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Numero d'incarto:
81.2011.220
Data decisione, Autorità:
12.12.2012, PRPEN
Titolo:
Impiego, in qualità di datore di lavoro, di una straniera non autorizzata a esercitare attività lavorativa in Svizzera
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 117 cpv. 1 LFSTR
Incarto
n.
81.2011.220
DA 732/2011
Bellinzona
12
dicembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 732/2011 del
28 febbraio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
impiego di stranieri
sprovvisti di permesso
per avere, in qualità di datore
di lavoro, impiegato intenzionalmente la cittadina americana __________, non
autorizzata ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera;
e propone la condanna
- Alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
1'300.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
-
Alla multa di fr.
300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106
cpv. 2 CP).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 117 cpv. 1 LStr; 80 e
segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 429 CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 732/2011 del 28 febbraio 2011.
-
La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono a
carico dello Stato.
-
Lo Stato verserà a IM 1 la
somma di fr. 2'160.- (duemilacentosessanta) quale indennità ex art. 429 CPP.
-
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
-
Intimazione a:
IM 1
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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