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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2013.89
Data decisione, Autorità: 01.04.2014, PRPEN
Titolo: Infrazione alle norme della circolazione; elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida, inosservanza dei doveri in caso d'incidente
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDAINFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONEINOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO art. 26 cpv. 1 LCSTRart. 27 cpv. 1 LCSTRart. 31 cpv. 1 LCSTRart. 51 cpv. 1 LCSTRart. 51 cpv. 3 LCSTRart. 90 cpv. 1 LCSTRart. 91a cpv. 1 LCSTRart. 92 cpv. 1 LCSTRart. 3 cpv. 1 ONCSart. 7 cpv. 2 ONCS
Incarto n. 81.2013.89 DA 603/2013
Bellinzona 1 aprile 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difesore: DI 1
visto il decreto d’accusa n. DA 603/2013 del 18 febbraio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra, cozzando conseguentemente contro un cancello ed una recinzione metallica ivi esistenti;
elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;
inosservanza dei doveri in caso d'incidente
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
e propone la condanna a:
Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 4'050.- (quattromilacinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di CHF 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- e delle spese giudiziarie di CHF 200.-
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento del suo assistito per i capi di imputazione n. 2 e 3 e in via subordinata il proscioglimento del suo assistito per lo meno dal reato di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida;
richiamati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1 infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra, cozzando conseguentemente contro un cancello ed una recinzione metallica ivi esistenti;
1.2 elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un
esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;
1.3 inosservanza dei doveri in caso d'incidente
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
2.1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (anni) anni.
2.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
IM 1
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1'500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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