AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1994.102
Data decisione, Autorità:
10.07.1995, TPT
Incarto n.
90.94.00102
Lugano
23 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto
il ricorso del 18 maggio 1990 di
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione no. __________dell'11 aprile 1990 del
Consiglio di Stato che approva alcune varianti del piano regolatore del
Comune di __________;
viste le osservazioni del
27 giugno 1990 del Municipio di __________, nonché la risposta del Consiglio di
Stato del 24 agosto 1994;
letti ed esaminati gli
atti;
esperiti i necessari
accertamenti,
r
i t e n u t o,
in
fatto
a. Con risoluzione no.
5932 del 5 ottobre 1982 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore
di __________.
A seguito dell’esame di opportunità
e dei singoli ricorsi operato dall’autorità governativa, è scaturita la
necessità di provvedere ad alcune modifiche che il Municipio ha messo a punto
con l’adozione di diverse varianti. Fra queste figurava una modifica del piano
del traffico con un allargamento del tracciato della strada di quartiere SQ 4.6
in località “__________ __________ ”.
Contro questa modifica il
signor __________ __________, proprietario di uno dei fondi direttamente
toccati da questo provvedimento (mappale no. __________), ha interposto
tempestivo ricorso, lamentando in particolare come la prevista strada fosse sovradimensionata
rispetto alla sua funzione e chiedendo che l’allargamento avesse luogo
solamente dalla parte opposta al suo terreno.
Con decisione no. __________del
18 maggio 1987 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, respingendo nel
contempo la variante decisa dal Comune. Pur riconfermando la necessità di
allargare la strada, nonché di creare un adeguato accesso anche per mezzi di
trasporto ingombranti il Consiglio di Stato ha stabilito che l’allargamento
doveva essere fatto solamente sul lato a valle della strada esistente per
creare minori costi realizzativi. Per questi motivi ha invitato il Comune a
procedere all’elaborazione di una nuova variante.
c. In data 17 aprile
1989 il Municipio di __________ ha quindi presentato al Consiglio di Stato un
nuovo pacchetto di varianti di PR tra cui appunto la modifica dell’assetto
della strada in località “__________ __________ ”.
Contrariamente però a quanto
indicato nella risoluzione no. __________del Consiglio di Stato sopracitata,
con la variante è stato previsto un allargamento della strada di 50 cm su
entrambi i lati della carreggiata. Inoltre sull’angolo sud-ovest del mappale
no. __________ di proprietà del signor __________ è stato fissato un raggio di
curvatura di 10 ml.
d. Contro questa
variante il signor __________ è insorto nuovamente presso il Consiglio di Stato
con atto ricorsuale del 22 febbraio 1989, rilevando come questa modifica non
rispettasse quanto stabilito nella precedente risoluzione governativa e quindi
riproponendo le censure già avanzate in precedenza.
Con decisione del 11
aprile 1990 qui ora all’esame, il Governo ha però respinto il ricorso
confermando la soluzione proposta dal Comune.
e. Dissentendo da
questa decisione governativa il soccombente ricorre ora innanzi a questo
Tribunale. Egli non contesta più il previsto allargamento della strada, ma
mantiene la censura circa l’ubicazione di questo allargamento, come pure la censura
circa il potenziamento del raggio di curvatura a 10 ml. A suo dire la misura pianificatoria
all’esame non rispetta il principio della proporzionalità, in quanto limita
inutilmente la proprietà privata. Il ricorrente chiede quindi che le sue
censure vengano accolte con conseguente annullamento della prevista variante.
f. Sia il comune con
osservazioni del 27 giugno 1990 che il Consiglio di Stato con risposta no.
__________del 24 agosto 1994 propongono la reiezione dell’impugnativa.
In particolare l’autorità
governativa ribadisce quanto già sostenuto dal Comune, ossia che la situazione pianificatoria
antecedente, che ha portato il Consiglio di Stato alla nota decisione, era
completamente diversa da quella attuale, ciò che ha giustificato una diversa impostazione
del problema. A detta dell’autorità di prima istanza una strada di 5 ml di
larghezza con una curva d’imbocco avente un raggio di 10 ml è senz’altro adatta
alle esigenze concrete, specialmente considerato che serve d’accesso ad una
zona AP-EP dove esiste un campo sportivo e dove è prevista la costruzione di un
magazzino comunale con la sede del corpo pompieri della __________ __________,
nonché la protezione civile ed eventualmente una sala multi uso. Il Consiglio
di Stato ammette tuttavia che l’incidenza della prevista curva sulla proprietà
del ricorrente è fortemente dipendente dal posizionamento della strada lungo il
piazzale prospiciente il Municipio. Esso considera però questo aspetto un
problema di natura esclusivamente esecutiva che il Municipio potrà ancora
discutere con il privato al momento della realizzazione effettiva dell’opera.
g. In data 14 marzo 1995
è stato eseguito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. All’occasione si è potuto
constatare l’esistenza in loco di un ampio piazzale, di proprietà comunale,
asfaltato con una piantumazione sui due lati. E' su questo particellare che è
previsto lo sbocco della strada contestata. La variante in esame prevede che
questo percorso d'accesso passi su di un lato del piazzale ovvero proprio a
ridosso del confine sud-est del mappale del ricorrente.
In sede di sopralluogo
l'insorgente ha però proposto di tracciare l'accesso lungo la parte centrale di
questa piazza (così come del resto già attualmente attraversata) in modo da
ridurre il raggio d'imbocco sulla carreggiata in questione e invadere meno la
sua proprietà.
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la
legittimazione attiva del ricorrente, già insorto, per gli stessi motivi, in
prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Inoltrato nel
termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi
su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia
226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento
giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di
una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117 consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico sufficiente, rispetta il principio della
proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà
luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 351 consid.
3a e rinvii).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone, mentre eventuali pretese espropriative esulano invece dalle competenze
giurisdizionali del TPT.
- A giusto titolo il
ricorrente non contesta la legalità dell’adattamento della strada in esame.
Giusta l’art 3 cpv. 3 lett. a LPT, le autorità incaricate di compiti
pianificatori sono tenute a realizzare una rete viaria pubblica che permetta di
rendere sufficientemente accessibili i luoghi destinati all’abitazione e al
lavoro.
La legge cantonale di
applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio stabilisce
del resto espressamente che il comune deve fissare nelle rappresentazioni
grafiche del piano regolatore la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di
trasporto pubblici e privati (art 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
È quindi chiaro che
l’adattamento del tracciato stradale all’esame ossequia il principio della
legalità.
Resta quindi da esaminare
l’esistenza nel caso concreto di un interesse pubblico e il rispetto del
principio della proporzionalità.
- Con il sopralluogo
si è potuto rilevare come la strada in questione presenti effettivamente delle
ridotte dimensioni.
Un suo allargamento appare
quindi senz’altro auspicabile, a maggior ragione se si considera che questa
strada dovrà pure servire il previsto magazzino comunale, nel quale troverà
posto anche il corpo pompieri della __________ __________.
Questo Tribunale ritiene
quindi che non ci sono dubbi sull’esistenza di un interesse pubblico alla
prevista opera.
- Occorre ora
analizzare se la restrizione imposta alla proprietà del ricorrente è conforme
al principio della proporzionalità e più precisamente se il mezzo adottato nel
caso concreto é il meno incisivo e il più idoneo a conseguire lo scopo
d’interesse pubblico prefisso e quindi se sussiste un rapporto ragionevole tra
il risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo
conseguimento (cfr. DTF 113 Ia 134).
A questo proposito
l’insorgente censura la prevista ubicazione dell'allargamento della strada,
nonché la necessità dell'ampiezza del raggio di curvatura previsto sul suo
mappale.
6.1 Per quel che riguarda
la contestazione del previsto imbocco, il sopralluogo ha rilevato come la
soluzione concepita dalla variante implichi la sottrazione di un angolo di
terreno abbastanza rilevante del mappale del ricorrente. Egli viene con ciò
privato di una parte del suo giardino che costituisce uno dei lati più belli
della proprietà.
Percontro, se anziché
lungo il confine del suo fondo la strada passasse per il centro dell'ampio
piazzale, il raggio di curvature potrebbe essere ridotto e comunque invaderebbe
in misura decisamente minore la sua proprietà.
Attualmente questo
piazzale viene del resto già attraversato al centro, dato che sui due lati
sussistono due filari di piante. Persino il Consiglio di Stato nelle sue
osservazioni del 24 agosto 1994 rileva l’importanza del posizionamento della
strada lungo questo mappale ai fini dell’incidenza della curva sulla proprietà
del ricorrente. Esso lascia tuttavia facoltà al Municipio di trovare la giusta
soluzione nella fase esecutiva del progetto.
A mente di questo
Tribunale questo modo di procedere non è corretto. L’autorità è in effetti
tenuta ad esaminare, pena diniego di giustizia, se vi sono i presupposti che
giustificano una limitazione del diritto di proprietà garantito dall’art. 22 ter
Cost. Tra questi figura, come detto, pure il principio della proporzionalità,
che per i motivi sopra svolti non è rispettato dall'imbocco sulla strada di
quartiere _________ ____________previsto dalla variante in discussione. Nella
misura in cui la risoluzione impugnata approva questa soluzione dev'essere
perciò annullata.
A torto quindi si è
rinviato il problema al momento del progetto esecutivo.
6.2 Quanto
all'allargamento della strada di 50 cm per parte su entrambi i lati, che il
ricorrente vorrebbe tutto effettuato sul terreno dirimpettaio (Campo sportivo),
è essenzialmente dettato da ragioni tecniche, legate alle circostanze locali,
che l'autorità comunale è meglio in grado di valutare. Il tribunale fa prova in
materia del dovuto riserbo, rispettando l'ampio spazio discrezionale che
compete al comune. Ciò premesso non emergono motivi per dubitare della
ragionevolezza della soluzione avversata.
D'altra parte il
sacrificio di una stretta striscia (50 cm di profondità) sul lato del terreno
confinante con la strada di quartiere non appare di tale entità da mettere in
forse il rispetto del principio di proporzionalità nel caso concreto.
- Tasse e spese di
giudizio seguono la parziale soccombenza, il Comune verserà al ricorrente
ripetibili calcolate in funzione del parziale accoglimento del ricorso.
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge applicabili alla fattispecie
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso è
parzialmente accolto.
§)
Di conseguenza la decisione impugnata è annullata nella
misura in cui approva l'imbocco sulla strada __________ __________
-
Le tasse e spese di
giustizia per fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente. Il Comune verserà
al ricorrente fr. 800.-- di ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
Municipio di __________
Sezione pianificazione urbanistica, __________
Consiglio di Stato, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
Presidente Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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