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Numero d'incarto:
80.2002.141
Data decisione, Autorità:
15.10.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00141
Lugano
15 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 2001-2002 dell’ 8 aprile 2002 l’Ufficio di tassazione
esponeva a __________ __________ un reddito aziendale di fr.
34'000.- di media annua, al posto di quello dichiarato dal contribuente di fr.
32'868.-, da cui andavano dedotti costi aziendali, esclusi i contributi AVS/AI
e i premi per la previdenza professionale, di fr. 17'880.- di media annua.
1.2.
Il
reclamo presentato dal contribuente, in cui lamentava la mancata considerazione
delle spese professionali, veniva respinto con decisione su reclamo del 26
agosto 2002. Secondo l'Ufficio di tassazione il raffronto delle entrate e delle
uscite del biennio di computo in base ai dati presentati avrebbe denotato una
mancanza di disponibilità di ca. fr. 5'300.- di media annua, senza considerare
il necessario per vivere.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ contesta nuovamente la
valutazione del reddito aziendale effettuata dall’Ufficio di tassazione,
rilevando d’aver dedotto nel suo calcolo spese di trasferta in eccesso (fr.
14'000.- invece di fr. 4'500.- per due anni) e di aver dimenticato d’aver
riscattato assicurazioni per complessivi fr. 10'000.-.
L’Ufficio
di tassazione con osservazioni del 6 settembre 2002 propone invece di respingere
il ricorso.
Pendente
causa il giudice delegato ha invitato il contribuente a documentare il rimborso
ricevuto dalle assicurazioni.
Il 18
settembre 2002 il ricorrente ha prodotto quanto richiesto, contrastando inoltre
la posizione assunta dall’Ufficio di tassazione.
- 3.1.
3.3.1. L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i
suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può
tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve
effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione
d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente
accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa
invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla
verità (Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989,
p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
3.3.2. Anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la
tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
3.2.
Nel caso
in esame il contribuente ha saputo documentare in sede di ricorso d’aver
riscattato la cassa pensioni, un’ulteriore polizza di libero passaggio e una
polizza assicurativa privata per complessivi fr. 10'289.85.
Questa
circostanza, emersa soltanto in sede di ricorso, consente di ridurre il reddito
aziendale valutato dall’ Ufficio di tassazione di fr. 5'150.- ca. di media
annua.
Viene
così praticamente controbilanciata la mancanza annua di disponibilità di fr.
5'300.- circa, che emerge dal raffronto dei redditi allestito dall’Ufficio di
tassazione sulla scorta dei dati forniti dal contribuente.
Resta
quindi da spiegare come il ricorrente abbia potuto far fronte al fabbisogno
quotidiano, che l’Ufficio di tassazione ha di fatto valutato in ca. fr. 1'500.-
mensili e, meglio, in misura non molto superiore (circa un terzo) al fabbisogno
che viene considerato in materia esecutiva.
Tale
valutazione non appare di per sé eccessiva, non appena si consideri che il contribuente
nel periodo di computo determinante per la tassazione in esame ha acquistato e
riattato un immobile.
3.3.
Non è
invece di rilievo l’argomentazione relativa alle spese di trasporto, poiché
comporterebbe un aumento di pari importo del reddito aziendale dichiarato e, meglio,
di quello netto di fr. 11'555.- di media annua esposto nello scritto del 23
aprile 2001. Ciò che muterebbe sarebbe soltanto la ventilazione tra reddito
aziendale dichiarato e parte di reddito aziendale aggiunta per valutazione, ma
non l’importo complessivo del reddito aziendale stabilito per apprezzamento
sulla base del raffronto delle entrate e delle uscite.
3.4.
In
conclusione, a mente di questa Camera, il reddito aziendale, tenuto conto di
quanto emerso in questa sede, può essere ridotto prudenzialmente, avvicinando
ulteriormente il fabbisogno per vivere al minimo vigente in materia esecutiva,
a fr. 27'000.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 agosto 2002 viene riformata nel
senso che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 27'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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