AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2012.43
Data decisione, Autorità: 28.06.2013, PRPEN
Titolo: Diffamazione
DIFFAMAZIONE art. 173 CPS
Incarto n. 81.2012.43 DA 187/2012
Bellinzona 28 giugno 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1 ,
visto il decreto d’accusa n. 187/2012 del 16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
diffamazione
per avere, a __________ in data 28.09.2011, comunicando con terzi, segnatamente durante un’udienza dinnanzi al Giudice di Pace, incolpato o reso perlomeno sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare per aver sostenuto che consumasse cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
e propone la condanna a
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
rilevato che l’accusatore privato chiede la conferma del decreto d’accusa ed un indennizzo per danni morali di fr. 1'000.-;
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento e si oppone al pagamento di un indennizzo all’accusatore privato;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 173 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione, art. 173 CP per avere a __________ in data 28.09.2011, comunicando con terzi, segnatamente durante un’udienza dinnanzi al Giudice di Pace, incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare per aver sostenuto che consumasse cocaina.
2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.- (centoquaranta), per un totale di fr. 700.- (settecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 140.- (centoquaranta);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
pretese di natura civile.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
seduta stante
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 140.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 690.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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