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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.44
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.44
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 il contribuente, di professione
assicuratore, divorziato, dichiarava un reddito del lavoro di fr. 56'021.- di
media annua, che l’UT elevava nella notifica della tassazione del 14 ottobre
2002 a fr. 66'000.-, negando nel contempo al contribuente la deduzione per
figli a carico.
1.2.
A seguito
del reclamo presentato in tempo utile, il contribuente veniva convocato in
udienza dall’UT, che concordava con il contribuente la riduzione del reddito
aziendale a fr. 64'000.- di media annua. L’Autorità fiscale negava per contro
al reclamante la deduzione per figli, poiché egli beneficerebbe già della
deduzione per alimenti, come pure l'applicazione dell'aliquota A, più
favorevole (cfr. decisione su reclamo del 10 marzo 2003).
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso il ricorrente ripropone la richiesta di deduzione
per figli, argomentando di occuparsi del figlio nella stessa misura della madre
e, meglio, per quindi giorni al mese.
2.2.
In
occasione dell’udienza dell’ 11 giugno 2003 il ricorrente ha illustrato nei
dettagli le modalità della custodia del figlio e i cambiamenti intervenuti
dall'inizio del 2003. Sentite poi le spiegazioni del giudice e preso atto
dell'impegno assunto dall'Ufficio di tassazione di esaminare la nuova
situazione nell'ambito della tassazione 2003B, ha poi dichiarato di desistere
dalla contestazione.
La causa
può pertanto essere stralciata dai ruoli senza prelevare né spese né tassa di
giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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