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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2012.175
Data decisione, Autorità:
28.05.2013, PRPEN
Titolo:
Diffamazione; proscioglimento
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
81.2012.175
DA 270/2012
Bellinzona
28
maggio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di Segretario per giudicare
IM 1
(difesa dall’. DI 1, )
visto il decreto d’accusa n. 270/2012 del
23 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
diffamazione
per avere, a __________, il 25
agosto 2011, comunicando con un terzo, reso sospetta una persona di condotta
disonorevole, e meglio, per aver detto
alla signora __________ che la signora __________ avrebbe in passato tradito il
marito fornendo una prestazione sessuale orale a __________, marito
dell’imputata;
e propone la condanna a
-
Alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
400.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
-
Alla multa di fr. 200.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 5.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
-
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento della sua assistita;
richiamati gli art. 173 CP; 80 segg.; 84
segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione
di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n° 270/2012 del 23
gennaio 2012.
- Le tasse e le spese giudiziarie
di complessivi fr. 300.- (trecento) sono a carico dello Stato.
Qualora l’accusatrice privata
dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe
a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
-
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
-
Intimazione a:
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 300.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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