AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2013.61
Data decisione, Autorità: 08.02.2013, CDP
Titolo: Curatela di rappresentanza; mercede. All'avvocato nominato come curatore per pratiche successorie va riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività; applicazione per analogia dell’indennità prevista per il patrocinio d'ufficio
MERCEDERAPPRESENTANZA art. 49 LTECart. 4 cpv. 1 RTARRIPart. 4 cpv. 2 RTARRIPart. 16 RTECart. 17 RTECart. 18 RTECart. 392 VCCart. 417 cpv. 2 VCC
Incarto n. 9.2013.61
Lugano 8 febbraio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria:
Catherine Hutter Gerosa, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’allora
Commissione tutoria regionale __________, concernente una procedura a protezione del signor PI 1,;
giudicando ora sul ricorso (ora: reclamo) del 21 settembre 2012 dell’avv. RE 1 contro la decisione 11 settembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________, (ora: Autorità regionale di protezione), riguardante la nota d’onorario in qualità di curatore;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione 23 dicembre 2011 la Commissione tutoria di __________ ha istituito a favore di PI 1, 1924, una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 392 vCC, nell’ambito delle pratiche successorie relative all’eredità della defunta moglie. A curatore è stato nominato l’avv. RE 1.
B. Con scritto 2 agosto 2012 il curatore ha presentato il proprio rapporto di chiusura e la nota d’onorario.
C. Con decisione 11 settembre 2012 la Commissione tutoria ha approvato la nota d’onorario del curatore, ponendola a carico del curatelato. L’autorità tutoria ha diminuito la nota d’onorario nel senso di riconoscere all’avvocato solo una tariffa oraria di fr. 180.- anziché fr. 280.- come da lui esposto.
D. Contro la decisione è insorto con ricorso 21 settembre 2012 l’avv. RE 1, con diverse argomentazioni che verranno affrontate in seguito.
La Commissione tutoria di __________ ha poi presentato osservazioni (9 ottobre 2012) a cui ha fatto seguito una replica spontanea da parte dell’avv. RE 1 (24 ottobre 2012).
E. In data 1° gennaio 2013, il gravame di cui sopra (consid. D) è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.
Considerato
in diritto
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
In particolare, l’art. 17 cpv. 1 vRtut, prevede che l’indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. Per l’art. 18 vRTut, se per l’adempimento di compiti particolari s’impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività (cpv. 1).
La tariffa di fr. 280.- viene applicata, nel citato regolamento, unicamente alle ripetibili, quindi all’adeguata indennità dovuta al patrocinatore di fiducia nominato dalla controparte.
Nella misura in cui un avvocato è stato nominato dall’autorità tutoria – proprio in base alle sue conoscenze professionali specifiche – quale curatore di rappresentanza, “affinché rappresenti il pupillo nelle procedure aventi per oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria della defunta moglie”, deve per analogia essere semmai applicata l’indennità prevista per il patrocinatore nominato d’ufficio, fissata all’art. 4 cpv. 1 Rtar, che prevede un’indennità sulla base di fr. 180.–, con possibilità di aumento fino a fr. 250.– in casi particolari (art. 4 cpv. 2 Rtar). Infatti, sia nel caso dell’avvocato nominato dallo Stato, patrocinatore d’ufficio, sia nel caso di un avvocato nominato dalle autorità tutorie (ora autorità di protezione) in qualità di curatore, non è il mandante ad affidare l’incarico al mandatario in base ad una sua libera scelta, ma è appunto l’autorità ad imporre al pupillo, curatelato, una persona quale rappresentante per un determinato compito.
A questa soluzione si giunge pure considerando che, come prevede l’art. 21 vLtut, alla procedura davanti alle autorità tutorie si applica, per quanto non disciplinato nelle norme specifiche, la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm) la quale al suo articolo 15 a cpv. 3 fa esplicito riferimento alla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
Ne consegue che all’avvocato nominato in qualità di curatore da un’autorità tutoria dovrebbe essere applicata la tariffa prevista dall'art. 4 cpv. 1 Rtar.
Va rilevato che i tutori e i curatori – come le persone che adempiono funzioni arbitrali retribuite con compensi per l’esercizio di una carica di diritto pubblico (cfr. art. 3 lett. g; 21 cpv. 2 cifra 29 LIVA) – non sono soggetti all’IVA (“Info IVA 19 concernente il settore Collettività pubbliche”, pag. 80 pto 9, reperibile al sito http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/ 00130/00947/01033/index.html?lang=it ; Stéphanie Gmünder, La TVA chez les avocats et notaires, in Revue de l’avocat 3/2003, reperibile al sito: http://www.tva-conseils.ch/component/option,com_docman/gid,5/ task,doc_download). Pertanto all’avv. RE 1 non ha da essere imposta l’IVA per le prestazioni fornite nel presente caso.
29 ore a fr. 230.- è pari a fr. 6'670.- a cui vanno aggiunti fr. 577.- di spese, per un totale di fr. 7'247.-.
Data la situazione non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, la decisione 11 settembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________ (ris. N. 364) è così riformata:
invariato
invariato
È approvata la richiesta di mercede e rimborso spese di fr. 7'247.- senza IVA, non prelevabile. L’importo è a carico del signor PI
invariato
invariato
invariato
Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Il presidente La vicecancelliera
giudice Franco Lardelli Catherine Hutter Gerosa
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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