AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2020.139
Data decisione, Autorità: 13.04.2021, CDP
Titolo: Approvazione del rapporto morale e fissazione della remunerazione della curatela educativa; rapporto incompleto; decurtazione di alcune prestazioni esulanti dal mandato conferito
AMMONTARE MERCEDEAMMONTARE SPESECURATELA EDUCATIVARENDICONTO FINANZIARIO/RAPPORTO art. 276 cpv. 2 CCart. 404 CCart. 411 cpv. 1 CCart. 413 cpv. 1 CCart. 415 cpv. 2 CCart. 19 cpv. 1 LPMAart. 16 ROPMAart. 17 ROPMA
Incarto n. 9.2020.139
Lugano 13 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale 2018-2019 e la fissazione della remunerazione della curatela educativa istituita in favore del minore
PI 1
giudicando sul reclamo presentato il 4 novembre 2020 da RE 1 contro la decisione emanata l’11 settembre 2020 (risoluzione n. 1037/2020) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dal matrimonio fra RE 1 e PI 2 è nato, il 2015, PI 1.
B. Con decisione 13 maggio 2016 (inc. SO.2016.133) il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha affidato PI 1 alla madre per cura ed educazione, fissando i diritti di visita in favore del padre.
C. Con decisione 21 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha istituito in favore del minore una curatela educativa. Preso atto “dell’incapacità delle parti di comunicare in modo efficace in relazione al minore PI 1 con particolare riferimento all’organizzazione dei diritti di visita” (pag. 1), il Pretore aggiunto ha incaricato il curatore “di fissare i diritti di visita” secondo le modalità indicate e “di favorire e mediare la comunicazione tra i genitori” (decisione 21 giugno 2018, pag. 2). La decisione è stata intimata all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) affinché procedesse alla nomina del curatore.
D. Con decisione 4 settembre 2018 (ris. n. 583/2018) l’Autorità di protezione ha nominato CURA 1 quale curatrice educativa di PI 1 ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC. Alla curatrice è stato conferito il compito di fissare i diritti di visita e di favorire e mediare la comunicazione fra genitori, con riferimento alle decisioni decretate dalla Pretura del distretto di __________. Alla curatrice è stato riconosciuto un compenso orario di fr. 60.– per un dispendio di 5 ore mensili e 10 ore iniziali per avviare e conoscere il caso, per un importo complessivo annuo pari a fr. 4'200.–, oltre alle spese.
E. Con decisione 11 settembre 2020 (ris. n. 1037/2020), spedita il 25 settembre 2020, l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale presentato dalla curatrice educativa per il periodo 2018/2019, riconoscendole fr. 4'984.– a titolo di mercede e fr. 334.30 a titolo di spese, poste a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno. Per la decisione in questione non sono state prelevate tasse né spese.
F. Con scritto 26 ottobre 2020 all’Autorità di protezione la patrocinatrice di RE 1 ha lamentato l’invio della decisione in questione direttamente alla sua assistita e non per posta raccomandata, chiedendo la produzione dei giustificativi a comprova delle prestazioni addotte dalla curatrice educativa. Con e-mail 30 ottobre 2020 l’Autorità di protezione spiegava che “approva sempre la mercede con questa modalità. Non vengono richiesti ulteriori giustificativi” e che tali decisioni vengono “spedite direttamente ai genitori (…) non ai legali”; inoltre, “per questione di costi, non è possibile spedire ogni decisione per raccomandata”. Per “ulteriori chiarimenti sulla mercede”, l’Autorità di protezione rinviava i genitori a rivolgersi “direttamente alla curatrice”.
G. Con reclamo 4 novembre 2020 RE 1 è insorta contro la decisione di approvazione del rendiconto morale e la fissazione della mercede e delle spese in favore della curatrice educativa per il periodo 2018/2019. La reclamante postula l’annullamento dell’approvazione e chiede che alla curatrice non venga corrisposto alcunché oppure, in subordine, che la remunerazione venga posta a carico solo del padre del minore.
H. Con osservazioni 9 dicembre 2020 la curatrice educativa CURA 1 ha risposto alle critiche della reclamante concernenti il suo operato. Con lettera 10 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha invece comunicato di non avere osservazioni al reclamo.
I. Con replica 19 gennaio 2021 RE 1 si è riconfermata nelle richieste di cui alla sua impugnativa. Le altre parti non hanno duplicato.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
RE 1 contesta in primo luogo l’approvazione da parte dell’Autorità di protezione del rapporto morale presentato dalla curatrice educativa CURA 1 per il periodo 6 agosto 2018-31 dicembre 2019.
2.1. La motivazione della decisione impugnata si compone di un’unica riga, ove si richiamano “le norme applicabili del Codice civile svizzero e della legislazione cantonale”.
2.2. Nel suo reclamo, RE 1 critica il rapporto morale presentato dalla curatrice che si limita “ad indicare: l'anno di presa a carico del mandato di curatela (agosto 2018), l'anno di presa in considerazione delle prestazioni fornite dalla curatrice (dicembre 2019), il nominativo del minore, data di nascita e domicilio, nominativo dei genitori, nominativo della curatrice” (reclamo, pag. 4). A mente della reclamante, “l'unica considerazione di merito riguarda lo stato di salute del minore, del tutto positiva: «il bambino risulta in stato di buona salute psicofisica»” (reclamo, pag. 4). Secondo RE 1, “i molteplici argomenti riportati nel formulario standard dovrebbero far ben comprendere ad un curatore su quali punti l’Autorità vuole e deve essere informata”, mentre in concreto “nessuna delle informazioni riportate dalla signora CURA 1 nel proprio rapporto morale delucida in alcun modo le informazioni necessarie su cui l'ARP dovrebbe basare le proprie valutazioni” (reclamo, pag. 4). Tale documento non permette all’Autorità di protezione “di valutare l'adeguatezza e l'operato della curatela in questione”, che l’ha dunque approvato con un approccio “superficiale e sommario”, “senza la benché minima rimostranza circa la sommarietà e pochezza dei suoi contenuti” (reclamo, pag. 4). La reclamante postula dunque l’annullamento del dispositivo n. 1 della decisione impugnata concernente l’approvazione del suddetto rapporto.
2.3. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela. Ai sensi dell’art. 415 cpv. 2 CC l’autorità di protezione esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato.
Malgrado l’assenza di un rinvio esplicito, le disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina e alla revoca del curatore, sono applicabili per analogia alle curatele istituite in favore di minorenni (art. 306, 308, 309 e 325 CC; sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2; sentenza CDP del 28 maggio 2018, inc. 9.2018.15, consid. 3; sentenza CDP dell’8 luglio 2016, inc. 9.2015.145, consid. 7.2).
Tramite il rapporto morale l’autorità esamina se il curatore svolge i suoi compiti in modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia dell’interessato, se vi è un’evoluzione conforme al bene di quest’ultimo, se le cause della misura persistono o se è necessaria una revoca od una modifica della stessa (sentenza CDP del 30 settembre 2020, inc. 9.2020.24, consid. 2.4; sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, pag. 211).
La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (sentenza CDP del 30 settembre 2020, inc. 9.2020.24, consid. 2.4; sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2; sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 4.2; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 8-9).
L’approvazione del rapporto morale non dà scarico al curatore, il quale non è sollevato dalle proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, Geiser, ad. art. 423 vCC n. 6; CommFam protection de l'adulte, Biderbost, n. 9 ad art. 415 CC; sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2): l’approvazione attesta semplicemente che l’Autorità di protezione ha accertato la conformità del rapporto morale ai requisiti di legge. In caso contrario, ravvisando incompletezze o manchevolezze nell'esposto, essa nega l'approvazione in tutto o in parte. La non approvazione di un rapporto non deve dunque essere confusa con la censura dell’operato di un curatore: nella misura in cui l’esposto risulta esaustivo lo stesso merita approvazione anche nell’ipotesi in cui emerga che il curatore non svolga i suoi compiti in modo adeguato (sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2). In tal caso, l’autorità adotterà i necessari provvedimenti a protezione dell’interessato.
2.4. Nel caso concreto, è palese che il documento inviato dalla curatrice educativa non possa essere considerato un rapporto morale.
Come lamentato dalla reclamante, tale documento è sostanzialmente privo di contenuto e nulla dice in merito allo svolgimento del mandato conferito, ragion per cui l’Autorità di protezione avrebbe dovuto sin da subito rispedirlo alla mittente per completazione. A maggior ragione se si considera che i rapporti periodici concernenti i diritti di visita sono stati inviati solo al Pretore aggiunto e non ve n’è traccia agli atti dell’Autorità di protezione. L’Autorità di prime cure ha dunque approvato un rapporto morale praticamente privo di informazioni pertinenti senza neanche disporre di alcun tipo di conoscenza fattuale quanto all’attività realmente svolta dalla curatrice educativa. Il modo di procedere «alla cieca» dell’Autorità di protezione – che è organismo di vigilanza sull’attività dei curatori – non può essere tutelato ed è dunque irrilevante che in sede di osservazioni al reclamo CURA 1 abbia avuto modo di illustrare l’attività effettivamente svolta. La decisione di approvazione del rapporto morale deve dunque essere annullata e l’incarto ritornato in prima sede affinché l’Autorità di protezione intimi alla curatrice educativa di “completare” – in realtà, presentare ex novo – il suo rapporto finale. Un tale rapporto dovrà avere un carattere riassuntivo e non dovrà racchiudere un resoconto giornaliero di attività, né occorrerà dettagliare ogni singolo intervento effettuato o fornire un istoriato particolareggiato dei fatti; esso potrà inoltre richiamare i rapporti effettuati per il procedimento dinnanzi alla Pretura di __________. Il rapporto potrà anche specificare eventuali difficoltà insorte nei rapporti con le parti ed eventuali difficoltà nel raggiungere gli obiettivi specifici della curatela.
In conclusione, la decisione dell’Autorità di protezione di approvare tale relazione deve essere annullata e l’incarto ritornato in prima sede affinché venga richiesta alla curatrice educativa la presentazione di un rapporto morale vero e proprio della sua attività. Il reclamo merita dunque accoglimento su questo punto.
3.1. Anche per quanto riguarda l’accoglimento delle richieste di remunerazione della curatrice educativa nella decisione impugnata non vi è altra motivazione se non il richiamo alle “norme applicabili del Codice civile svizzero e della legislazione cantonale”. L’Autorità di protezione ha accolto integralmente le richieste di remunerazione della curatrice educativa (fr. 4'984.– quali mercede e fr. 334.30 quali spese), mettendola a carico dei genitori per ½ ciascuno. L’Autorità di protezione non ha preso posizione sulle contestazioni contenute nel reclamo.
3.2. La reclamante contesta l’accoglimento delle richieste di remunerazione della curatrice educativa. A mente di RE 1, “la situazione fra i coniugi è precipitata” proprio a seguito dell’intervento della curatrice educativa, che non ha dunque svolto “quel necessario lavoro di mediazione, intermediazione e negoziazione delle parti per cui era stata incaricata” (reclamo, pag. 2). Secondo la reclamante, con l’intervento della curatrice educativa “le tensioni già sussistenti tra le parti non hanno fatto altro che incancrenirsi e peggiorare”, e “iI dialogo già compromesso si è del tutto azzerato” (reclamo, pag. 3). Le relazioni tra la curatrice educativa e la madre “sono del tutto azzerate”, e i suoi rapporti alla Pretura “non fanno altro che riportare […] le prese di posizione del padre” (reclamo, pag. 3). La reclamante postula dunque che alla curatrice educativa non venga corrisposto alcunché a titolo di remunerazione o che la stessa, in subordine, venga posta a carico solo del padre del minore, unico beneficiario delle prestazioni erogate dalla curatrice.
3.3. Ai sensi dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1); l’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso e, a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2); ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).
Giusta l’art. 413 cpv. 1 CC, il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO). Secondo l’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. In caso di esecuzione difettosa del mandato, il diritto alla remunerazione del mandatario sussiste, ma l’importo degli onorari può essere ridotto per ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. In effetti, la remunerazione dovuta al mandatario rappresenta la controprestazione per l’attività diligente che ha esercitato nell’affare di cui è incaricato e se egli non agisce con la cura richiesta, non può pretendere all’integralità degli onorari convenuti, ovvero alla remunerazione che dovrebbe essere corrisposta al mandatario diligente (DTF 124 III 423 consid. 3; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e nota 124). Il mandatario perde completamente il suo diritto alla remunerazione soltanto quando l’esecuzione difettosa del mandato è assimilabile ad una totale inesecuzione, rivelatasi inutile o inutilizzabile (DTF 124 III 423 consid. 4a; STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e nota 124; sentenza CDP del 7 maggio 2019, inc. 9.2018.91, consid. 6.3).
3.4. Nella fattispecie, la reclamante ritiene che la curatrice educativa abbia disatteso totalmente il compito di favorire e mediare le comunicazioni fra i genitori, ma omette di precisare che il compito principale conferito dal Pretore aggiunto, ovvero l’organizzazione dei diritti di visita, risulta per contro essere stato svolto. Già solo per questo motivo non si può ritenere una totale inesecuzione del mandato, che giustificherebbe la perdita del diritto alla remunerazione così come postulato in via principale.
Anche per quanto attiene al lavoro di intermediazione fra i genitori, non sembrano emergere dagli atti dei riscontri quanto all’asserita evidente parzialità della curatrice. La narrazione dei fatti compiuta dalla reclamante si discosta in maniera sostanziale dalle emergenze probatorie agli atti. Dagli atti si delinea per contro in maniera oggettiva l’atteggiamento scarsamente collaborativo della reclamante e il fatto che la medesima si sia resa difficilmente reperibile a più riprese, non solo alla curatrice ma anche nei confronti di altri attori coinvolti nella fattispecie (ad es. l’Autorità di protezione, cui aveva promesso una presa di posizione sulla nomina della curatrice dopo l’udienza del 6 agosto 2018, mai fornita; la sua precedente patrocinatrice, che ha rescisso il mandato a causa di tale irreperibilità e scarsa collaborazione; v. lettera 4 settembre 2018 avv. __________ e nota telefonata 3 settembre 2009; la psicologa incaricata dalla Pretura, che riferisce di un “atteggiamento fuggente e scarsamente collaborativo della madre” […] “diceva che avrebbe chiamato per dire quando poteva e poi non accadeva”; doc. C1 pag. 4). Alla luce di quanto emerge dalla documentazione presentata a questo giudice, appare ingeneroso e poco realista ascrivere un peggioramento dei rapporti e della comunicazione esistenti tra i genitori di PI 1 solamente all’intervento di CURA 1. Non vi sono dunque evidenze agli atti che suffraghino le accuse della reclamante e giustifichino la postulata decurtazione della remunerazione della curatrice a questo titolo.
3.5. A norma dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.
Ai sensi dell’art. 276 cpv. 1 CC, il mantenimento dei genitori consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. Secondo l’art. 276 cpv. 2, i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. I costi delle misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori: sono quindi i genitori a dover farsi carico dei costi per le misure prese a protezione del figlio che devono, in principio, essere suddivisi equamente fra di loro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed. 2019, pag. 900 nota 3190; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, 2005, ad oss. generali art. 276–293 CC n. 4; Sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 3.3).
3.6. Ai sensi del principio appena evocato, risulta chiaro che la remunerazione della curatrice educativa rappresenta un costo della misura instaurata a protezione del figlio PI 1 e, come tale, rientra nell'obbligo di mantenimento che incombe ad entrambi i genitori. Il suddetto principio non può dunque essere rimesso in discussione, nel senso di addossare soltanto al padre del minore le spese della misura di protezione.
Le asserzioni della reclamante – secondo cui la curatrice è intervenuta unicamente in difesa di PI 2 e le prestazioni svolte sono state espletate unicamente a suo beneficio – non hanno peraltro trovato riscontro e non possono dunque essere condivise in questa sede.
4.1. Con riferimento alle prestazioni elencate dalla curatrice, la reclamante censura in particolare l’assenza di giustificativi: “nessuna ricevuta delle trasferte effettuate, nessun tabulato telefonico per le oltre 25 ore di telefonate effettuate, nessun dettaglio neanche in merito alle cd. «spese diverse» di cui nulla è dato sapere” (reclamo, pag. 4-5).
L’indicazione delle varie voci conterrebbe inoltre errori e imprecisioni, oltre che essere “lo specchio del pessimo agire della curatrice e la chiara comprova della negligente modalità con cui la medesima ha sempre condotto il proprio mandato” (reclamo, pag. 5). La reclamante critica poi nel dettaglio il tempo esposto dalla curatrice educativa per la sorveglianza dei diritti di visita, per i colloqui con i nonni paterni e con la psicologa perita giudiziaria, per le comunicazioni telefoniche, via sms e e-mail, e infine per le udienze e i rapporti alla Pretura (reclamo, pag. 6-8).
La reclamante postula dunque che alla curatrice educativa non venga corrisposto nulla a titolo di remunerazione.
4.2. Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi al Consiglio di Stato il compito di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.
In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 2); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
4.3. Nel caso concreto, va anzitutto respinta la critica quanto all’assenza di pezze giustificative in relazione alle spese incorse dalla curatrice.
L’importo esposto dalla curatrice e accettato dall’Autorità di protezione (fr. 334.30) si compone di fr. 122.40 per trasferte e fr. 211.90 a titolo di altre spese. Dalla distinta risultano essere state svolte dieci trasferte, di cui nove a __________ dai genitori (12 km, per fr. 7.20 l’una) e una a __________ dalla psicologa incaricata dalla Pretura (96 km, per fr. 57.60). Non è contestato l’effettivo svolgimento di tali trasferte e le distanze indicate appaiono congrue rispetto al domicilio della curatrice educativa a __________. Per le altre spese, per l’importo di fr. 211.90, dalla distinta si evince che in realtà anch’esse sono riferite a trasferte effettuate dalla curatrice educativa per udienze in Pretura a __________ o presso l’Autorità di protezione a __________, o ancora per i diritti di visita dei genitori (ca. 15 km, rispettivamente 7.5 km, per fr. 9.20/4.60). Non sono state esposte spese di posteggio, telefoniche o postali.
Se è vero che la risposta fornita dall’Autorità di protezione alla reclamante – secondo cui “l’ARP approva sempre la mercede con questa modalità” e “non vengono richiesti ulteriori giustificativi” (cfr. e-mail 30 ottobre 2020) – è preoccupante e non può essere avallata come modus operandi generale, è altresì vero che nel caso specifico non si vede che tipo di giustificativi possano essere pretesi dalla curatrice educativa, trattandosi di trasferte effettuate con il proprio veicolo.
Per quanto attiene alla mercede, la curatrice educativa ha esposto un’indennità oraria di fr. 60.–/ora, come indicato dall’Autorità di protezione, e non ha superato il limite complessivo di ore fissato nella decisione di nomina (5 ore mensili x 17 mesi + 10 ore iniziali = 95 ore massime, contro le circa 83 ore esposte).
Le ore esposte per gli incontri o le udienze non appaiono eccessive o sproporzionate, così come la durata delle trasferte risulta in linea con le distanze in gioco. Alla luce delle difficoltà esistenti tra i coniugi e della durata del mandato (17 mesi), nemmeno le ore esposte a titolo di telefonate appaiono insolite e la richiesta di presentare i tabulati telefonici per suffragare l’effettiva durata dei colloqui telefonici appare sproporzionata.
La presenza della curatrice educativa al momento della consegna del minore al padre da parte della madre (“nella misura delle sue possibilità”) è stata richiesta esplicitamente dal Pretore (cfr. decisione cautelare 25 ottobre 2019, doc. B) e le corrispondenti ore fatturate (“DDV sorvegliato presso la madre [scambio]”) devono dunque essere riconosciute. Anche la presa di contatto con la psicologa incaricata dal Pretore aggiunto o l’incontro con i nonni del minore non appaiono prestazioni ingiustificate alla luce dei compiti conferiti alla curatrice educativa.
Non appare invece adeguato e va ridotto, in considerazione del mandato ricevuto e delle spiegazioni agli atti, il tempo esposto a titolo di “DDV sorvegliato presso il padre”. In considerazione del fatto che i diritti di visita fra PI 2 e il figlio possono essere esercitati in modalità libera e che l’adeguatezza del padre non risulta essere stata messa in discussione dal Pretore aggiunto, la vigilanza messa in atto a più riprese dalla curatrice educativa al domicilio paterno risulta sproporzionata alle circostanze. La curatrice educativa non ha peraltro indicato nelle sue osservazioni delle motivazioni particolari che l’avrebbero condotta ad effettuare tale specifica osservazione. Limitatamente a tale aspetto, le critiche dell’insorgente possono dunque trovare accoglimento e il monte ore esposto deve essere equitativamente decurtato di 8 ore, che corrispondono ad una riduzione della mercede di fr. 480.–.
L’Autorità di protezione deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili alla reclamante, ridotte visto il grado di soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
§. Il dispositivo n. 1 della decisione 11 settembre 2020 (ris. n. 1037/2020) è annullato e l’incarto è rinviato dell’Autorità regionale di protezione __________, ai sensi dei considerandi.
§§. Il dispositivo n. 2 della decisione 11 settembre 2020 (ris. n. 1037/2020) è riformato come segue:
“È riconosciuta al curatore una mercede di fr. 4'504.– e le spese di fr. 334.30 che sono poste a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno”.
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti a carico di RE 1 per ½ e dello Stato in ragione dell’altro ½. L’Autorità regionale di protezione __________, rifonderà a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte.
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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