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Numero d'incarto:
80.2001.48
Data decisione, Autorità:
08.05.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00048
Lugano
8 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2001
in materia di: Imposta
annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza IC 99 e
IFD 99
presentato da:
__________ __________, __________
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il
18 febbraio 1999 __________ __________ prelevava anticipatamente dal II
Pilastro (cassa pensione) un importo di fr. 150'000.- in relazione al
finanziamento della costruzione della propria casa.
Il
17 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava pertanto al contribuente
l'imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla
previdenza (art. 38 LT; art. 38 LIFD) di fr. 3'000.- per l'imposta cantonale e
di fr. 973.20 per l'imposta federale diretta.
1.2.
Il
reclamo presentato in tempo utile dal ricorrente veniva respinto con due
distinte decisioni su reclamo per l'IC e per l'IFD del 16 febbraio 2001.
- Con
il presente ricorso del 21 marzo 2001 il contribuente contesta nuovamente l'imposizione
con l'imposta annua intera del prelevamento anticipato di fr. 150'000.- dalla
cassa pensione.
Degli
argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
Dalla
ricerca postale degli invii per lettera raccomandata è infatti emerso che l'Ufficio
di tassazione ha erroneamente spedito per lettera raccomandata le decisioni su
reclamo al precedente indirizzo del contribuente, malgrado che gli fosse noto
il nuovo. Le stesse sono poi state rispedite in data successiva, non meglio
precisata, per posta B all'indirizzo corretto. Il presente ricorso è pertanto
chiaramente tempestivo.
-
4.1.
Il 10 gennaio 1995 è entrata in
vigore la legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante
i fondi della previdenza professionale (come revisione parziale della LPP e del
CO).
La
novella legislativa permette agli
assicurati delle Casse pensioni di impiegare i fondi della previdenza
professionale per accedere alla proprietà di abitazioni, a condizione
che l' abitazione sia destinata ad uso proprio.
Come precisa la Circolare
n. 23 del 5 maggio 1995 dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni, la
promozione della proprietà d'abitazioni dà agli assicurati due possibilità: il
prelievo anticipato dell'avere di previdenza, da una parte, e la costituzione
in pegno di questo avere o del diritto alle future prestazioni di previdenza,
dall'altra. Gli averi di previdenza possono essere impiegati per l'acquisto di
proprietà d'abitazioni, nonché per l'acquisizione di partecipazioni a proprietà
di abitazioni (ad es. l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa
di costruzione di abitazioni) e per l'ammortamento di debiti ipotecari esistenti.
4.2.
Al momento del prelievo
anticipato, I’intero avere di previdenza prelevato anticipatamente è,
nell'ambito della tassazione ordinaria, soggetto secondo l'articolo 38 LIFD ad
un'imposta annua intera quale prestazione in capitale proveniente dalla
previdenza (cfr. Circolare n. 23 del 5 maggio 1995 dell’ Amministrazione
federale delle contribuzioni sulla promozione della proprietà di abitazioni
mediante i fondi della previdenza professionale).
4.2.1. Per l'imposta cantonale, secondo
l'art. 38 cpv. 1 LT, sono imposte
separatamente con un’ imposta annua intera le prestazioni in capitale secondo
l’ articolo 21 e i versamenti analoghi di cui all’ articolo 16 capoverso 2,
come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o
pregiudizio durevole della salute secondo l’ articolo 22 lettera b.
L’ imposta è calcolata con l’ aliquota che
sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un
quindicesimo dell’ importo della prestazione in capitale. L’ aliquota minima è
del 2 per cento (art. 38 cpv. 2 LT).
Le
deduzioni sociali di cui all’ articolo 34 non sono ammesse (art. 38 cpv. 3 LT).
4.2.2. Per
l'imposta federale diretta, secondo l'art. 38 cpv. 1 LIFD, le
prestazioni in capitale secondo l'articolo 22 (provenienti cioè dalla
previdenza), come anche le somme versate in seguito a decesso, lesione
corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte
separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad un'imposta annua intera.
L'art.
38 cpv. 2 LIFD stabilisce poi che l'imposta è calcolata su un quinto della tariffa
secondo l'articolo 36.
Le deduzioni sociali di
cui all'articolo 35 non sono ammesse (art. 38 cpv. 3 LIFD).
- 5.1.
Per
quanto precede, l’operato dell’Ufficio di tassazione, che ha imposto con l'imposta
annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, conformemente
agli artt. 38 LT e 38 LIFD, il prelevamento anticipato dal II Pilastro
di un importo di fr. 150'000.- va esente da ogni e qualsiasi critica.
5.2.
Risulta per altro
scarsamente comprensibile, sia detto a titolo abbondanziale, la lamentela del
ricorrente, per la quale nessuno lo avrebbe reso attento a “questo grave
problema”, vale a dire all’assoggettamento del prelevamento all'imposta annua intera.
Il problema sollevato non
riguarda tanto l’autorità fiscale cantonale, quanto piuttosto il contribuente
medesimo, che ha verosimilmente pianificato l’intera operazione (costruzione e
finanziamento) con una certa disinvoltura.
Il ricorrente non deve
comunque dimenticare che sull’importo prelevato dal II Pilastro non erano state
percepite imposte, poiché i relativi premi erano stati dedotti dal reddito. Non
deve inoltre dimenticare che in futuro egli non pagherà più imposte,
all’infuori di quelle qui in discussione calcolate con aliquota agevolata,
poiché l’importo prelevato non potrà più essere preso in considerazione nella
determinazione della pensione (rendita periodica).
5.3.
Di nessun rilievo per il
presente giudizio sono altre considerazioni estemporanee su una presunta
ingiustizia morale del valore locativo, indipendentemente dal fatto che la
questione è invero particolarmente complessa, proprio perché il legislatore per
non sfavorire attraverso l’abolizione del valore locativo - contrariamente a
quanto potrebbe sembrare a un primo superficiale impatto - i nuovi
proprietari, i quali non potranno più dedurre gli interessi ipotecari, di
regola nei primi anni inferiori al reddito dell’immobile, sarà costretto a
prevedere delle norme transitorie per chi investe nell’abitazione primaria.
5.4.
5.4.1. Del tutto
avventata appare infine la censura di incostituzionalità della normativa
applicabile alla fattispecie.
La censura di
anticostituzionalità si scontra in effetti con i limiti cui sottostà l’autorità
giudiziaria: l’art. 191 Cost. fed. (che ha ripreso gli artt. 113 cpv. 3 e
114bis cpv. 3 vCost.) si oppone infatti al sindacato di costituzionalità della
LIFD (Agner/Jung/
Steinmann, op. cit., p. 7; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, n. 56 e n.
58 al § 4, p. 107; STF del 31 gennaio 2000 in re I. Q. = RF 2000
p. 438). Lo stesso vale per le disposizioni della LAID ed anche per le norme
cantonali di esecuzione della LAID (Zigerlig/Rufener, op. cit., n. 4
agli articoli 32-38 LAID, p. 425; CDT n. ..__________
del 7 aprile 1999 in re I. Q.), segnatamente da quanto disposto dall’art. 11
LAID.
5.4.2. Ma anche
facendo astrazione da ciò è difficile intravedere in che cosa possa consistere
l’incostituzionalità dell’art. 38 LT (ed anche dell’art. 38 LIFD, praticamente
di identico tenore), trattandosi di norme volute dal Legislatore tra l’altro proprio
per facilitare l’accesso alla proprietà, che consentono il prelevamento
anticipato di contributi (non imposti) e il loro assoggettamento a un’aliquota
fiscale agevolata rispetto a quella con cui verrebbero colpiti quando dessero
luogo all’erogazione di una rendita di vecchiaia o di invalidità.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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