativo) sia la sostanza stessa relativa all'immobile gravato dal
diritto d'abitazione e per l'IC il reddito della sostanza;
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che il
reclamo presentato dalla contribuente è stato respinto con decisione del 12
febbraio 2001;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso la contribuente chiede lo stralcio dalla propria
tassazione sia del reddito della sostanza sia della sostanza stessa, avvertendo
che mai nei precedenti periodi tali elementi di reddito e sostanza le erano
stati attribuiti;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
secondo gli articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT è imponibile
il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a
disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
-
che tale
è, per es. il caso, del genitore che trasferisce un immobile ai figli riservandosi
un diritto di abitazione (cfr. CDT n. ..__________ dell'
11 ottobre 1996 in re L. e B. D.; CDT n. ..__________
dell' 11 ottobre 1996 in re L. e B. Da.; CDT n.
..__________ del 23 luglio 1997 in re J.B.; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 90);
-
che per
costante giurisprudenza ai diritti di proprietà o di usufrutto ottenuto a
titolo gratuito secondo gli articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b
LT, è assimilabile il diritto di abitazione, in quanto forma qualificata di
usufrutto (cfr. RTT 1986, p. 491 ss.; RTT 1982, p. 183; CDT
n. 446 del 28 novembre 1984 in re A.C.);
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che
pertanto l'Ufficio di tassazione non ha fatto altro che applicare correttamente
la legge tributaria federale e quella cantonale esponendo alla ricorrente,
beneficiaria del diritto di abitazione, il valore locativo;
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che è
irrilevante che l'Ufficio di tassazione non abbia proceduto in tal senso, come
sembra pretendere la ricorrente, nei precedenti periodi;
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che,
infatti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale (StE 1997 B
93.4 n. 4), tassazioni relative a periodi fiscali trascorsi non producono alcun
effetto su tassazioni successive, poiché nel quadro di ogni nuova tassazione l'
autorità può riesaminare pienamente le circostanze di fatto e di diritto e
decidere in modo difforme dai periodi precedenti;
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che
pertanto la tassazione, quale atto amministrativo limitato, produce effetti
giuridici solo per il periodo fiscale di cui si tratta (StE 1997 B 93.4
n. 4) e che nulla impedisce quindi al fisco di correggere eventuali suoi precedenti
errori;
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che,
nella misura in cui la ricorrente contesta per l'IC l'esposizione sia del
reddito della sostanza che della sostanza, il ricorso è privo d'oggetto, poiché
comunque il valore della sostanza non raggiunge il minimo imponibile;
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che, a
titolo abbondanziale, va rilevato come per l'art. 40 cpv. 2 LT (analogamente
all'art. 12 v.LT) la sostanza gravata da usufrutto va imposta all'usufruttuario;
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che non
ne va diversamente nel caso del diritto di abitazione per i motivi sopra esposti
(cfr. RTT 1986 p. 491 ss.; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, ed. 1977, p. 80; inoltre, Zweifel/Athanas,
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, über die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Gemeinden, vol. I/1, Basel - Frankfurt am Main, 1997,
p. 213).
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).