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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2013.63
Data decisione, Autorità: 25.02.2014, PRPEN
Titolo: Circolare senza le targhe e abuso delle stesse
ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHETARGA DI CONTROLLO art. 96 cpv. 1 cf. 1 LCSTRart. 97 cpv. 1 let. a LCSTR
Incarto n. 81.2013.63 DA 566/2013
Bellinzona 25 febbraio 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Anna Giamboni in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 566/2013 del 11 febbraio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
per aver condotto la vettura __________ senza le targhe di controllo richieste;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 v.LCStr.;
per aver condotto l'autoveicolo surriferito con applicate abusivamente le targhe di controllo TI __________ rilasciate ufficialmente per altro veicolo __________;
fatti avvenuti a __________ il __________
reato previsto dall’art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr.;
e propone la condanna a
rilevato che l’imputato chiede una riduzione della pena tenuto conto della sua negligenza;
richiamati gli art. 96 cifra 1 cpv. 1 v.LCStr; 97 cpv. 1 lett. a LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole circolazione senza le targhe per aver condotto la vettura __________ senza le targhe di controllo richieste e abuso delle targhe per aver condotto l'autoveicolo surriferito con applicate abusivamente le targhe di controllo TI __________ rilasciate ufficialmente per altro veicolo __________;
2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 150.- (centocinquanta);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
IM 1
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80034).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 150.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 350.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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