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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2011.269
Data decisione, Autorità: 06.02.2013, PRPEN
Titolo: Impiegare, in qualità di datore di lavoro, una persona sprovvista dei necessari permessi per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO art. 11 cpv. 3 LFSTRart. 117 cpv. 1 LFSTR
Incarto n. 81.2011.269 DA 2651/2011
Bellinzona 6 febbraio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 2651/2011 del 18 luglio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
impiego di stranieri sprovvisti di permesso
e propone la condanna a
rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento dell’imputato. In via subordinata, chiede che la pena venga ridotta e che non venga revocata la sospensione della condizionale;
richiamati gli art. 117 cpv. 1, in rel. con l’art 11 cpv. 3 LStr, richiamati gli artt. 34 e 42 cpv. 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per avere fra il __________ e il __________ ad __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso la discoteca __________, come barista, __________, cittadina bulgara sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera.
2.1. alla pena pecuniaria di 30(trenta) aliquote giornaliere di fr. 220.- (duecentoventi), per un totale di fr. 6'600.- (seimilaseicento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3 al pagamento delle tasse e spese giudiziari di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 2'800.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 19.10.2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 anno.
Non si assegnano indennità.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
IM 1
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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