AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.9
Data decisione, Autorità: 05.08.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.9
Lugano 5 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2003
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________ __________ rappr. da: avv. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________, __________ generalista, domiciliato a __________, dichiarava, oltre a un guadagno accessorio di fr. 15'830.- e indennità assicurative per fr. 32'438.- di media annua, un reddito da attività indipendente di fr. 65'791.50 di media annua, che l'Ufficio di tassazione, nella notifica di tassazione del 27 agosto 2001 elevava, dopo aver preso conoscenza della verifica effettuata dall'Ispettorato fiscale, a fr. 280'000.-.
1.2.
A seguito del reclamo presentato dal contribuente, l'Ufficio di tassazione con decisione su reclamo del 23 dicembre 2002 riduceva il reddito aziendale a fr. 250'000.- di media annua.
Nella motivazione della decisione su reclamo l'autorità di tassazione elenca le diverse riprese effettuate sulle spese aziendali di cui il contribuente ha chiesto la deduzione.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dall'avv. __________ __________, chiede una drastica riduzione del reddito aziendale, che, a mente sua, non dovrebbe in nessun caso superare un importo di fr. 150'277.- di media annua.
Dei diversi argomenti sviluppati nel ricorso, che toccano varie posizioni legate ai costi aziendali, verrà detto in seguito, per quanto necessario.
2.2.
All'udienza del 25 marzo 2003 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente. Il ricorrente ha precisato nuovamente gli aspetti della tassazione da lui contestati: deduzione di un importo di fr. 40'000.- per spese di gestione, manutenzione, ricovero e ammortamento dell'aereo; deduzione dei costi di affitto dei locali ad uso aziendale nell'immobile abitativo di proprietà della comunione ereditaria __________; deduzione delle spese di gestione e di manutenzione di un secondo veicolo privato usato dalla moglie nell'espletamento delle sue funzioni a favore dello studio __________ del marito.
In occasione dell'udienza si è inoltre proceduto a rettificare il reddito aziendale di fr. 250'000.-, scorporando il valore locativo dello studio __________ di __________ di fr. 8'395.-, con conseguente riduzione del reddito aziendale a fr. 241'605.- ed esponendolo separatamente quale reddito della sostanza.
2.3.
Prendendo successivamente posizione sulla documentazione prodotta dal ricorrente, l'Ufficio di tassazione con memoria del 27 marzo 2003 si è sostanzialmente confermato nella propria posizione, ammettendo tutt'al più un lieve aumento della deduzione per i costi dei locali aziendali nell'abitazione di proprietà della comunione ereditaria __________.
2.4.
Con osservazioni del 17 aprile 2003 il ricorrente si conferma nuovamente nel proprio ricorso, ribadendo la natura aziendale dell’aereo, l’uso effettivo a fini professionali della maggior parte dei locali situati nell’abitazione di famiglia di proprietà della comunione ereditaria e l’uso di una delle automobili da parte della moglie sempre per ragioni professionali. Chiede inoltre una nuova udienza.
Secondo l’art. 228 cpv. 3 LT, nella procedura di ricorso il ricorrente ha il diritto di essere sentito.
Questo diritto comprende varie pretese, tra cui quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito. In linea di massima, l'autorità deve assumere i mezzi probatori offerti tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto procedurale; essa può tuttavia rinunciarvi allorché sia giunta al convincimento già in base alle prove assunte e ove ritenga che la prova offerta non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 120 Ib 224 consid. 2b pag. 229 e richiami; STF del 26 febbraio 1996 in re T., consid. 4b/bb).
Va inoltre rilevato che, in linea di principio, il diritto di essere sentito nella procedura di ricorso, eccezion fatta di quella di natura penale (Sammlung BGE 760 = DTF 119 Ib 311 = RF 1994 p. 191= StE 1994 B 101.8 n. 11 = ASA 63 p. 307= RDAF 51 / 1995 p. 11), non comporta il diritto a discutere oralmente il ricorso (StE 1998 B 96.12 n. 9).
3.2.
Orbene, nel caso in esame, a seguito del ricorso presentato dal contribuente, ricorrente e fisco sono stati convocati ad una udienza, nel corso della quale hanno avuto ampia occasione di esprimere i loro rispettivi punti di vista e di illustrare ulteriormente il ricorso. Al fisco è poi stata concessa la facoltà di prendere posizione sulla documentazione che era stata allegata al ricorso. La relativa presa di posizione scritta del 27 marzo 2003 è poi stata trasmessa al ricorrente, il quale ha nuovamente potuto esprimersi in maniera più che esauriente.
In simili condizioni una ulteriore udienza appare del tutto superflua, i fatti essendo stati più che sufficientemente chiariti.
Nulla osta pertanto all’emissione del giudizio.
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione. In base agli art. 27 LIFD e 26 LT, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate (cpv. 1), tra cui rientrano, tra le altre cose, segnatamente gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli art. 28 e 29 LIFD, risp. gli art. 27 e 28 LT.
4.2.
Per spese generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente nell'ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell'interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc.. Occorre dunque, affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili all'attività aziendale (CDT n. 201 del 28 settembre 1993 in re P. C.);
Il reddito aziendale "epurato" ammonta pertanto a fr. 241'605.-.
6.1.1. Il ricorrente chiede la deduzione di un importo di fr. 40'000.- per spese di gestione, manutenzione, ricovero e ammortamento dell'aereo.
Dopo aver spiegato l’iter seguito per ottenere la specializzazione in medicina aeronautica e le vicissitudini burocratiche che lo hanno portato al riconoscimento da parte del competente Ufficio federale nel corso del 1999, espone le ragioni per cui ritiene necessario poter pilotare un piccolo aereo privato invece di far capo ai diversi aerei a disposizione dei piloti presso l’aeroporto di __________.
6.1.2.
Per quanto comprensibili, le ragioni addotte dal ricorrente nelle diverse sedi (ricorso, udienza, risposta) non convincono questa Camera della necessità di disporre di un aereo privato per poter esplicare l’attività di medico specialista in medicina aeronautica, per più ragioni.
In primo luogo, nel periodo di computo che entra in considerazione (1997-98) il ricorrente non disponeva ancora della necessaria autorizzazione federale. Essa gli è infatti stata conferita soltanto l’8 settembre 1999. Non mette pertanto conto conoscere la ragione per la quale il ricorrente, malgrado questo riconoscimento, continuasse ancora nel 2001 a non figurare nella lista ufficiale dei medici abilitati.
In secondo luogo, per poter esplicare la funzione cui il ricorrente è stato abilitato nel corso del mese di settembre del 1999 il possesso di un brevetto di pilota e tanto meno quello di un velivolo privato non sono condizioni necessarie. Tant’è che nelle partite fiscali degli altri medici abilitati operanti in Ticino non risultano richieste di deduzione per ottenere o mantenere la licenza, né per la gestione, la manutenzione, il ricovero e l’ammortamento di un aereo privato.
La richiesta di deduzione del ricorrente va quindi respinta, senza che metta conto addentrarsi in ipotesi. Né è necessario indagare se le ore di volo effettuate siano unicamente quelle strettamente necessarie per mantenere il brevetto e mantenere in esercizio il velivolo.
Per questi motivi non mette neppure conto esprimersi sulla sentenza germanica prodotta dal ricorrente, che riguarda la deduzione a titolo di spesa aziendale dei costi per mantenere il brevetto, che è condizione necessaria in quel Paese per __________ che dirige un Centro __________ di __________ __________.
6.2.
6.2.1. Il ricorrente chiede un aumento della deduzione per costi di affitto dei locali ad uso aziendale nell'immobile abitativo di proprietà della comunione ereditaria __________.
6.2.2.
Occorre innanzi tutto premettere che il ricorrente nel periodo di computo 1997-98 disponeva di un intero piano attico adibito a gabinetto __________ (PPP n. __________ RFD di __________) e di un appartamento di due locali adibito a scopi amministrativi del gabinetto __________ (PPP n. __________ RFD di __________).
Egli sostiene pure di avere a disposizione per scopi professionali gran parte della casa in cui abita con la famiglia, che è di proprietà della comunione ereditaria __________.
Ci si potrebbe chiedere se corrisponda all'uso commerciale l'utilizzare parte dell'abitazione privata per scopi professionali, quando il ricorrente già dispone di ampi spazi negli appartamenti di sua proprietà in un immobile di più recente costruzione a __________.
Dalle planimetrie prodotte risulta che la casa di abitazione, che si snoda su tre piani, ha una superficie abitativa utile di ca. mq 300.
L’esame delle stesse, con le indicazione dei locali asseritamente professionali date dal __________, mette in luce una situazione paradossale: la maggior parte dei locali della casa di tre piani sarebbero di natura aziendale. A disposizione della famiglia, composta di marito, moglie e quattro figli, rimarrebbe un numero talmente esiguo di locali che obbligherebbero i quattro figli a condividere, come è emerso durante l’udienza, un’unica stanza da letto di 12,3 mq.
Si può certo disquisire a lungo sulla proporzione dell’uso aziendale dell’abitazione familiare: la lavanderia potrebbe servire al gabinetto medico, ma serve sicuramente alla famiglia, l’esistenza di piccoli locali a uso biblioteca, archivio ecc., sono certamente anche a disposizione della famiglia, in particolare dei figli studenti, di cui uno in medicina.
In occasione della verifica effettuata nell'appartamento privato, la moglie del ricorrente aveva mostrato i locali al primo piano, di cui alcuni utilizzati a scopo professionale. Ragionevolmente si può ammettere che al massimo mq 42 (due locali) di questo appartamento possano avere una qualche relazione, seppur tenue, con l'attività professionale. Se si considera che l'affitto annuo per gli spazi abitativi presi in locazione dal ricorrente è di complessivi fr. 24'800.- (nel 2000), la parte aziendale è al massimo di un settimo e, meglio, di fr. 3'600.-. Se si considera che l'Ufficio di tassazione ha ammesso una deduzione di fr. 4'000.- per i locali professionale e di fr. 1'200.- per posteggi, non si può fare a meno di considerare che la decisione impugnata è tutt'altro che ingenerosa.
6.3.
Il ricorrente chiede infine la deduzione delle spese di gestione e di manutenzione di un secondo veicolo privato usato dalla moglie nell'espletamento delle sue funzioni a favore dello studio medico del marito.
La famiglia __________ possiede quattro diverse automobili di marca __________. L’autorità fiscale ha ammesso un costo annuo medio di fr. 50'000.- per uso professionale, che invece secondo il ricorrente ammonterebbe a ben fr. 105'000.- di media annua.
L’esame della documentazione prodotta non consente conclusioni certe, tanto più che vi figurano fatture di nessuna pertinenza professionale e altre difficilmente attribuibili. Per questa ragione l’UT ha effettuato la seguente ricostruzione per automobile: tasse di circolazione fr. 750.-, assicurazione fr. 600.-; costo chilometrico -comprensivo dell’ammortamento- fr. 12'000.- (per km 20'000), riparazioni fr. 10'000.-, per un totale di fr. 23'350.-.
Tale ricostruzione appare invero tutt’altro che ingenerosa e induce a concludere che una deduzione di fr. 50'000.- tiene più che abbondantemente conto dei costi effettivi per l’uso dell’automobile anche da parte della moglie, non appena si pensi all’uso sporadico, anche se imprevisto e imprevedibile, che ne viene fatto.
Tutto ben considerato, anche questa deduzione sfugge a qualsiasi critica. In simili condizioni non si giustifica di accogliere il ricorso al di là della rettifica del reddito aziendale concordata all’udienza (cfr. consid. 5.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 23 dicembre 2002 è rettificata nel senso che il reddito aziendale viene definito in fr. 241'605.- e il reddito della sostanza (valore locativo) viene aumentato di fr. 8'395.-.
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1'580.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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