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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.160
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.00160
Lugano
18 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________
__________ __________,
rappr. da: __________.
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD __________
__________ dichiarava un valore locativo
della propria abitazione di fr. 17'599.-, che l’Ufficio di tassazione rettificava
in sede di tassazione in fr. 21'155.- (cfr. notifica della tassazione del 9
settembre 2002).
-
presentava reclamo in tempo utile contro la suddetta notifica, chiedendo la
riduzione del valore locativo a fr. 17'599.-, come a dichiarazione, spiegando
che nel valore di stima ufficiale del fabbricato di fr. 483'500.- è compreso
anche il valore del terreno sottostante, pari a fr. 159’300.-.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 9 settembre 2002,
argomentando che l'autorità di stima nel censire i fabbricati non tengono conto
del sedime su cui sorgono.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________, assistita __________. __________
__________, ribadisce la richiesta di
stabilire il valore locativo in fr. 17'599.-. Argomenta che dal verbale di
stima risulta chiaramente che il valore del sedime sottostante è stato aggiunto
a quello del fabbricato.
-
In
occasione dell'udienza il patrocinatore della ricorrente ha avuto modo di
ribadire come le istruzioni della Divisione delle contribuzioni siano fuorvianti,
laddove spiegano che il coefficiente per il calcolo del valore locativo è
"da applicare al valore di stima dei fabbricati; terreno escluso".
Dopo
prolungata discussione, in cui è stato spiegato come le istruzioni siano sempre
state intese nel senso che nella determinazione del valore locativo va escluso
il terreno circostante, dal momento che quello sottostante la costruzione
nemmeno è censito, ma è semplicemente incluso nel valore del fabbricato, il patrocinatore
della ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso.
Gli va
comunque dato atto d'aver sollevato un problema che sarà affrontato nell'ambito
della nuova determinazione generale delle stime immobiliari di tutto il
Cantone. In questo contesto sarà compito delle rispettive autorità, quella di
estimo e quella fiscale, adottare adeguate soluzioni, che tengano conto che il
valore del terreno sottostante è diverso dal valore del fabbricato in senso
stretto, ma che nel contempo non ignorino che il valore del terreno (che
dipende anche dalla sua posizione e dalla sua configurazione) incide sul valore
commerciale dell'abitazione a parità di valore del fabbricato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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