rappr. da: avv. __________ __________, __________
-
che, in
data 26 gennaio 2001, la __________ __________ __________ __________ di
__________ inoltrava all'Ufficio imposte alla fonte (UIF) il conteggio
dell'imposta alla fonte trattenuta sui salari dei dipendenti dimoranti e
stagionali, per un ammontare di complessivi fr. 93'302.90;
-
che, con
scritto del 16 novembre 2001, l'Ufficio imposte alla fonte avvertiva la società
debitrice che risultavano scoperte le imposte alla fonte dovute per il 2000,
nella misura di fr. 71'133.85, e le attribuiva pertanto un termine di 10 giorni
per saldare il debito, con la comminatoria di una denuncia al Ministero
pubblico, per il caso di inadempimento;
-
che, con
lettera del 27 novembre 2001, l'avv. __________ __________, per conto dell'amministratore
dimissionario della società debitrice, __________ __________, chiedeva di correggere
il conteggio dell'imposta trattenuta, che avrebbe contenuto un errore, e di
ridurre di conseguenza lo stipendio del __________ __________ da fr. 300'000.–
a fr. 130'000.–;
-
che l'UIF
rispondeva, in data 17 dicembre 2001, osservando che il conteggio in questione
era passato in giudicato, non essendo stato contestato entro il 31 marzo 2001;
-
che, in
seguito ad una ulteriore sollecitazione dell'avv. __________, l'UIF notificava,
il 23 settembre 2002, una decisione con cui respingeva la richiesta di
modificare il conteggio delle imposte trattenute, in quanto tardiva, ed
aggiungeva di avere sporto denuncia al Ministero pubblico per appropriazione
indebita di imposte alla fonte;
-
che
__________ __________ impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10
ottobre 2002, argomentando che la società debitrice avrebbe subito un prelevamento
illecito di fondi della società da parte del direttore __________ __________ e
che quest'ultimo avrebbe dunque sottoscritto un conteggio falso in merito al proprio
stipendio, con l'intento di conseguire un indebito rimborso delle imposte alla
fonte;
-
che l'UIF
respingeva il gravame, con decisione del 14 ottobre 2002, osservando che un
procedimento era pendente dinanzi all'autorità penale, per il fatto che non
solo la società debitrice aveva operato un'appropriazione indebita delle
imposte alla fonte ma che, inoltre, il direttore della stessa avrebbe ottenuto
il rimborso di importi di imposta mai pagati al fisco, mediante la procedura
della tassazione sostitutiva;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ripropone la richiesta di modifica del conteggio delle imposte trattenute, adducendo
il carattere fittizio dell'importo su cui dovrebbe essere trattenuta l'imposta
alla fonte, essendo stato lo stipendio effettivo del direttore __________ nettamente
inferiore a quello indicato sul conteggio stesso;
-
che,
nelle proprie osservazioni al ricorso del 15 novembre 2002, l'UIF ha spiegato
le particolarità della fattispecie: esso sarebbe stato tratto in inganno dalla
società debitrice, nell'ambito della procedura ordinaria sostitutiva, poiché
avrebbe proceduto al rimborso delle imposte trattenute sul salario del
direttore __________, senza che tuttavia la ritenuta fosse stata riversata al
fisco;
-
che il
ricorrente ha replicato, in data 22 novembre 2002, attribuendo la responsabilità
per la frode al solo direttore, con la conseguenza che l'autorità di tassazione
non potrebbe pretendere da lui il pagamento delle imposte non dovute;
-
che i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone, risp. in Svizzera per brevi periodi,
durante la settimana o come frontalieri, sono assoggettati all'imposta alla
fonte sul reddito della loro attività (art. 114 LT; art. 91 LIFD);
-
che,
secondo gli articoli 121 cpv. 1 LT e 100 cpv. 1 LIFD, il debitore della
prestazione imponibile ha, tra l'altro, l'obbligo di trattenere l'imposta
dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie (lett. a) e di fornire
al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla trattenuta
d'imposta (lett. b);
-
che il
debitore dell'imposta, vale a dire il datore di lavoro, deve rilasciare al
contribuente, vale a dire al lavoratore, senza che ne faccia richiesta,
un'attestazione con l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte (cfr.
Direttiva n. 1/2001, Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza
permesso di domicilio, novembre 2000, valida dal 1° gennaio 2001);
-
che, a
tal fine l'Ufficio cantonale imposta alla fonte rilascia ai datori di lavoro
l'apposito formulario, denominato "attestato-ricevuta", sul quale
devono figurare gli estremi del contribuente, l'importo lordo delle prestazioni
assoggettate all'imposta alla fonte, l'aliquota e l'importo trattenuto a titolo
d'imposta alla fonte;
-
che in
caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore
della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, fino alla
fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una
decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento (art.
210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD);
-
che,
nella fattispecie, l'istanza del 27 novembre 2001 del ricorrente è stata considerata
dall'UIF come una contestazione della ritenuta d'imposta, che è stata respinta
in quanto inoltrata oltre mezz'anno dopo la scadenza del termine indicato dalla
legge;
-
che tale
decisione è senz'altro condivisibile, anche se il ricorrente vorrebbe far discendere
una diversa conclusione dalle particolarità del caso e soprattutto dalla sospetta
condotta truffaldina del direttore della società, __________ __________;
-
che è ben
vero che, se fosse vera la tesi ricorsuale, secondo cui quest'ultimo avrebbe
falsificato il certificato di salario ed il conteggio trasmesso all'UIF,
aumentando lo stipendio indicato al solo scopo di conseguire un rimborso
nell'ambito della successiva procedura di tassazione ordinaria, allora
l'imposta sull'importo eccedente i fr. 130'000 risulterebbe non dovuta;
-
che,
tuttavia, tale affermazione del ricorrente, per quanto plausibile, deve essere
verificata, opponendosi alle risultanze della documentazione in possesso
dell'autorità fiscale;
-
che tale
verifica è indubbiamente più facilmente esperibile da parte del Ministero
pubblico, dinanzi al quale è pendente un procedimento di istruzione formale;
-
che è
infatti la sola autorità penale a disporre dei mezzi di indagine in grado di accertare
quale sia l'effettivo stipendio che il direttore ed azionista __________ avrebbe
prelevato a proprio favore;
-
che, a
tale riguardo, non va neppure trascurata l'affermazione dello stesso ricorrente,
secondo cui __________ avrebbe effettivamente fatto "altri grossi
prelievi… sia dalla Cassa che dalla Banca" (cfr. lettera del 27 novembre
2000 all'UIF), con la conseguenza che potrebbe comunque trattarsi, dal punto di
vista fiscale, di proventi soggetti all'imposta sul reddito;
-
che, fino
ad una decisione dell'autorità penale, o almeno ad un significativo sviluppo
dell'indagine in corso, non si può ritenere che la pretesa del ricorrente basti
a negare efficacia ad un documento presentato alle autorità fiscali e
assicurative (cassa di compensazione AVS);
-
che, a
tale riguardo, sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta
cantonale, fra i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione
o sentenza cresciuta in giudicato, rientra il fatto che un crimine o un delitto
abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (art. 232 cpv. 1 lett. c
LT, art. 147 cpv. 1 lett. c LIFD);
-
che tale
motivo di revisione è pensato proprio, fra le altre, per le ipotesi in cui dei
reati penali abbiano falsificato la fattispecie determinante, con la
conseguenza che la tassazione si è fondata su fatti "non veri" (Vallender,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2b, art. 147 LIFD, n. 19, p. 395);
-
che
pertanto il ricorso deve essere respinto.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).