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Numero d'incarto:
81.2012.205
Data decisione, Autorità:
13.06.2013, PRPEN
Titolo:
Violazione di domicilio; proscioglimento
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 186 CPS
Incarto
n.
81.2012.205
DA 1908/2012
Bellinzona
13
giugno 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna
Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 1908/2012
del 23 aprile 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
violazione di domicilio
per essersi, il 27 febbraio
2012, ad __________, introdotto indebitamente e contro la volontà dell’avente
diritto, malgrado la diffida 18 luglio 2011, nella filiale __________ sita in __________;
e propone la condanna
- Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Alla multa di fr.
100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0
(quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 186 CP; 80 e segg., 84 e
segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto
di accusa n. 1908/2012 del 23 aprile 2012.
- La tassa di giustizia e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 400.- sono a carico dello Stato.
Qualora l’accusatore privato
dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe
a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
-
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
-
Intimazione a:
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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