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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2011.38
Data decisione, Autorità: 06.03.2013, PRPEN
Titolo: Violazione di domicilio
VIOLAZIONE DI DOMICILIO art. 186 CPS
Incarto n. 81.2011.38 DA 716/2011
Bellinzona 6 marzo 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1IM 1 __________ (difensore: DI 1, __________
prevenuta colpevole di violazione di domicilio
per essersi introdotta, a __________, presso il __________, in data __________, contro la volontà dell'avente diritto, nell'appartamento dei signori __________ e __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 186 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 28 febbraio 2011 n. 716/2011 del che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).
Alla multa di CHF 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputata, la quale deve essere altresì esentata dal pagamento di ogni onere di causa;
sentita per ultima l’imputata, la quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
visti gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è assolta dall’imputazione di violazione di domicilio (art. 186 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 600.- (seicento).
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
IM 1
ACPR 1 ,
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Divisione della giustizia, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
IM 1
CHF 250.- tassa di giustizia
CHF 100.- spese giudiziarie
CHF 120.- testi
CHF 470.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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