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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2011.11
Data decisione, Autorità: 18.10.2012, PRPEN
Titolo: Offendere l'onore di qualcuno tacciandolo di "stronzo", "bastardo", "coglione", "figlio fi puttana" e "finocchio"e sputando verso lo stesso colpendolo; stringerlo al braccio e colpirlo al volto e in altre parti del corpo provocandogli lesioni
INGIURIAVIE DI FATTO art. 126 cpv. 1 CPSart. 177 CPS
Incarto n. 81.2011.11 DA 183/2011
Bellinzona 18 ottobre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 (difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 183/2011 del 24 gennaio 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole divie di fatto, ingiuria e propone la condanna a
che l’accusatore privato postula la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede la riduzione della pena e che si prescinda dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;
richiamati gli art. 19 cpv. 2, 42 cpv. 1 e 4, 48, 126 cpv. 1 e 177 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
ingiuria, 177 CP, per avere a __________, presso l’EP __________, il __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo di stronzo, bastardo, coglione, figlio di puttana e finocchio, nonché per avere nelle medesime circostanze più volte sputato verso ACPR 1, colpendolo;
e di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere nelle medesime circostanze di cui al punto 1., stretto al braccio e colpito al volto ed in altre parti del corpo, ACPR 1 con il suo zaino, provocando le lesioni certificate il 1. luglio e il __________ (cfr. certificati agli atti);
2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento).
2.1.1 l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 3050.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
Il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 210.- (duecentodieci), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 30.- (trenta) decretato nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 15 febbraio 2010 (art. 46 cpv. 1 CP), non viene revocato, ma il periodo di prova viene prolungato di 1 anno.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
IM 1
ACPR 1
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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