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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2013.160
Data decisione, Autorità: 29.08.2013, PRPEN
Titolo: Falsità in certificati; ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)
FALSITÀ IN CERTIFICATIGUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE art. 252 CPSart. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto n. 81.2013.160 DA 3996/2012
Bellinzona 29 agosto 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paolo D’Alessandro in qualità di segretario per giudicare
IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 3996/2012 del 10 settembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
per avere, a __________ e altre località del Cantone, nel periodo compreso tra il 23 novembre 2007 ed il 2 dicembre 2010, al fine di migliorare la propria situazione, abusato a scopo di inganno di carta di legittimazione vera ma non destinata a lui, e meglio, per aver abusato a scopo d’inganno della licenza di condurre autentica ma intestata a nome di __________;
per avere, a ____________________, __________, __________, nonché in altre imprecisate località, nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2009 ed il 2 dicembre 2010, ripetutamente circolato alla guida di svariati veicoli a motore (auto e scooter) sebbene la licenza di condurre gli sia stata revocata a tempo indeterminato il 12.08.2004;
e propone la condanna
Alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 40 e seg. CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 3 (tre) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.- (quattrocento) e delle spese giudiziarie di fr. 400.- (quattrocento).
Ordina la confisca e distruzione delle licenze di condurre (nazionale e internazionale) intestate a __________ (art. 69 CP).
rilevato che il difensore chiede che sia inflitta una pena pecuniaria al posto della pena detentiva;
richiamati gli art. 40, 41, 47, 49, 69, 252 CP; 95 cifra 2 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. falsità in certificati
per avere, a __________ e altre località del Cantone, nel periodo compreso tra il 23 novembre 2007 ed il 2 dicembre 2010, al fine di migliorare la propria situazione, abusato a scopo di inganno di carta di legittimazione vera ma non destinata a lui, e meglio, per aver abusato a scopo d’inganno della licenza di condurre autentica ma intestata a nome di __________.
1.2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)
per avere, a __________, __________, __________, nonché in altre imprecisate località, nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2009 ed il 2 dicembre 2010, ripetutamente circolato alla guida di svariati veicoli a motore (auto e scooter) sebbene la licenza di condurre gli sia stata revocata a tempo indeterminato il 12.08.2004.
2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento).
2.1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.2 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (millecinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 400.- (millecentocinquanta) senza motivazione scritta.
È ordinata la confisca e distruzione delle licenze di condurre (nazionale e internazionale) intestate a __________ (art. 69 CP).
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
seduta stante
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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