-
che il 3
settembre 2001 __________ __________ vendeva a __________ __________ il mapp.
n. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 165'500.-;
-
che nella
decisione di tassazione sugli utili immobiliari del 26 giugno 2002 l'Ufficio di
tassazione determinava l'utile imponibile in fr. 36'707.-, deducendo dal valore
dell'alienazione il valore d'acquisto di fr. 125'583.- e costi di acquisto e
vendita per fr. 3'410.-;
-
che con
tempestivo reclamo l'alienante faceva valere diverse spese di costruzione e
miglioria, tra cui costi di progettazione per fr. 10'000.-;
-
che con
decisione del 26 settembre 2002 l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente
il reclamo, determinando l'utile imponibile in fr. 22'758.-: il valore
d'acquisto veniva portato a fr. 126'419.- e venivano inoltre riconosciuti costi
di costruzione e miglioria per fr. 6'766.--, ma non le spese di progettazione
di fr. 10'000.-, costi di acquisto e di vendita per fr. 1'282.- e provvigioni
per fr. 8'275.-;
-
che
l'Ufficio di tassazione ha rifiutato la deduzione della spesa relativa al
progetto di costruzione, poiché non vi sarebbe alcuna menzione che il progetto
sarebbe effettivamente stato utilizzato dall'acquirente;
-
che con
tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la richiesta di deduzione
dei costi di progettazione, argomentando che il progetto è stato usato dall'acquirente;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che lo
Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è
rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT);
-
che
l'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e
il valore di investimento: quest'ultimo si compone a sua volta del valore di
acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT);
-
che, secondo
l'art. 134 cpv. 1 LT, sono tra l'altro considerati costi di investimento i
costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i costi di
costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le tasse di
allacciamento;
-
che la
deduzione delle spese di progettazione (onorario dell'architetto e dell'ingegnere)
è generalmente considerata spesa di miglioria deducibile, quando la costruzione
in questione è stata realizzata (RF 34/1979 p. 259; Guhl, Die
Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 225; CDT
n. 338 del 22 novembre 1989, pubblicata in RDAT I-1992 p. 275). Lo stesso
dicasi di piani di costruzione relativi a un complesso di fondi e che ne
rendono possibile l'alienazione;
-
che sono
quindi di regola computabili quali costi di investimento le spese per un
progetto che è stato realizzato. Se, invece, un progetto non è stato impiegato
per una costruzione, la sua computabilità è limitata al caso in cui il relativo
costo è stato necessario per documentare la capacità edificatoria di un fondo e
quindi per conseguire il prezzo rogato;
-
che va
nondimeno rilevato, che indipendentemente dalle considerazioni che precedono,
in virtù del principio dell'accertamento separato dell'utile immobiliare, come anche
del principio di congruenza, devono essere separati dal prezzo di acquisto
dell'immobile quei valori non immobiliari che fossero stati alienati contestualmente
al fondo e dunque anche un eventuale progetto per il quale il contratto
stabilisca che è compreso nel prezzo (cfr. CDT n.
..__________ del 30 gennaio 2001 in re C. SA; CDT n.
300 del 30 dicembre 1994 in re B. F. e B. W.). Per stabilire l’utile
immobiliare devono essere separati quei valori non immobiliari che potrebbero
essere stati trasferiti unitamente al fondo (Guhl, Die Spezialbesteuerung
der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 68; Ochsner, Die
Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 75; Baur/Klöti-Weber/
Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern 1991,
p. 734);
-
che
nell’atto notarile rogato dal notaio __________ il 3 settembre 2001 nulla si
dice in modo esplicito a proposito di un progetto di costruzione approvato, che
sarebbe stato ceduto contestualmente all'immobile;
-
che
nondimeno nell'atto notarile si fa riferimento a un riporto di indici, come
pure a un contratto d'appalto che avrebbe formato oggetto di contratto
separato;
-
che tali
clausole non avrebbero ragione di essere in assenza di un progetto di costruzione;
-
che il
Municipio di __________ ha poi confermato che l'acquirente ha realizzato il
progetto di costruzione che l'alienante aveva precedentemente fatto approvare;
-
che in
simili condizioni si giustifica l'accoglimento del ricorso e la concessione
della deduzione di fr. 10'000.- per spese di progettazione.
visto per le spese l'art. 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 settembre 2002 è riformata nel
senso che i costi di costruzione e miglioria vengono stabiliti in fr. 16'766.-.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.