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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2012.321
Data decisione, Autorità: 30.07.2013, PRPEN
Titolo: Minaccia
MINACCIA art. 180 CPS
Incarto n. 81.2012.321 DA 3328/2012
Bellinzona 30 luglio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1, difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. DA 3328/2012 del 19 luglio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
minaccia
per avere, a __________, sul piazzale di sosta dell’emporio __________ sito in via __________, in data 19 gennaio 2012, incusso spavento o timore ad __________ e a __________ e meglio, per averli – per sua stessa ammissione – minacciati rivolgendogli la frase “Vi ammazzo”
e propone la condanna a
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese
giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
che gli accusatori privati chiedono la conferma integrale del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del proprio assistito;
richiamati gli art. 22, 34, 42, 47, 106, 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di minaccia (art. 180 CP), rispettivamente tentata minaccia (art. 180 e 22 CP), per avere , a Chiasso, sul piazzale di sosta dell’emporio__________ sito in via __________, in data 19 gennaio 2012, incusso spavento o timore ad __________ e nelle medesime circostanze di fatto per avere tentato di incutere spavento o timore a __________ e meglio, per averli – per sua stessa ammissione – minacciati rivolgendo loro la frase “Vi ammazzo”;
2.1. alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 180.- (centottanta).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (anni) anni.
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
Si rinviano gli accusatori privati __________ e __________ al competente foro per le eventuali pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
seduta stante
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 350.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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