AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.71
Data decisione, Autorità: 05.08.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.71
Lugano 5 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2003
in materia di: IC 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliato a __________, Canton __________, è proprietario di sostanza immobiliare nel Canton Ticino, segnatamente a __________ e a __________ e quivi imposto sulla sostanza e il relativo reddito.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02, basata sugli anni di computo 1999-2000, il contribuente chiedeva la deduzione dal reddito della sostanza di spese di manutenzione effettive per complessivi fr. 14'661.- di media annua, di cui fr. 7’502.- per l’immobile di __________.
Nella notifica di tassazione del 16 dicembre 2002 l’UT riduceva la deduzione per spese di manutenzione a fr. 8'566.- (fr. 3’372.- per l’immobile di __________), che successivamente, a seguito del reclamo presentato dal contribuente, venivano elevate a fr. 9'407.-, di cui fr. 4'213.- per l’immobile di __________ (cfr. decisione su reclamo del 12 maggio 2003).
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta nuovamente la deduzione per spese di manutenzione, limitata dall’UT a fr. 9'407.- di media annua, che non terrebbe conto delle spese effettive di manutenzione e per interessi passivi sopportate nel Canton __________, che conducono nel 2001 a un reddito immobiliare negativo in quel Cantone di fr. 18'537.- da riportare sul Canton Ticino.
2.2.
L’UT propone invece di respingere il ricorso, rilevando che la tassazione IC 2001-02 si fonda sugli anni di computo 1999-2000 e che la possibilità di considerare l’eccedenza negativa delle spese di manutenzione manifestatasi nel Canton __________ nel 2001, potrà essere considerata solo nel quadro della tassazione 2003A, nella misura in cui si tratti di costi straordinari per la manutenzione di immobili.
2.3.
Il ricorrente si è confermato nel proprio ricorso, affermando di non vedere ragione per attendere la tassazione 2003A per considerare l’eccedenza negativa nel Canton __________, quando questa andrà comunque a incidere sui redditi del 2001.
Secondo l’art. 52 LT, applicabile a tutte le tassazioni cantonali fino alla fine del 2002, il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del periodo di computo (cpv. 1). Il periodo di computo comprende i due anni civili precedenti il periodo fiscale (cpv. 2).
Dal 1° gennaio 2003, con il passaggio dalla tassazione sul passato a quella sul presente, secondo l’art. 50 LT, le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale (cpv. 1). Il periodo fiscale corrisponde all’ anno civile (cpv. 2).
3.2.
Per ovviare agli inevitabili inconvenienti provocati dal passaggio da un sistema di tassazione (praenumerando) ad un altro (postnumerando) e al relativo vuoto di tassazione che si viene a creare, il Legislatore ticinese ha previsto apposite norme transitorie.
Tra queste l’art. 321f LT, che prevede:
Art. 321f
1Dal reddito imponibile tassato nel periodo fiscale 2001/2002 di contribuenti assoggettati nel Cantone il 1° gennaio 2003 possono essere dedotte le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni 2001 e 2002.
2Sono considerate spese straordinarie unicamente:
a) le spese di manutenzione per immobili (art. 31 cpv. 2 e 3), nella misura in cui superano annualmente la deduzione complessiva prevista dall’ articolo 31 capoverso 4;
b) i contributi dell’ assicurato a istituzioni della previdenza professionale per il riscatto di anni contributivi (art. 32 cpv. 1 lett. e);
c) le spese per malattia, infortunio o invalidità (art. 32 cpv. 1 lett. i), per perfezionamento e riqualificazione professionale (art. 25 cpv. 1 lett. d) nella misura di cui superano mediamente le spese già considerate.
3Le tassazioni già cresciute in giudicato sono modificate a favore del contribuente. La procedura applicabile è quella dell’ articolo 234. La presentazione della dichiarazione d’ imposta di cui all’ articolo 321h è considerata quale domanda di revisione.
L’art. 321h cpv. 1 LT dispone pertanto che i contribuenti devono presentare, nell’ anno 2003, una dichiarazione di imposta completa compilata conformemente alle disposizioni concernenti la tassazione biennale praenumerando. Essa serve a determinare i redditi e le spese straordinarie, a chiedere il rimborso dell’ imposta preventiva, a procedere alle comunicazioni all’ AVS per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa e a verificare i casi di tassazione intermedia (cpv. 1). La dichiarazione di imposta deve essere comprensiva dei redditi straordinari (art. 321d) e delle spese straordinarie di cui si chiede la deduzione (art. 321f) (cfr. art. 321h cpv. 2 LT).
La tassazione contestata è la tassazione ordinaria IC 2001-02, che si fonda ancora sul periodo di computo rappresentato dai due anni precedenti, vale a dire dagli anni 1999 e 2000.
Orbene, l’eccedenza di spese di manutenzione nel Canton __________, di cui dovrebbe farsi carico il Canton Ticino, riguarda a non averne dubbio l’anno civile 2001, che nel Canton __________, passato al sistema della tassazione sul presente due anni prima del Canton Ticino, corrisponde al periodo fiscale 2001.
Esse esulano quindi in linea di principio dal periodo di computo che fa e deve far stato per la tassazione ordinaria IC 2001-2002.
4.2.
Nella misura in cui ci si trova al cospetto di tassazioni già passate in giudicato (cfr. art. 321 cpv. 3 1.a frase LT), le spese eccedenti, nella misura in cui configurino giuridicamente delle spese straordinarie (cfr. Allidi/Bernardoni/Bortolotto, Dalla tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando, Agno 2003, p. 89 ss.), potranno essere prese in considerazione nella tassazione 2003A e comportare la modifica a favore del contribuente della tassazione ordinaria IC 2001-02.
Nella misura in cui, invece, le tassazioni ordinarie IC 2001-02 non sono ancora passate in giudicato (cfr. art. 321 cpv. 3 1.a frase LT e contrario), le spese straordinarie andranno ad aumentare le deduzioni fiscali degli anni di computo 1999-2000 e la tassazione del periodo fiscale 2001-02 farà stato anche per il riconoscimento di queste spese. Perché ciò possa avvenire, occorre tuttavia che il contribuente rispetti la procedura prevista dall’art. 321h LT, vale a dire che presenti la dichiarazione d’imposta 2003A debitamente compilata.
4.3.
Vero è che la dottrina (cfr. Allidi/Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 83, n. 4.1.2.) sembrerebbe propendere per una diversa interpretazione della norma, nel senso di considerare le spese straordinarie degli anni 2001 e 2002 nella tassazione ordinaria 2001-02 solo se, al momento della richiesta delle spese straordinarie, che deve avvenire presentando i moduli fiscali della dichiarazione d’imposta transitoria 2003A, la tassazione ordinaria non è ancora stata emessa.
Tale interpretazione non convince per più ragioni. Da un lato, sembra misconoscere le peculiarità dell’istituto della revisione, che non può che riferirsi per sua natura a decisioni definitive e quindi non più sub iudice. Dall’altro, farebbe dipendere l’ adozione dell’una o dell’altra procedura dal caso e, meglio, dalla maggior o minor sollecitudine procedurale di entrambe, segnatamente dalla maggior o minor celerità dell’amministrazione nel notificare la tassazione ordinaria e del contribuente nel presentare la dichiarazione d’imposta transitoria 2003A.
4.3.
Dagli atti trasmessi dall’UT di __________ a questa Camera non è dato di sapere se il contribuente - come per altro dovrebbe essere più che probabile - abbia già presentato la dichiarazione fiscale 2003A comprensiva delle spese straordinarie eccedenti sopportate nel Canton __________ nel periodo fiscale 2001.
Non essendo comunque ancora passata in giudicato la tassazione ordinaria IC 2001-02, proprio per effetto del presente ricorso, questa Camera non può far altro che annullare la decisione su reclamo e retrocedere gli atti all’UT perché si pronunci nuovamente sulla richiesta del contribuente nel quadro della tassazione ordinaria 2001-02 alla luce della dichiarazione d’imposta 2003A.
Tale soluzione appare peraltro conforme a ragioni di economia di giudizio volte a evitare la proliferazione di procedure di revisione, quando lo si può evitare.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 12 maggio 2003, gli atti del procedimento sono retrocessi all’UT per nuova decisione conformemente a quanto stabilito nel consid. 4.3.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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