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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2012.71
Data decisione, Autorità: 10.07.2013, PRPEN
Titolo: Minaccia, ingiuria, via di fatto; proscioglimento
INGIURIAMINACCIAVIE DI FATTO art. 126 cpv. 1 CPSart. 177 CPSart. 180 CPS
Incarto n. 81.2012.71 DA 29/2012
Bellinzona 10 luglio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 29/2012 del 9 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
per avere, in data 7 luglio 2011, a __________, in via __________, inveendo nei confronti di ACPR 1 l’espressione “guarda che ti ammazzo”, nonché, con un sasso nella mano destra, “ti spacco la testa” e “spargo il tuo sangue sulle strade di __________”, incusso timore nei confronti del succitato;
per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.,
offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con l’epiteto “figlio di puttana”;
per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1., afferrando ACPR 1 per il collo e stringendoglielo con la mano sinistra, commesso vie di fatto nei confronti del succitato, procurandogli un arrossamento, così come documentato dal certificato medico 7 luglio 2011 del Dr. med. ACPR 1 dell’Ospedale __________ di __________;
e propone la condanna a
Alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 450.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’accusatore privato con scritto di data13 maggio 2013 si riconferma nella propria denuncia penale del 8 luglio 2011 e chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa ;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del proprio assistito;
richiamati gli art. 126 cpv. 1 CP, art. 177 CP e art. 180 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 2 e 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di minaccia, ingiuria e vie di fatto per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 29/2012 del 9 gennaio 2012.
dello Stato.
Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa
tassa di 400.- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
indennità.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
seduta stante
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della Giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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