AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2021.125
Data decisione, Autorità: 19.04.2022, CDP
Titolo: Approvazione rapporto morale
CURATELA EDUCATIVA art. 411 CC
Incarto n. 9.2021.125
Lugano 19 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale e dell’indennità riconosciuta alla curatrice __________ per gli anni 2020 e 2021;
giudicando sul reclamo del 10 agosto 2021 presentato da RE 1 contro le decisioni (ris. n. 1773/2021 e n. 1774/2021) emesse il 13 luglio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2016) è figlio di PI 2 e di RE 1.
B. Il minore e la sua famiglia sono seguiti da anni dalle varie Autorità di protezione. Con decisione supercautelare 7 settembre 2018 – confermata in via cautelare il 3 ottobre 2018 – l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione __________) ha privato i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora e collocato PI 1 in Istituto. Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione 29 maggio 2020 il diritto di determinare il luogo di dimora dei genitori è stato ripristinato e, nel contempo, è stata istituita una curatela educativa in favore di PI 1.
C. Con decisione 6 luglio 2020 l’Autorità di protezione __________ ha designato la signora __________ quale curatrice educativa di PI 1, con il compito di consigliare ed aiutare i genitori nella cura del figlio, in particolare mediando fra i genitori quando necessario (art. 308 cpv. 1 CC). Alla curatrice è stato riconosciuto un compenso orario di fr. 60.– per un massimo di 4 ore mensili; alla stessa è stato inoltre riconosciuto un supplemento di 5 ore per l’avvio del mandato.
D. Dal 29 ottobre 2020 è pendente davanti al Pretore del Distretto di __________ una procedura di divorzio comune con intesa totale. La convenzione dispone l’autorità parentale congiunta, l’affidamento della custodia alla madre e un ampio diritto di visita al padre (inc. DM.2020.275).
E. A seguito dell’istanza del padre, con decisione supercautelare (19 novembre 2020) il Pretore ha affidato la custodia del minore al padre e fissato l’udienza di discussione.
Durante l’udienza 9 dicembre 2020 il Pretore ha disposto l’attivazione del Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE) presso il nucleo materno, una mediazione genitoriale e ridefinito la custodia del minore (“starà con la madre dalla domenica a mezzogiorno al mercoledì sera, e con il padre dal mercoledì alla domenica”).
F. Il 29 dicembre 2020 la curatrice __________ ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ il conteggio delle prestazioni dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, con relativo dettaglio, postulando una mercede di complessivi fr. 1'210.20 (indennità fr. 1'197.– e trasferte fr. 13.20).
Il 24 marzo 2021 la curatrice ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ anche il rapporto morale per l’anno 2020 (per il periodo 6 luglio – 31 dicembre 2020).
G. A seguito del trasferimento di domicilio di madre e figlio, con decisione 14 aprile 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione __________) ha assunto la curatela educativa.
H. Il 18 maggio 2021 la curatrice ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ il rapporto morale e il conteggio delle prestazioni per l’anno 2021, con una richiesta di mercede di complessivi fr. 528.– (indennità fr. 525.– e trasferte fr. 3.–). La curatrice ha allegato il dettaglio delle prestazioni.
Il 24 marzo 2021 la curatrice ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ anche il rapporto morale per l’anno 2021 (1° gennaio – 31 marzo).
I. Con decisione 13 luglio 2021 (n. 1773/2021) l’Autorità di protezione __________ ha approvato il rapporto morale 2020 e riconosciuto alla curatrice una mercede lorda di fr. 1'217.40 (mercede fr. 1'204.20 e spese fr. 13.20). L’indennità è stata posta a carico del Comune di domicilio con diritto di regresso nei confronti dei genitori (__________).
L. Con distinta decisione 13 luglio 2021 (n. 1774/2021) l’Autorità di protezione __________ ha approvato il rapporto morale 2021 e riconosciuto alla curatrice una mercede lorda di fr. 528.–. L’indennità è stata posta a carico del Comune di domicilio (__________) con diritto di regresso nei confronti dei genitori.
M. Con lettera 20 luglio 2021 RE 1 ha chiesto il dettaglio delle prestazioni.
N. Mediante reclamo 10 agosto 2021 RE 1 ha avversato entrambe le decisioni (ris. n. 1773/2021 e n. 1774/2021). Il reclamante ha contestato il rapporto morale, in quanto “non veritiero e riportante affermazioni inesatte”. Ha postulato inoltre la revisione dell’indennità riconosciuta alla curatrice, indicando che alcune prestazioni non sono state svolte e chiedendo di conseguenza la revisione dell’indennità riconosciuta alla stessa.
O. Nel frattempo, a seguito dell’istanza del padre (10 agosto 2020), con decisione 3 febbraio 2022 l’Autorità di protezione __________ ha sostituito la curatrice educativa, nominando la signora __________.
P. Con scritto 1° settembre 2021 l’Autorità di protezione __________ ha precisato di non avere particolari osservazioni da formulare.
Con osservazioni 9 settembre 2021 la curatrice ha indicato che non intende entrare nel merito delle critiche sui contenuti del rapporto morale (2020 e 2021), precisando che ciò che è scritto è “la visione della curatrice”. Ha sostenuto che l’Autorità di protezione ha fissato un monte ore massimo di 4 ore mensili e che lo stesso non è mai stato superato. Inoltre ha rilevato che – a seguito della segnalazione in Pretura della moglie da parte del marito – ha dovuto dar seguito a diverse richieste, precisando di non aver fatturato le numerose telefonate fatte di quel periodo.
Con replica 7 ottobre 2021 RE 1 ha preso atto che la curatrice non ha contestato di aver indicato nel rapporto morale fatti non corrispondenti alla realtà nonché di aver fatturato prestazioni mai avvenute, incontri fissati ma poi annullati (cfr. 9 settembre, 25 novembre, 3 dicembre 2020 e 7 aprile 2021). Il reclamante, pur riconoscendo che la curatrice ha lavorato, ha ribadito che alcune prestazioni fatturate non sono mai avvenute. Ha chiesto che la decisione venga annullata e rinviata all’Autorità di protezione affinché richieda alla curatrice di presentare un rapporto morale corrispondente alla realtà, e che la decisione venga riformata in relazioni all’approvazione delle indennità, rispettivamente rinviata per nuova decisione.
Con duplica 21 ottobre 2021 la curatrice ha precisato che i fatti contenuti nel rapporto morale sarebbero “fatti concreti”. Quanto alle ore fatturate si è discostata dalle lamentele del reclamante, riportando e confermando il dettaglio delle ore fatturate. In relazione all’incontro del 1° luglio 2020 ha previsto che è stato diviso in due parti (visto che ci sono state due udienze) e che comprende la trasferta, come pure il confronto avvenuto con l’Autorità e la visione dell’incarto. Ha concluso evidenziando che la madre PI 2 non avrebbe dal canto suo contestato né il rapporto morale né la distinta spese.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con le decisioni impugnate (ris. n. 1773/2021 e n. 1774/2021 emesse il 13 luglio 2021) l’Autorità di protezione, ha approvato il rapporto morale 2020 e riconosciuto alla curatrice una mercede lorda di fr. 1'217.40 (per il 2020) e ha approvato il rapporto morale 2021 e una mercede lorda di fr. 528.– (per il 2021).
Con il proprio reclamo RE 1 ha avversato entrambe le decisioni, contestando quanto contenuto nel rapporto morale 2020 e 2021 lamentando che lo stesso non sarebbe veritiero e riporterebbe affermazioni inesatte. Il reclamante ha chiesto la revisione dell’indennità riconosciuta alla curatrice, dato che alcune prestazioni non sarebbero state svolte (cfr. 9 settembre, 25 novembre, 3 dicembre 2020 e 7 aprile 2021).
In sede di osservazioni ha postulato che la decisione venga annullata e rinviata all’Autorità di protezione affinché richieda alla curatrice di presentare un rapporto morale corrispondente alla realtà, e che la decisione venga riformata in relazione all’approvazione delle indennità, rispettivamente rinviata per nuova decisione.
Ai sensi dell’art. 24 ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’Autorità di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario.
In virtù dell’art. 411 cpv. 2 CC, per quanto possibile, il curatore coinvolge l’interessato nell’allestimento del rapporto morale e, su richiesta, gliene fornisce copia. Il dovere di associare l’interessato all’elaborazione dei rapporti è il riflesso del rispetto della personalità e permette di assicurare la trasparenza (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, n. 15 ad art. 411 CC).
Il rapporto sull’esercizio della curatela in generale persegue un duplice obiettivo: da una parte esso permette all’Autorità di protezione di controllare e vigilare l’attività del curatore e dall’altra esso serve in particolare quale verifica della misura, delle sue idoneità e necessità. A seconda della situazione può bastare un breve rapporto sommario o può essere necessaria un’esauriente descrizione dello sviluppo e della condizione dell’interessato al momento della redazione del rapporto. Un rapporto particolareggiato può essere opportuno per le situazioni problematiche con una prognosi sfavorevole, soprattutto se sono proposte – o non possono essere escluse in futuro – misure più incisive (Messaggio concernente la modifica del Codice civile, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, FF 2006 art. 411, pag. 6442).
La visione dei rapporti è quindi una questione che riguarda principalmente il rapporto fra curatore e interessato e l’eventuale suo mancato coinvolgimento non comporta comunque l’annullamento della decisione di approvazione del rapporto morale siccome non ha effetti giuridici verso terzi e nemmeno costituisce uno scarico di responsabilità del curatore (COPMA – Guide pratique Protection de l’adulte, N 7.28 e 7.29). Peraltro, la firma dell’interessato sul rapporto morale sta a significare che ha preso atto del suo contenuto e non già che lo condivide (sentenza CDP 6 aprile 2017, inc. n. 9.2017.5).
4.1. Il reclamante non contesta l’operato della curatrice ma i contenuti del rapporto morale, precisando in particolare che quanto indicato sulla “condizione di vita” non corrisponde alla realtà. RE 1 lamenta che i diritti di visita sono stati ridefiniti dal Pretore, dopo che il figlio aveva riferito di essere stato vittima di aggressioni fisiche da parte della madre e non già come indicato dalla curatrice come conseguenza dell’operazione subita dalla madre.
Ora, in concreto, la curatrice non ha omesso di coinvolgere il padre nell’allestimento del rapporto morale. Neppure il reclamante lo pretende. Lo stesso ha infatti avuto modo di prenderne visione.
Il reclamante contesta invece il contenuto dello stesso e più precisamente in relazione alla “condizione di vita”. La curatrice ha sommariamente indicato che PI 1 “vede regolarmente il padre, dal mese di dicembre, dopo che la madre è stata operata, si sono ridefiniti in sede di Pretura i DDV”. La stessa in sede di replica ha precisato di aver riportato fatti concreti e non aspetti interpretabili o giudizi.
Il fatto che la curatrice non abbia indicato nel dettaglio le varie fasi della modifica della custodia durante il periodo di riferimento, non porta a concludere che quanto riferito non corrisponda alla realtà. Risulta infatti dagli atti che da dicembre 2020 la Pretura ha ridefinito i diritti di visita. Indipendentemente da quanto avvenuto prima (cfr. supercautelare novembre 2020), corrisponde al vero che in sede d’udienza il Pretore ha ridefinito la custodia e che PI 1 sta con la madre da domenica a mezzogiorno fino a mercoledì sera e con il padre dal mercoledì alla domenica (cfr. udienza 9 dicembre 2020). Quanto accaduto risulta con ogni evidenza dall’incarto e dalle decisioni della Pretura. ll fatto che nel rapporto morale non vengano indicati dettagliatamente tutti gli accadimenti non permette di annullare la decisione di approvazione del rapporto morale come preteso dal reclamante.
RE 1 lamenta altresì che la curatrice abbia indicato nel rapporto morale che “il Pretore ha disposto che vi sia un intervento, inizialmente solo a casa della madre, che potrà anche essere esteso a casa del padre, da parte del SAE”. A mente del padre il Pretore avrebbe ordinato l’intervento solo presso la madre.
Dal verbale d’udienza risulta effettivamente che il Pretore abbia attivato il SAE “presso il nucleo famigliare materno”. La curatrice ha precisato in sede d’udienza che tale aspetto era stato discusso in Pretura ma non verbalizzato.
In ogni caso l’indicazione della curatrice al riguardo non ha conseguenza alcuna e non inficia con ogni evidenza la validità del rapporto morale e non modifica l’esito della presente procedura.
La remunerazione dei curatori è calcolata sulla base delle disposizioni della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto e il relativo Regolamento, che dispone che i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo (art. 49 LPMA). Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.
Giusta l'art. 16 del Regolamento (ROPMA) i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’Autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’Autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’Autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4). Giusta l’art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv.2); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
L’Autorità di protezione ha accolto l’indennità complessiva richiesta dalla curatrice per il 2020 (luglio-dicembre), pari a fr. 1'217.40 (quantificata in 18.55 ore a fr. 60/h) (ris. 1773/2021) e accolto quella per il 2021 (gennaio-marzo) pari a fr. 528.– (quantificata in 8.45 ore) (ris. 1774/2021), senza fornire motivazioni, né in sede di sentenza e neppure in sede di osservazioni al reclamo.
6.1. In relazione alla mercede del 2020 il reclamante contesta alcune poste nel dettaglio.
La curatrice ha fatturato due ore per l’udienza del 1° luglio 2020 dinanzi all’Autorità di protezione per il figlio PI 1. Il reclamante lamenta che al massimo poteva essere fatturata un’ora.
La curatrice in sede di replica ha precisato che oltre al tempo dedicato all’udienza, è stato considerato il tempo della trasferta e il tempo dedicato alla visione dell’incarto presso l’Autorità di protezione. Va al riguardo precisato che in sede di istituzione della misura era stato disposto un supplemento di 5 ore per l’avvio del mandato.
Il reclamante contesta la prestazione del 9 settembre 2020 indicando che non era a conoscenza del fatto che la curatrice si recasse presso __________. Ci si limita a ricordare che PI 1 è stato collocato presso __________ da luglio 2019. Diversamente da quanto pretende il reclamante la curatrice non è tenuta ad avvisare anticipatamente le parti del suo operato.
Le altre contestazioni (25 novembre 2020 e 3 dicembre 2020), risultano pretestuose.
Dal dettaglio risulta infatti che il 25 novembre 2020 è stata effettuata una telefonata di mezz’ora (correttamente registrata con la sigla dell’assistente sociale) e che il 3 dicembre 2020 c’è stata una visita presso il domicilio del reclamante di un’ora. RE 1 si limita a contestare che la telefonata sarebbe durata 10 minuti e l’incontro domiciliare 25 minuti.
In sostanza, per il periodo luglio – dicembre 2020, la curatrice ha fatturato 13.55 ore, che corrispondono mediamente a 2 ore e 15 minuti mensili. La stessa ha dal canto suo ricordato che nella decisione di nomina venivano previste cinque ore per l’apertura dell’incarto e quattro ore mensili e indicato che la procedura dinanzi alla Pretura ha provocato diverse richieste alle quali ha dovuto dar seguito, ma che non ha fatturato.
In simili circostanze, la decisione dell’Autorità di protezione 13 luglio 2021 (ris. 1773/2021) di accogliere e riconoscere alla curatrice interamente le richieste di mercede 2020, sufficientemente documentate (che peraltro neppure si avvicinano al monte ore previsto nella decisione di nomina), resiste alle generiche e pretestuose critiche del reclamante.
6.2. Quanto alla mercede del 2021 (gennaio-marzo) il reclamante contesta unicamente la pretesa relativa al 7 aprile. Nel dettaglio la curatrice indica un’ora con la dicitura “luogo VD”. La curatrice nelle proprie osservazioni e nella replica non precisa nulla di più al riguardo. L’Autorità di protezione dal canto suo neppure si è espressa. In simili circostanze, non potendo questo giudice esprimersi sulla contestazione, e neppure comprendere la natura della prestazione fornita il 7 aprile 2021, per altro successiva alla fine del suo mandato di curatrice, l’indennità riconosciuta va ridotta di 60.–.
In simili circostanze, nella misura in cui contesta la decisione dell’Autorità di protezione 13 luglio 2021 (ris. 1774/2021) di accogliere e riconoscere alla curatrice la richiesta di mercede 2021, il reclamo va parzialmente accolto. Alla curatrice va pertanto riconosciuta una mercede complessiva di fr. 468.– (mercede fr. 465.– e spese fr. 3.–).
La decisione 13 luglio 2021 (ris. 1773/2021), resta invariata.
La decisione 13 luglio 2021 (ris. 1774/2021) va riformata, nel senso che alla curatrice va riconosciuta un’indennità complessiva di fr. 468.–, per il resto la decisione resta invariata.
Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile per analogia su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti, nel caso concreto l’istanza può essere accolta.
Vista l’esiguità della soccombenza non si accordano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
La decisione dell’Autorità regionale di protezione __________ 13 luglio 2021 (ris. 1773/2021) resta invariata.
La decisione dell’Autorità regionale di protezione __________ 13 luglio 2021 (ris. 1774/2021) è modificata come segue:
Invariato.
Per le prestazioni svolte dalla curatrice __________ è riconosciuta un’indennità complessiva di fr. 468.– (mercede fr. 465.– e spese fr. 3.–) a favore dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione settore delle curatele e tutele, __________.
L’indennità è posta a carico del Comune di domicilio del figlio (__________), che dispone ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 LPMA di un diritto di regresso nei confronti di PI 2 e RE 1, i quali rispondono in misura personale, solidale e primaria dell’intero importo.
Invariato.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è accolta.
Gli oneri del reclamo per la parziale esigua soccombenza degli opponenti, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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