AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2014.196
Data decisione, Autorità: 25.06.2015, CDP
Titolo: Istituzione curatela generale
CURATELA GENERALE art. 389 cpv. 1 CCart. 390 cpv. 1 CC
Incarto n. 9.2014.196
Lugano 25 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’isituzione di una curatela generale in favore di RE 2
giudicando sul reclamo del 10 novembre 2014 presentato da RE 2 e RE 1 contro la decisione emessa il 9 ottobre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 2, nata il 1931, è domiciliata a __________ e dal 12 febbraio 2014 risiede presso la Casa per anziani __________ a __________. Il figlio RE 1 si era impegnato ad occuparsi delle faccende amministrative della madre. La Casa per anziani ha tuttavia segnalato all'Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) gli arretrati nei pagamenti delle rette e delle spese correnti di RE 2.
B. Con decisione del 18 agosto 2014 l'Autorità di protezione ha quindi bloccato un conto dell'interessata, per il quale il figlio disponeva di una sua procura. La decisione è regolarmente cresciuta in giudicato.
Dal certificato medico sollecitato dalla medesima autorità è poi emerso che RE 2 era incapace di discernimento: alla luce di ciò e del fatto che il figlio non tutelava gli interessi della madre, in suo favore l’Autorità di protezione ha istituito, con decisone immediatamente esecutiva del 9 ottobre 2014, ris. 760, una curatela generale ex art. 398 CC; per l'incarico di curatrice è stata nominata la signora CUR 1.
C. Mediante reclamo del 10 novembre 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti contro quest'ultima decisione, chiedendo
D. Nelle osservazioni del 17 novembre 2014 l'Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria decisione, compreso il mantenimento della revoca dell'effetto sospensivo al ricorso, da essa disposta. L'autorità ha ricordato che in precedenza per far fronte ai bisogni di RE 2 il figlio si era impegnato a migliorare l'assistenza da prestarle, senza tuttavia realmente adempiervi. L'autorità di prime cure rileva: che RE 1 con la procura sul conto dell'interessata ha effettuato prelevamenti a scopo egoistico, giungendo a ritirare mensilmente una media di fr. 4'000.―, tralasciando il pagamento della retta della Casa per anziani; che la reale volontà di RE 2 di confermare la procura - dopo il blocco del conto da parte dell'Autorità di protezione - è dubbia, considerato il certificato medico da cui risulta l'incapacità di discernimento della stessa; che né la vendita né la consegna della cartella ipotecaria sono ancora realizzate e pertanto le promesse di RE 1 non sono credibili e, se si concretizzassero, non sarebbe ancora certo che il relativo denaro sarebbe effettivamente impiegato per saldare il debito verso la Casa per anziani. L'Autorità di protezione di __________ ritiene che la misura istituita sia necessaria per impedire al medesimo di utilizzare nuovamente il conto per i propri fini (come indicato nel gravame, pag. 9), per consentire alla curatrice di risanare la situazione debitoria e per tutelare l'interesse di RE 2, ragion per cui il reclamo andrebbe respinto, così come la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo.
E. Con decisione 20 novembre 2014 del Presidente della Camera di protezione la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo è stata respinta.
F. Mediante replica del 3 dicembre 2014 i reclamanti si sono confermati nella loro richiesta di giudizio sottolineando che RE 1 ha ottemperato agli obblighi assunti e previsti nella convenzione da lui sottoscritta.
Considerato
in diritto
1.Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2.Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC, sono legittimate a presentare reclamo contro le decisioni dell’autorità di protezione degli adulti le persone che partecipano al procedimento (n. 1); le persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).
Per vicina all'interessato si intende la persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto.
Tra le persone vicine all'interessato rientrano i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3), od ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità di protezione (Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 2).
Conformemente ai principi generali è necessario disporre dell’esercizio dei diritti civili per poter far valere da sé i mezzi di diritto; per i diritti strettamente personali la capacità di discernimento è sufficiente (CommFam Protection de l’adulte, Steck, ad art. 450 N. 20).
Nel caso che ci occupa i certificati medici agli atti indicano un’incapacità di discernimento di RE 2: la ricevibilità del suo reclamo è pertanto più che dubbia; tuttavia tale aspetto può restare indeciso, dovendosi comunque analizzare le richieste di quello del figlio RE 1 in qualità di persona vicina.
La legge menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. ad art. 390 CC n. 25).
Secondo la dottrina l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va interpretata restrittivamente (CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 20).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Poco dopo la signora RE 2 è fortunatamente stata ricoverata in casa anziani, dove certamente è meglio accudita, ma dove i problemi di salute, siccome dovuti all’età, non possono comunque migliorare. Tanto che il 5 settembre 2014 il Dr. Med. __________ ha attestato che la signora è affetta da una forma demenziale e che non è in grado di intendere e volere. Alla luce di questi certificati appare azzardato dire che la signora ha acconsentito agli atti e prelievi affettuati dal figlio, che facilmente può influenzare la madre e farle sottoscrivere ciò che ritiene.
In definitiva lo stato di debolezza della signora RE 2 e il suo bisogno di assistenza sono fuori dubbio. Così come lo è il rispetto del principio della sussidiarietà: il bisogno di assistenza non può in effetti essere assicurato se non mediante l’istituzione di una misura, l’assistenza del figlio si è dimostrata palesemente deficitaria, sia prima sia dopo il ricovero in casa anziani. Peraltro nel reclamo non si accenna quasi agli interessi personali e finanziari di RE 2, esso si dilunga soprattutto nella difesa di RE 1, che invece non é stato in grado di tutelare appropriatamente gli interessi della madre, che ha usato la procura per fini personali e a discapito della propria madre, che non si è premunito neppure di richiedere per sé eventuali indennità o assistenza, dato che afferma di essere da anni senza attività, ciò che fa dubitare ulteriormente delle sue capacità gestionali. Il fatto poi che egli presti ora delle garanzie nulla muta. Egli è inaffidabile e anche se dovesse provvedere a risarcire il debito ancora non significa che sarebbe in grado di occuparsi in maniera corretta dell’amministrazione della rendita della madre.
In conclusione per la protezione degli interessi personali ed economici di RE 2 e per rispondere adeguatamente ai suoi bisogni - i quali sono preponderanti rispetto a quelli altrui ed in particolare a quelli di RE 1 - si giustifica la conferma dell’isituzione della curatela generale con i compiti del curatore così come previsti nella decisione impugnata.
5.Tasse e spese di giustizia seguirebbero la soccombenza. Data la situazione dei reclamanti e in particolare della signora RE 2 si prescinde, a titolo eccezionale, al loro prelievo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano oneri processuali.
Notificazione:
Comunicazione:
Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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