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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2011.394
Data decisione, Autorità: 15.05.2013, PRPEN
Titolo: Vie di fatto; violazione del dovere di assistenza o educazione
VIE DI FATTOVIOLAZIONE DEL DOVERE D'ASSISTENZA O EDUCAZIONE art. 126 cpv. 2 let. a CPSart. 219 cpv. 1 CPS
Incarto n. 81.2011.394 DA 4019/2011
Bellinzona 15 maggio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1IM 1 (difensore: DI 1, __________)
prevenuta colpevole di 1. vie di fatto
per avere, in data __________, ad __________, all’esterno del Bar __________, sulla pubblica via, commesso vie di fatto nei confronti della figlia . (), della quale aveva la custodia e doveva averne cura, e meglio - dopo avere stazionato con la neonata dalle 19.00 alle 21.20, ed avere sorbito bevande alcoliche, quindi in stato di ubriachezza (alcolemia 1.37 grammi per mille), trascurando e lasciando piangere la figlia __________. - per averla colpita con uno schiaffo tra la spalla e il capo ed avere ripetutamente e violentemente scosso la carrozzina, alzandola e abbassandola, con all’interno la neonata;
per avere, in data __________, ad __________, all’interno ed all’esterno del Bar __________, sulla pubblica via, nelle circostanze di cui sopra sub. 1, violato o trascurato il suo dovere d'assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo esponendone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 2 lett. a) e 219 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 6 ottobre 2011 n. 4019/2011 del che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).
Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputata o, in subordine, che si prescinda da ogni pena sulla scorta dell’art. 54 CP;
sentita per ultima l’imputata, la quale ricorda di volere bene alla figlia;
visti gli artt. 1, 30 segg. CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg., 426, 430 CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è assolta dalle imputazioni di vie di fatto (art. 126 cpv. 2 lett. a) CP) e violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
A IM 1 è assegnata un’indennità giusta gli artt. 429 e 430 CPP di CHF 500.- (cinquecento).
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
IM 1
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Divisione della giustizia, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1,
CHF 125.- tassa di giustizia
CHF 50.- spese giudiziarie
CHF 175.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 125.- tassa di giustizia
CHF 50.- spese giudiziarie
CHF 175.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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