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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2012.179
Data decisione, Autorità: 18.06.2013, PRPEN
Titolo: Lesioni semplici; proscioglimento
LESIONE SEMPLICE art. 123 cf. 1 CPS
Incarto n. 81.2012.179 DA 1761/2012
Bellinzona 18 giugno 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1 (difensore: . DI 1, )
visto il decreto d’accusa n. 1761/2012 del 16 aprile 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
lesioni semplici
per avere, a __________, il 6 ottobre 2011, intenzionalmente cagionato un danno al corpo ed alla salute di __________, segnatamente per avere, a seguito di una discussione verbale, colpito la mano dell’accusatrice privata con l’intento di non farsi riprendere in volto dal telefono portatile di quest’ultima, provocandole così le lesioni menzionate nel certificato medico di data 7 ottobre 2011 del dr. __________, già gli atti;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CPS, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS;
e propone la condanna a
che l’accusatore privato postula la conferma del DA in questione, dal video si evincerebbe che l’imputato avrebbe voluto a tutti i costi eliminare il telefonino e così facendo l’avrebbe colpita, sbattendola contro il cassonetto dei rifiuti e lanciandola in strada;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito in applicazione del principio in dubio pro reo, eventualmente in applicazione dell’art. 52 CPS, non sussistendo gli elementi oggettivi e soggettivi del reato;
richiamati gli art. 42 e segg., 123 cifra 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1761/2012 del 16 aprile 2012.
Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi 450.- sono a carico dello Stato.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
seduta stante
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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