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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2012.195
Data decisione, Autorità: 28.05.2013, PRPEN
Titolo: Furto
FURTO art. 53 CPSart. 139 cf. 1 CPS
Incarto n. 81.2012.195 DA 2278/2012
Bellinzona 28 maggio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 2278/2012 del 7 maggio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
furto
per avere, a Lugano, in data 12 aprile 2012, verso le ore 15:30, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto all’emporio __________, una giacca da uomo marca __________ del valore di fr. 99.-, una borsa sintetica marca __________ del valore di fr. 109.-, sei ganci vite per legno bianco marca __________ per un valore complessivo di fr. 2.80, un orologio da uomo in acciaio marca __________ del valore di fr. 89.90, per un valore totale di fr. 300.70 (refurtiva totalmente recuperata e riconsegnata all’accusatore privato);
e propone la condanna
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Si rinvia l’accusatore privato __________, Basilea, al competente foro per le eventuali pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale di 2 (due) anni concesso alla pena pecuniaria di 5 (aliquote) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data 20 settembre 2010 (DA 4102.2010), ma lo ammonisce formalmente.
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 53, 139 cifra 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di furto per avere, a Lugano, in data 12 aprile 2012, verso le ore 15:30, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto all’emporio __________ una giacca da uomo marca __________ del valore di fr. 99.-, una borsa sintetica marca __________ del valore di fr. 109.-, sei ganci vite per legno bianco marca __________ per un valore complessivo di fr. 2.80, un orologio da uomo in acciaio marca __________ del valore di fr. 89.90, per un valore totale di fr. 300.70 (refurtiva totalmente recuperata e riconsegnata all’accusatore privato e in seguito regolarmente acquistata, pagando inoltre un risarcimento di fr. 150.-).
IM 1 è mandato esente da pena.
La tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e le spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta) sono a carico di IM 1
In caso di motivazione scritta la tassa di giustizia è di fr. 450.- (quattrocentocinquanta).
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
seduta stante
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 100.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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