AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2011.466
Data decisione, Autorità: 13.11.2013, PRPEN
Titolo: Circolare a velocità elevata
VELOCITÀ art. 90 cpv. 2 LCSTR
Incarto n. 81.2011.466 DA 5024/2011
Bellinzona 13 novembre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare
IM 1, , , nato a , attinente di , domiciliato a , , ,
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per avere circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di circa 157 Km/h (da lui contestata) malgrado il vigente limite di 120 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cpv. 2 LCStr in rel. con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
visto il decreto d’accusa del 5 dicembre 2011 n. 5024/2011 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, che propone la condanna:
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (artt. 42 segg. CP).
Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento);
rilevato che il difensore chiede, in via principale, l’assoluzione dell’imputato, rispettivamente, in via subordinata, una consistente riduzione della pena rispetto a quella prevista dal decreto d’accusa;
che l’imputato chiede la sua assoluzione, evidenziando come nella propria esperienza di automobilista non abbia mai preso nessuna multa per eccesso di velocità o guida in stato di inattitudine;
richiamati gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine del dibattimento 23 ottobre/13 novembre 2013 e dopo aver motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è assolto dall’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
Ad IM 1 viene assegnata un’indennità di CHF 1'000.- (mille) giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
(per sé e per IM 1),
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 250.- spese giudiziarie
CHF 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster