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Numero d'incarto:
80.2002.188
Data decisione, Autorità:
10.01.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.188
Lugano
1o gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2002
in materia di: Revisione sentenza
..__________
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che con
istanza del 22 novembre 2002 __________ __________ chiede la revisione della
sentenza del 12 novembre 2002 (inc. N. ..__________);
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sia
in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale,
sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione
o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla
sentenza (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);
-
che
entrambe le legislazioni escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato
la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto
far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato
(art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD);
-
che
nondimeno che gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza
decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;
-
che
pertanto la domanda di revisione deve essere inoltrata all'autorità che ha
adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a
eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi
formali, per esempio perché il ricorso è stato dichiarato irricevibile in
quanto tardivo (cfr. ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF
del 26 aprile 1988 in re E. D; Soldini, L'autorità competente in materia
di revisione, in RTT 1988, p. 39);
-
che è
infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada
proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione
della quale si postula la revisione;
-
che ne
consegue, nella fattispecie, che la competenza a pronunciarsi nel merito dell'istanza
di revisione è del Municipio di , che ha deciso per ultimo nel
merito, e non della Camera di diritto tributario, che, pur esprimendo
abbondanzialmente talune considerazioni di merito, ha dichiarato irricevibile
il ricorso contro la decisione su reclamo del Municipio di __________ in
materia di imposta comunale, constatandone la tardività (cfr. CDT n.
..);
-
che
pertanto lo scritto del 14 dicembre, in quanto interpretabile quale domanda di
revisione, va trasmesso alla precedente Autorità, vale a dire al Municipio di
__________, perché si pronunci sulla stessa;
-
che
comunque il citato scritto contiene anche considerazioni di merito relative sia
alla constatazione da parte di questa Camera della tardività del ricorso, sia
di merito, idonee quindi in linea di principio, a configurare un ricorso al
Tribunale federale;
-
che
pertanto al contribuente viene assegnato un termine di dieci giorni per comunicare
alla Camera se il suddetto scritto sia da interpretare quale ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale contro la citata sentenza del 12 novembre 2002
in materia di imposta comunale (CDT n. ..__________);
-
che in
caso di risposta affermativa gli atti saranno trasmessi all'Alta Corte federale
per competenza;
-
che
diversamente essi saranno retrocessi al Municipio di __________ per decisione
sulla domanda di revisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- L'istanza
di revisione è irricevibile.
§ All'istante
è preliminarmente assegnato un termine di dieci giorni per comunicare alla
Camera se il suddetto scritto sia da interpretare quale ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale contro la citata sentenza del 12 novembre 2002
(..__________) in materia di moltiplicatore d'imposta comunale.
§ In
caso di risposta negativa o di mancata risposta, gli atti saranno retrocessi al
Municipio di __________ perché decida sulla domanda di revisione.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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