AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.75
Data decisione, Autorità: 07.07.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.75
Lugano 7 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2003
in materia di: IC 01
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il dottor __________ __________ ha trasferito il proprio domicilio da __________ (BE) a __________ il __________ 2001, data a partire dalla quale è diventato così illimitatamente imponibile nel Canton Ticino;
che il contribuente ha poi iniziato, il 1° gennaio 2002, l'attività di __________ __________ presso l'Ospedale __________ di __________;
che, notificandogli la tassazione IC/IFD 2001/2002, per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 31 dicembre 2002, con decisione del 18 novembre 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito del lavoro in fr. 72'840 in media annua ed il reddito imponibile in fr. 57'174 per l'IC e fr. 58'025 per l'IFD;
che il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 dicembre 2002, adducendo di avere iniziato l'attività lavorativa solo il 1° gennaio 2002;
che, con decisione del 12 maggio 2003, l'Ufficio di tassazione commisurava il reddito del lavoro in fr. 84'486 in media annua, in base al calcolo seguente:
fr. 91'527 : 13 mesi x 12 mesi = fr. 84'486.–
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________, nel frattempo trasferitosi a __________ (BL), chiede nuovamente che si tenga conto del fatto che non ha svolto alcuna attività lucrativa nel mese di dicembre 2001;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, per quanto concerne l'imposta cantonale, mentre di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (art. 52 cpvv. 1 e 2 LT), tuttavia all'inizio dell'assoggettamento il reddito è determinato:
a) per il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT);
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. b LT);
che i proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l'assoggettamento (art. 53 cpv. 2 LT);
che, applicando correttamente tali regole, l'Ufficio di tassazione ha preso in considerazione il reddito del lavoro conseguito durante i tredici mesi di assoggettamento (dal 1° dicembre 2001 al 31 dicembre 2002), riportandolo a 12 mesi;
che è vero che in tal modo il ricorrente viene obbligato a pagare un'imposta per il mese di dicembre 2001 sulla base di un reddito che in quel mese non vi è stato, ma tale svantaggio è compensato dalla riduzione del reddito del lavoro nel corso del 2002, per effetto della "diluizione" del reddito su tredici mesi: in altre parole, sebbene il reddito del lavoro del 2002 sia stato di fr. 91'527, ai fini dell'imposta cantonale sul reddito 2002 il suo ammontare è ridotto a soli fr. 84'486 in media annua;
che la decisione impugnata, in materia di imposta cantonale, merita di essere confermata;
che il ricorso non si estende per contro all'imposta federale diretta, per la quale la tassazione del mese di dicembre 2001 è ancora stata effettuata dal Cantone di partenza (BE);
che infatti, per l'art. 40 cpv. 2 LIFD, il periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi ed inizia il primo giorno degli anni dispari;
che tuttavia, per l'art. 41 LIFD, i Cantoni sono liberi, in deroga all'articolo 40, di fissare per le basi temporali un periodo fiscale corrispondente all'anno civile, considerando lo stesso anno civile come periodo di calcolo;
che, se i Cantoni decidono di passare alla tassazione annuale postnumerando, si applicano le prescrizioni del capitolo 3 della LIFD (articoli 208-220) delle disposizioni transitorie ed in particolare la procedura prevista ai capoversi 1-6 dell'articolo 218 LIFD;
che l'art. 13b dell'ordinanza del 16 settembre 1992 sulle basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone fisiche (nella versione modificata il 14 dicembre 1998), stabilisce che, in caso di trasferimento della competenza territoriale da un Cantone che applica il sistema di tassazione annuale postnumerando a un Cantone che applica il sistema di tassazione biennale praenumerando, la tassazione nel Cantone d'arrivo si basa, in conformità al sistema praenumerando, sul reddito ottenuto durante gli anni precedenti nel Cantone di partenza e che i proventi e le spese straordinari ai sensi dell'articolo 218 LIFD che sono già stati presi in considerazione da un altro Cantone in occasione di una tassazione relativa all'imposta sul reddito, non rientrano più nel calcolo del reddito imponibile nel Cantone d'arrivo;
che, pertanto, in caso di trasferimento del domicilio nel corso del 2001 da un cantone che applica già il sistema postnumerando (come Berna) ad uno che applica ancora il sistema praenumerando (come il Ticino), il cantone di arrivo deve allestire la propria tassazione per il 2002 secondo i criteri applicabili in regime praenumerando, cioè sulla base dei redditi conseguiti nel periodo di computo 1999/2000, senza tenere conto dei redditi e delle spese straordinari di cui all'art. 218 LIFD (Allidi/Bernardoni/Bortolotto, Dalla tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando, RDAT ed. speciale, Agno 2003, pp. 111-112; v. anche CDT n. ..__________ del 28 maggio 2003 in re D.H.);
che, tuttavia, nel caso del ricorrente, la tassazione IFD 2002 è stata intrapresa sulla base dei redditi non del biennio 1999/2000 bensì dello stesso anno 2002, per il fatto che a partire dal 1° gennaio 2002 egli ha iniziato l'attività lucrativa, circostanza che costituisce presupposto per una tassazione intermedia secondo l'art. 45 lett. b LIFD;
che anche in materia di IFD vi è la regola per cui gli elementi di reddito aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 46 cpv. 3 LIFD), sicché la tassazione per il 2002 comprende i redditi del lavoro dello stesso anno;
che, applicando tali disposizioni legali, il reddito soggetto all'IFD dovrebbe essere leggermente superiore a quello stabilito per l'IC, non dovendo l'assoggettamento includere il dicembre 2001, nel quale il ricorrente non esercitava alcuna attività lucrativa;
che, non essendo contestata l'imposta federale diretta 2002, la decisione che la concerne può essere nondimeno lasciata immutata, senza cioè essere riformata a svantaggio del ricorrente;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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