AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.60
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.60
Lugano
22 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2003
in materia di: imposta preventiva 1999
presentato da:
.. __________ __________, __________
rappr. da: avv. __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 6
novembre 1999 è deceduta __________ , detentrice di un'importante
partecipazione azionaria della __________ __________ __________ ().
La comunione formata dai suoi eredi ha incaricato il notaio __________
__________ di fungere da esecutore testamentario e da notaio divisore,
circostanza che è stata comunicata in data 17 luglio 2001 anche all'Ufficio di
tassazione di __________.
1.2.
Con
decisione del 14 marzo 2002, l'Ufficio di tassazione, non essendogli pervenuto,
nonostante richiamo e diffida raccomandata, il questionario per le indivisioni,
infliggeva al notaio __________, quale rappresentante della comunione
ereditaria, una multa disciplinare di fr. 50.–.
1.3.
Con
scritto del 3 dicembre 2002, la __________ __________, per conto del notaio
__________ __________ __________, chiedeva all'Ufficio di tassazione i formulari
per la compilazione della dichiarazione fiscale 2001/2002 della comunione ereditaria.
Il 31 dicembre 2002, chiedeva poi una proroga di tale termine fino a fine febbraio
2003, adducendo di non essere ancora in possesso di tutti i documenti necessari
per la compilazione della dichiarazione.
- In data 24 febbraio 2003, il notaio __________ __________
inoltrava il questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, con
l'annesso elenco dei titoli, con il quale chiedeva il rimborso di un'imposta
preventiva pari a fr. 271'005.05.
Con
decisione del 28 marzo 2003, l'Ufficio di tassazione respingeva la domanda di
rimborso dell'imposta preventiva, per scadenza del termine triennale previsto
dall'art. 32 LIP.
In
seguito al reclamo del 4 aprile 2003, con cui la comunione ereditaria, rappresentata
dalla __________ __________, contestava il mancato rimborso dell'imposta
preventiva del 2000, non ancora prescritto, l'Ufficio di tassazione, con
decisione del 7 aprile 2003 ammetteva il rimborso di un importo di fr. 150'605,
corrispondente all'imposta preventiva trattenuta nel 2000.
- 3.1.
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la Comunione ereditaria
fu __________ __________, rappresentata dall'esecutore testamentario __________
__________, chiede nuovamente il rimborso dell'imposta preventiva 1999.
La ricorrente
ritiene che la lettera del 26 marzo 2002 dell'esecutore testamentario, cui era
allegata la dichiarazione della __________ __________ __________, costituisse
una valida domanda di rimborso, inoltrata in tempo utile. Con riferimento alla
circolare n. 8 dell'AFC, secondo cui i redditi si considerano regolarmente
dichiarati se ciò avviene "prima che la tassazione ordinaria sia passata
in giudicato", sostiene che la domanda è tempestiva, per il fatto che la
tassazione non sarebbe ancora passata in giudicato.
3.2.
Nelle
rispettive osservazioni del 18 giugno e dell'11 luglio 2003, la Divisione delle
contribuzioni del Canton Ticino e l'Amministrazione federale delle
contribuzioni propongono di respingere il ricorso. Delle loro argomentazioni si
dirà in seguito, in quanto necessario.
Alla
ricorrente è stato concesso il diritto di replicare. Il memoriale conclusivo è
pervenuto alla Camera il 15 settembre 2003.
- 4.1.
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 LIP, il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto
valere con istanza scritta all'autorità competente. L'art. 68 cpv. 1
dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale su l'imposta preventiva, del
19 dicembre 1966 (OIP; RS 642.211), stabilisce che l'istanza di rimborso
dev'essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale.
Il
diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni
successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione
imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere né prorogato né
interrotto (ASA 49 pag. 136 consid. 2; Pfund/Zwahlen, Die eidgenossische
Verrechnungssteuer, 2a parte, Basilea 1985, n. 2.1 all'art. 31, p. 217 ss.).
4.2.
La
nozione di scadenza della prestazione imponibile corrisponde, di principio, a
quella civile. In altre parole, una prestazione è scaduta allorquando il
debitore è tenuto a prestarla e il creditore è autorizzato a domandarla.
Nell'ambito della legge, la scadenza della prestazione può essere liberamente
convenuta tra le parti. Per contro, quest'ultime non possono creare un loro
concetto di scadenza, diverso da quello civile: segnatamente, esse non possono
convenire che la prestazione scade unicamente allorquando essa è effettivamente
richiesta (ASA 14 p. 265 consid. 1; Pfund; Die eidgenössische Verrechnungssteuer,
vol. 1, Basilea 1971, n. 2.2 all'art. 12 cpv. 1).
4.3.
I
dividendi versati da società anonime non scadono al termine dell'esercizio
contabile, bensì, al più presto, con l'approvazione del conto annuale da parte
dell'assemblea generale. Se l'assemblea stabilisce che il dividendo sarà
pagabile unicamente a partire da una determinata data, quest'ultima corrisponde
alla scadenza della prestazione imponibile (art. 21 cpv. 3 OIP; ASA 5 p.
460 consid. 2; Pfund, op. cit., n. 2.7 all'art. 12 cpv. 1; Tribunale
federale, 28 aprile 1997, in RDAT II-1997 n. 35t, consid. 2b).
4.4.
L'art. 58
dell'Ordinanza d’esecuzione della legge federale sull’imposta preventiva del 19
dicembre 1966 (OIP; RS 642.211) disciplina il diritto al rimborso nel caso
della successione.
Se una
prestazione colpita dall’imposta preventiva matura prima dell’apertura di una
successione, gli eredi hanno diritto al rimborso dell’imposta, in luogo e vece
del defunto, qualunque sia il loro domicilio o soggiorno (art. 58 cpv. 1 OIP).
Se il reddito assoggettato all’imposta preventiva, derivante da un
elemento della successione, matura dopo la morte dell’autore della stessa, ma
prima che la successione venga divisa, ogni erede ha diritto al rimborso
dell’imposta preventiva in proporzione alla sua quota successoria, nella misura
in cui soddisfa personalmente alle condizioni richieste (art. 58 cpv. 2 OIP).
Se, in forza della legislazione cantonale, una comunione ereditaria
deve pagare come tale delle imposte su il reddito o la sostanza per i redditi
colpiti dall’imposta preventiva o per la sostanza da cui derivano, il capoverso
2 si applica per analogia (art. 58 cpv. 3 OIP).
Quanto
alla procedura applicabile, l'art. 59 cpv. 1 OIP stabilisce che se, alla sua morte,
l’autore della successione era assoggettato illimitatamente alle imposte in
Svizzera, gli eredi devono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva sia in
comune, sia per il tramite di un rappresentante comune; nella istanza devono
figurare i dati personali e l’indirizzo di tutti gli eredi e la loro quota alla
successione.
- Nella
fattispecie in esame, l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva relativa ai
dividendi del 1999 e del 2000 è stata presentata formalmente mediante inoltro
dell'elenco titoli, avvenuto solo il 24 febbraio 2003. La comunione ereditaria
ricorrente sostiene però che il rimborso era già stato richiesto validamente
con la lettera indirizzata dal notaio __________ __________ all'Ufficio di
tassazione in data 26 marzo 2002. In tale scritto, l'esecutore testamentario
osservava in particolare che il valore fiscale delle azioni si era ridotto e
che nel 1999 era stato versato un dividendo di fr. 344'000 mentre
non ne era stato versato alcuno nel 2000.
5.1.
A
proposito della lettera in questione, vi è una prima divergenza fra le parti in
merito alla sua presenza negli atti dell'autorità di tassazione. A quanto
risulta dalle affermazioni della ricorrente, tale lettera sarebbe pervenuta
all'Ufficio di tassazione nel marzo del 2002 ma non avrebbe avuto alcun
seguito; solo nel momento della consultazione dell'incarto, il 21 febbraio
2003, la rappresentante degli eredi per le pratiche fiscali
(____________________) avrebbe constatato che la lettera non era presente.
L'autorità fiscale sostiene invece di non avere ricevuto tale scritto, ma di
averlo ottenuto solo nel febbraio 2003, quando la __________ __________ ha
preso visione degli atti ed ha verificato che tale documento non era allegato.
5.2.
È chiaro
che l'onere di provare l'avvenuto inoltro della lettera in questione è a carico
della ricorrente, che vorrebbe con ciò dimostrare di avere tempestivamente domandato
il rimborso dell'imposta preventiva. Con le conclusioni del 12 settembre 2003,
la ricorrente ha effettivamente prodotto copia della ricevuta di un invio
postale indirizzato in data 26 marzo 2002 all'Ufficio di tassazione di
__________.
La
questione è peraltro meno importante di quanto la ricorrente vorrebbe
sostenere. Infatti, se anche si volesse ammettere che tale scritto fosse
pervenuto all'Ufficio di tassazione già il 26 marzo 2002, lo stesso non
costituirebbe comunque una valida domanda di rimborso dell'imposta preventiva.
5.3.
Chiunque
chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve infatti indicare coscienziosamente
all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento
nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a
compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i
questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni
relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP).
L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo
ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di
fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza
le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
5.4.
In un
caso deciso nel 1994 (CDT n. 308 del 30 dicembre 1994 in re G. e M. Po.,
pubblicata in RDAT I-1995, p. 427 ss.) questa Camera aveva stabilito che
contribuenti che allegano al reclamo una richiesta di invio del modulo per il
rimborso dell'imposta preventiva hanno presentato nondimeno una vera e propria
istanza di rimborso, per cui l'autorità fiscale non può dichiarare tardiva la
richiesta, se non infrangendo il principio della tutela dell'affidamento.
Con
sentenza dell'11 novembre 1996 la Suprema Corte federale ha annullato il giudizio
cantonale, negando che violi il principio della buona fede l'autorità di
tassazione che non risponda alla richiesta del contribuente di inviargli il
modulo ufficiale per chiedere il rimborso. In assenza di una risposta
dell'autorità fiscale, i contribuenti dovrebbero infatti sollecitarla, mentre
non potrebbero in alcun modo dedurre dall'inattività dell'autorità una proroga
implicita del termine perentorio di cui all'art. 32 cpv. 1 LIP, precisando tra
l'altro che non spetta all'amministrazione attirare l'attenzione dei
contribuenti sull'esistenza e sulla durata del termine di perenzione del
diritto al rimborso dell'imposta preventiva (Tribunale federale, 11 novembre
1996, in RDAT I-1997 n. 36t; inoltre ASA 49 136 consid. 3;
sentenza non pubblicata del 15 giugno 1990 nella causa H., riassunta in: Stockar/Hochreutener,
Die Praxis der Bundessteuern, 2a parte, vol. 2, n. 28 all'art. 32 LIP). Sempre
in quel giudizio, il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire anche che la
mera volontà, manifestata per iscritto, di domandare il rimborso dell'imposta
preventiva disattende tuttavia doppiamente le esigenze formali previste dalle
norme concernenti l'imposta preventiva, poiché, da un lato, non è redatta sul
modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP e art. 7 cpv. 1 nonché art. 8 cpv. 2 del
regolamento cantonale) e, dall'altro, non contiene le informazioni necessarie
per il computo dell'importo di cui è chiesto il rimborso (art. 48 LIP) (RDAT
I-1997 n. 36t).
5.5.
Come nel
caso sfociato nella sentenza del Tribunale federale poc'anzi citata, anche
nella fattispecie ora in discussione la pretesa domanda di rimborso del 26
marzo 2002 presenta i due vizi di forma costituiti dalla mancata redazione sul
modulo ufficiale e dalla carenza delle informazioni necessarie per il computo
dell'importo di cui è chiesto il rimborso.
Proprio
la giurisprudenza del Tribunale federale impone altresì di considerare irrilevanti
le argomentazioni contenute nel memoriale conclusivo della ricorrente, laddove
quest'ultima ritiene che l'art. 68 OIP, che esige la presentazione del modulo
ufficiale, costituisca una norma regolamentare in contrasto con l'art. 29 cpv.
1 LIP e sia pertanto carente di base legale.
Ne
consegue che, anche volendo ammettere che tale lettera fosse agli atti già nel
2002, prima della scadenza del termine di perenzione, la stessa non sarebbe
stata sufficiente a giustificare un rimborso dell'imposta preventiva.
5.6.
Nello
stesso senso, il Tribunale federale ha anche avuto modo di escludere che l'inventario,
redatto in seguito al decesso di un contribuente, possa essere considerato
un'istanza di rimborso giusta l'art. 29 cpv. 1 LIP, anche se in esso figura un
credito di imposta preventiva. Pertanto, se gli eredi hanno lasciato decorrere
il termine di tre anni dell'art. 32, cpv. 1 LIP, essi non possono contestare la
perenzione del diritto al rimborso dell'imposta preventiva invocando la
consegna in tempo utile dell'inventario in questione presso le autorità fiscali
cantonali (Tribunale federale, 3 novembre 1995, in ASA 65 p. 64).
- Con un'ulteriore censura, i ricorrenti invocano quindi una circolare
dell'AFC, secondo cui i redditi si considerano regolarmente dichiarati se ciò
avviene "prima che la tassazione ordinaria sia passata in giudicato".
A tale riguardo, fanno notare che la tassazione della comunione ereditaria è
stata notificata solo il 28 aprile 2003 e quindi non era passata in giudicato
al momento dell'inoltro della domanda di rimborso.
6.1.
La
circolare n. 8 dell'8 dicembre 1978 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni
concerne la perdita del diritto al rimborso dell'imposta preventiva. Deve
dunque leggersi alla luce dell'art. 23 LIP, secondo cui chiunque,
contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali
competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza da cui
esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da
questo reddito. Spiegando il senso e la portata di tale disposizione, l'AFC
osserva allora che, per salvaguardare il diritto al rimborso, basta che il
contribuente abbia dichiarato i redditi determinanti al più tardi prima che la
tassazione sia passata in giudicato. Tale prassi è fra l'altro criticata dalla
dottrina, secondo la quale l'art. 23 LIP farebbe dipendere la perdita del
diritto al rimborso dalla semplice mancata dichiarazione dei fattori imponibili
e non invece dal subentrare della res iudicata (Pfund/Zwahlen, ,
n. 2. all'art. 23, p. 81, e n. 3.3 all'art. 23, p. 85).
6.2.
La
perenzione del diritto al rimborso secondo l'art. 23 LIP non deve pertanto
essere confusa con l'estinzione del diritto al rimborso secondo l'art. 32 LIP.
Di
solito, per le persone fisiche è la perenzione secondo l'art. 23 LIP a
determinare la perdita del diritto al rimborso. Un'estinzione del diritto
secondo l'art. 32 LIP può entrare in considerazione, di solito, solo nel caso
in cui il termine per l'inoltro della dichiarazione fiscale sia stato
prorogato, poiché tale proroga non produce alcun effetto sulla decorrenza del
termine previsto dall'art. 32 LIP (Pfund/Zwahlen, n. 2.8 all'art. 32, p.
224).
6.3.
Dalle
considerazioni appena esposte discende la conclusione che il riferimento alla
circolare del 1978 dell'AFC è fuori luogo.
La
domanda di rimborso dell'IP sarebbe tempestiva, in quanto inoltrata prima del
subentrare della res iudicata della tassazione, solo alla condizione che
non fosse ancora sopravvenuta l'estinzione secondo l'art. 32 LIP. Ma la stessa
è subentrata, per i crediti sorti nel 1999, il 31 dicembre 2002.
- La ricorrente sottolinea infine la particolare situazione
verificatasi con il decesso di __________ __________, a dipendenza della
complessità della situazione ereditaria. Osserva inoltre che il possesso delle
azioni in questione era un fatto notorio, essendo riportato anche nei rapporti
annuali della __________ __________ __________.
Neppure
queste argomentazioni sono tuttavia idonee a condurre ad una diversa soluzione,
alla luce del rigore della giurisprudenza del Tribunale federale già ricordata
in precedenza.
Nella più
volte menzionata sentenza del 1996, l'Alta Corte ha ricordato che non si può
dedurre dall'inattività dell'autorità una proroga implicita del termine
perentorio di cui all'art. 32 cpv. 1 LIP ed ha altresì espressamente rilevato
che non spetta all'amministrazione attirare l'attenzione dei contribuenti
sull'esistenza e sulla durata del termine di perenzione del diritto al rimborso
dell'imposta preventiva (Tribunale federale, 11 novembre 1996, in RDAT
I-1997 n. 36t).
Anche le
considerazioni con cui la ricorrente invoca i principi della parità di trattamento
e della buona fede sono pertanto inefficaci.
- Il
ricorso si rivela conseguentemente infondato. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli articoli 1 Regolamento
cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta
preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare d’
imposta USA (del 18 ottobre 1994) e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 1'080.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Contro il
presente giudizio è ammesso il ricorso di diritto amministrativo entro 30
giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 56 LIP).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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