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Numero d'incarto:
80.2003.136
Data decisione, Autorità:
04.11.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.136
Lugano
4 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2003
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
_RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Con decisione del 27 gennaio 2003, l'Ufficio di tassazione di
__________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1999/2000, nella quale commisurava il reddito imponibile in
fr. 210'136 per l'IC ed in fr. 216'236 per l'IFD e la sostanza imponibile in
fr. 0.
-
I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25 febbraio
2003, chiedendo:
Ø la
riduzione del valore locativo dell'appartamento da loro abitato da fr. 2'200 a
fr. 1'430 mensili;
Ø la
deduzione dal reddito delle spese per la tenuta del giardino e per il salario
della persona incaricata delle pulizie;
Ø una
riduzione di fr. 70'000 del reddito aziendale, per tener conto del metodo di
contabilizzazione adottato (sull'incassato);
Ø la
deduzione dei contributi al 3° Pilastro vincolato.
L'Ufficio
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 18 agosto
2003, aumentando le deduzioni per spese di manutenzione da fr. 32'871 a fr.
34'871. Per il resto, confermava la decisione impugnata, con la seguente
motivazione:
Il valore
locativo proprio è confermato perché correttamente definito (vedi anche sent.
CDT 7.7.2003).
Spese di
manutenzione immobili rettificate sulla base della deduzione forfettaria del
25% degli affitti e del valore locativo.
Confermata
l'esposizione del reddito aziendale così come determinato in sede di perizia.
Deduzione per
contributi al Pilastro 3A pure confermata come alla prima decisione; dalla
documentazione fornita gli stessi appaiono infatti versati successivamente
all'anno determinante 1998.
- Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono
le censure già sottoposte all'autorità di tassazione con il reclamo.
Quanto in
particolar modo ai contributi al 3° Pilastro, ritengono debbano essere dedotti
quelli versati nel 1999, in quanto di competenza dell'anno precedente.
- Deduzione
dei contributi alla previdenza vincolata
4.1.
A norma
degli articoli 32 cpv. 1 della Legge Tributaria (LT) e 33 cpv. 1 della Legge
federale sull'imposta federale diretta (LIFD), dalla totalità dei proventi sono
deducibili fra l'altro:
d) i
versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamen-tari per acquisire
diritti alle prestazioni dell'assicurazione vec-chiaia, superstiti e
invalidità, nonché delle istituzioni di previ-denza professionale;
e) i
versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme
riconosciute della previdenza individuale vincolata;
f) i
premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per
l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni.
4.2.
I
contributi alle assicurazioni AVS/AI/IPG/AD/AINP (lettere d e f) si riferiscono
a quello che, nel sistema svizzero delle assicura-zioni sociali, viene definito
come 1° Pilastro previdenziale. Ac-canto a tali contributi la lettera d prevede
altresì la deducibilità di tutti i versamenti per acquisire il diritto a
prestazioni di istituzioni di previdenza professionale (2° Pilastro).
Inoltre,
la lettera e aggiunge ai precedenti anche i versamenti, premi e contributi per
acquisire diritti contrattuali in forme rico-nosciute della previdenza
individuale vincolata (3° Pilastro A); diversamente dal 2° Pilastro, la
deducibilità dei contributi al 3° Pilastro A è quantitativamente limitata.
4.3.
La
previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essen-zialmente una previdenza
di carattere collettivo. L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti
possano dedurre anche i contributi «per altre forme previdenziali riconosciute
che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza pro-fessionale».
Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la
competenza di determinare, in collabora-zione con i Cantoni, le forme previdenziali
riconosciute e la le-gittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre
1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla le-gittimazione
alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di pre-videnza riconosciute
(OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con
il nome di 3° Pilastro A:
a) il
contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione,
cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita
o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni
complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:
aa) sono
conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle
assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo
l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
ab) sono
destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b) la
convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè
un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza,
che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza ri-schio.
La stessa
disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione
federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono
conformi alle di-sposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le de-nominazioni
“contratto di previdenza vincolata” e “convenzione di previdenza vincolata”
possono essere utilizzate unicamente per i modelli di contratti approvati
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni» e che dunque «in mancanza di
questa approvazione il diritto alla deduzione dei corrispondenti contributi può
essere rifiutato» (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni
del 31 gennaio 1986, par. 1 ).
La
rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio
fiscale, viene per contro denominata 3° Pilastro B; vi rientrano investimenti
di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la
conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen – Überblick über
die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 120).
4.4.
Diversamente
dal 2° Pilastro, la deducibilità dei contributi al 3° Pilastro A è quantitativamente
limitata:
• per
i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad un'istituzione di
previdenza secondo l'art. 80 LPP, il contributo annuo massimo corrisponde
all'8% del limite superiore stabilito dall'art. 8 cpv. 1 LPP (salario
coordinato); per il periodo fiscale 1999/2000, tale limite superiore ammonta a
fr. 71’640.–, cui corrisponde dunque una deduzione di fr. 5’731.–
• per
coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza il limite
corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al
massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3); per il periodo
fiscale 1999/2000, la deduzione non può pertanto superare l’importo di fr.
28’656.–.
L'ammontare
delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono
versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è possibile versare
contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente (Circolare
cit., par. 5). Addirittura, se un contributo annuo oltrepassa il limite massimo
stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OPP 3, le autorità fiscali devono certificare in
quale misura il limite massimo è stato superato e la forma di previdenza
riconosciuta deve procedere ad un rimborso (Maute/Steiner,
op. cit., p. 130; Conférence des
fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP, Prévoyance professionnelle
et impôts – Cas d'application, Muri/Berna 1992, casi pratici n. 8, n. 46, n.
64).
4.5.
L'art. 8
OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fonda-zioni bancarie
rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal
fine è stato predisposto dall'AFC l'apposi-to modulo 21 EDP-dfi, intitolato
«Attestazione concernente i contributi di previdenza» (Maute/Steiner, op. cit., p. 131 nota 29).
4.6.
Nella
fattispecie, i ricorrenti hanno prodotto un'attestazione concernente i
contributi di previdenza, da cui risulta un versamento di fr. 53'950 effettuato
nell'anno 1999.
A loro avviso,
tuttavia, tale importo dovrebbe essere attribuito per metà all'anno 1998,
poiché la polizza assicurativa stipulata con __________ __________ prevede un
premio annuo di fr. 26'975 pagabile ogni anno il 1° novembre. L'importo di fr.
53'950, risultante dall'attestato, sarebbe dunque determinato da un ritardo nel
pagamento del contributo per il 1998.
Tale
argomento non è tuttavia idoneo a sovvertire la decisione impugnata, che si
fonda correttamente sulle risultanze dell'attestazione ufficiale. È infatti
richiesto che il versamento dei contributi avvenga tempestivamente, cioè entro
il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, art. 33 LIFD, n. 67, p. 837 e
giurisprudenza citata).
4.7.
Per quanto
attiene alla deduzione dei contributi previdenziali, la decisione impugnata
merita pertanto conferma.
- Valore
locativo dell'appartamento
5.1.
Secondo
l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso
da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di
esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso
viene attribuito un valore locativo.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente, cioè alla mercede che, secondo
le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso
immobile ad un terzo.
5.2.
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo
corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dei fabbricati:
il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell’anno di
stima dell’immobile. Tale tasso è calcolato in funzione dell’obiettivo di
conseguire un valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore
medio delle pigioni di mercato.
Tale modo
di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza
di trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n. 498 del 12
dicembre 1986 in re C.S.).
5.3.
Lo stesso
Tribunale federale ammette che la legge federale sull'armonizzazione delle
imposte dirette dei cantone e dei comuni (LAID) non contiene disposizioni
precise sulle modalità di determinazione del valore locativo, sicché ai Cantoni
è lasciato un certo margine: l'art. 7 cpv. 1 LAID pone cioè quale limite per stabilire
di quanto il valore locativo può situarsi al di sotto del valore di mercato
solamente gli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 128 I 240 consid.
2.2; 125 I 65 consid. 2b p. 67; 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.).
È quindi
certamente compatibile con la LAID e con la Costituzione federale l'art. 20
cpv. 2 LT, secondo cui il valore locativo, tenuto conto della promozione
dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 -
70 per cento del valore di mercato delle pigioni e per il suo calcolo è
possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
5.4.
Venendo
al caso concreto, i ricorrenti ripropongono argomentazioni già sottoposte a
questa Camera in occasione di un recente ricorso relativo al periodo fiscale
precedente. Si ripropongono pertanto le considerazioni contenute nella sentenza
del 7 luglio 2003 (n. ..__________):
-
che,
nella fattispecie, l'Ufficio di tassazione ha intrapreso il calcolo del valore
locativo fondandosi sul valore di stima ufficiale dell'appartamento abitato dai
ricorrenti: partendo dal valore di stima dell'intero fabbricato (fr.
1'740'000), ha ricavato la valutazione dell'unità di PPP che costituisce l'appartamento
di 235 millesimi che essi occupano (fr. 408'900) e di conseguenza il valore
locativo conforme (fr. 26'500), applicando il coefficiente del 6,5%;
-
che,
per stabilire se tale valore non sia conforme alle pigioni praticate sul
mercato, l'Ufficio di tassazione ha intrapreso una comparazione con i contratti
di locazione stipulati dagli stessi ricorrenti con i loro inquilini, in relazione
agli altri appartamenti dello stesso stabile;
-
che,
a titolo di esempio, l'inquilino __________ __________, per un appartamento di
4 locali, paga una pigione annua di fr. 23'560: considerato che la sua
abitazione corrisponde ad una quota di soli 145 millesimi (contro i 235
dell'attico dei ricorrenti), il valore attribuito all'appartamento in questione
appare ancora modesto, se si pensa anche al fatto che i piani successivi
constano tutti di due appartamenti ciascuno, sicché la superficie a disposizione
dell'attico è praticamente quasi doppia rispetto a quella delle altre
abitazioni dello stabile (mq 214.55 contro mq 125.85);
-
che
d'altronde un attico presenta notoriamente un pregio superiore rispetto ad ogni
altro appartamento, già per la posizione privilegiata all'interno dello
stabile;
-
che
non si può dunque affermare, come fanno i ricorrenti, che il valore locativo
attribuito alla loro abitazione ecceda il 60/70% del valore di mercato;
5.5.
È vero
che nel ricorso ora in esame vi sono un paio di argomentazioni nuove rispetto
al precedente.
5.5.1.
La prima
consiste nella riduzione della pigione dell'inquilino __________, intervenuta a
partire dal 1° settembre 1997. L'importo in questione (fr. 60 al mese) non è comunque
tale da giustificare una diversa conclusione.
5.5.2.
La
seconda si fonda invece sul fatto che nella pigione pagata dagli inquilini
sarebbero incluse alcune spese accessorie (tenuta giardino, vialetto e
posteggi, sgombero neve, pulizia), che i ricorrenti stimano in complessivi fr.
7'384. Essi argomentano allora che una quota di tali costi, ricavata in
proporzione alla superficie dell'appartamento dell'inquilino __________,
dovrebbe essere dedotta dal canone di locazione da quest'ultimo pagato, con la
conseguenza che la pigione di riferimento, da confrontare con il valore
locativo dell'appartamento da loro occupato, si ridurrebbe da fr. 23'560 a fr.
18'513 all'anno.
Ora,
nella precedente sentenza, questa Camera ha già rilevato come i ricorrenti non
documentino la misura in cui tali costi si ripercuotono sulle singole pigioni,
limitandosi a commisurare il salario pagato alla persona che si occupa delle
pulizie in fr. 4'384.– ed a quantificare forfetariamente le altre spese in fr.
3'000.–.
Comunque,
se anche si volesse seguire fino alle sue estreme conseguenze il ragionamento
proposto dai contribuenti, non si vede in quale modo ciò supporti la tesi dei
ricorrenti. Infatti, la giurisprudenza del Tribunale federale su cui questi
ultimi fondano la propria argomentazione ammette che il valore locativo raggiunga
il 70% del valore di mercato: nel caso in discussione, se si ritenesse che il
valore applicato dall'autorità fiscale (fr. 26'400) fosse il 70% del valore di
mercato, quest'ultimo ammonterebbe a fr. 37'714. Tale valore è il doppio della
pigione sborsata dall'inquilino citato, il quale abita un appartamento che non
solo occupa la metà della superficie dell'attico dei ricorrenti ma è anche
situato ad un piano inferiore.
5.6.
Nel ricorso,
i contribuenti hanno infine avvertito di avere "chiesto una perizia sul canone
di mercato dell'appartamento occupato in proprio, che seguirà".
In data
24 settembre 2003, questa Camera ha intimato ai ricorrenti le osservazioni al
ricorso presentate dall'Ufficio di tassazione ed ha attribuito loro un termine
di quindici giorni per presentare osservazioni.
Tale
termine è trascorso senza che i ricorrenti si siano pronunciati e senza che, in
particolar modo, sia pervenuta l'annunciata perizia.
- Dalle
considerazioni che precedono discende la conclusione che il ricorso è integralmente
respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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