AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.34
Data decisione, Autorità: 21.11.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00034
Lugano 21 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2001
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 del 10 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione esponeva ai coniugi __________ un reddito d'altra fonte di fr. 900'000.- di media annua. Per la sola IC l'Ufficio di tassazione esponeva inoltre ai contribuenti una sostanza da titoli crediti numerario di fr. 1'626'308.-, conformemente per altro a quanto dichiarato.
Il 23 agosto 2000, assistito da __________ __________ di __________ i contribuenti presentavano reclamo, chiedendo tra l'altro lo stralcio del reddito d'altra fonte.
Il 27 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione chiedeva al rappresentante dei reclamanti di produrre la prova dei debiti contratti. La documentazione prodotta veniva considerata insufficiente dall'autorità fiscale, la quale con decisione del 12 febbraio 2001 respingeva il reclamo.
Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
La Divisione delle contribuzioni propone invece la reiezione del ricorso, in subordine l'accoglimento parziale, qualora venisse comprovata ineccepibilmente l'esistenza del debito verso il creditore estero.
Dei motivi addotti dalla Divisione delle contribuzioni verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Con memoria del 25 settembre 2001 i ricorrenti si riconfermano nel loro ricorso, chiedendo che venga fissata un'udienza.
La Divisione delle contribuzioni ha confermato seduta stante l'adesione alla richiesta di stralcio del reddito d'altra fonte, non appena il giudice avesse avuto visione completa, come è avvenuto, dell'ulteriore documentazione, segnatamente degli addebiti e del beneficiario dei bonifici.
Il ricorrente, dal canto suo, ha dichiarato di desistere dall'ulteriore contestazione relativa al valore delle azioni della __________ __________ __________, da lui dichiarate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 12 febbraio 2001 è riformata nel senso che è stralciato il reddito d'altra fonte di fr. 900'000.-. Per il resto è confermata.
Compensate le ripetibili
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFA è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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