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Numero d'incarto:
90.1994.122
Data decisione, Autorità:
11.08.2005, TPT
Titolo:
ricorso concernente un vincolo di parco pubblico e di passaggio pubblico
Incarto n.
90.1994.122 -
90.1995.54
Lugano
11 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello
Balerna
assistito
dalla segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 27 febbraio 1991 (a) e 24/25
aprile 1995 (b) di
RI 1
RI 2
tutti patr.
da:. PR 1
contro
le decisioni 22 gennaio 1991 (n. 494) e 15 marzo
1995 (n. 1601) con le quali il Consiglio di Stato ha approvato il piano
regolatore del PI 1;
viste le risposte:
al ricorso sub a):
8 aprile 1992 del
Consiglio di Stato;
10 aprile 1991 del PI 1;
al ricorso sub b):
17 luglio 1995 del
Consiglio di Stato;
luglio 1995 del PI 1;
letti ed esaminati gli atti
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che RI 1 e RI 2 sono proprietarie del mapp.
4 ubicato nel PI 1;
che il 14/15 dicembre 1987 il consiglio
comunale di __________ ha adottato il piano regolatore, il quale assegnava il
mapp. 4 alla zona AEP (area di svago);
che il 31 maggio 1988 le ricorrenti citate
in ingresso sono insorte davanti al Consiglio di Stato chiedendo l’eliminazione
del vincolo gravante il loro fondo;
che, con risoluzione 22 gennaio 1991, il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del PI 1, respingendo il
gravame;
che, con ricorso 27 febbraio 1991, RI 1 e RI
2 sono insorte davanti al Gran Consiglio, ribadendo le richieste formulate in
precedenza;
che nelle sedute del 10 ed 11 ottobre 1994
il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano
regolatore;
che il vincolo AP1 (parco pubblico) è stato
riproposto anche in quella sede su gran parte del mapp. 4; attraverso la
revisione è anche stato previsto un percorso pedonale, a fianco dell’area
vincolata AP, lungo il lato ovest del fondo;
che, con ricorso 9 dicembre 1994, RI 1 e RI
2 si sono aggravate dinanzi al Consiglio di Stato, contestando queste nuove
restrizioni;
che con decisione 15 marzo 1995 il Consiglio
di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore ed ha, nel contempo, abrogato
(cfr. dispositivo n. 10) la risoluzione di approvazione precedente, del 27
febbraio 1991;
che, con impugnativa, 24/25 aprile 1995, RI
1 e RI 2 si sono aggravate dinanzi a questo tribunale anche contro questa
risoluzione, ribadendo le domande già sottoposte al giudizio dell’istanza
inferiore;
che nel corso dell’udienza 6 settembre 1995,
tenuta da questo tribunale, è stato convenuto di ridurre il vincolo AP1 a
carico del mapp. 4;
che il 28 aprile 2003 il consiglio comunale
di __________ ha adottato una variante di piano regolatore che riduce il
vincolo AP1, conformemente agli accordi raggiunti, e che precisa il tracciato
del percorso pedonale,
che il 15 giugno 2004 il Consiglio di Stato
ha approvato la variante, respingendo il ricorso inoltrato da RI 1 nella misura
in cui il gravame poteva essere considerato una contestazione del vincolo AP1;
che, poiché la precitata variante non è
stata ulteriormente impugnata, il 27 maggio 2005 questo tribunale ha informato
le ricorrenti e le autorità che riteneva le impugnative divenute prive
d’oggetto o comunque prive d’interesse; alle stesse è stato fissato un termine scadente
il 30 giugno 2005 per comunicare il loro consenso allo stralcio dei ricorsi o
eventuali osservazioni in merito; in caso di silenzio il ricorso sarebbe stato
stralciato dai ruoli senza aggravio di spese ed assegnazione di ripetibili;
che non avendo ricevuto notizie da parte degli
interessati, ad eccezione del municipio di Sessa, che ha comunicato di essere
d’accordo alla chiusura dei procedimenti, quest’ultimi possono, pertanto, essere
considerati esauriti ed i ricorsi stralciati dai ruoli.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge concretamente applicabili,
decreta:
-
I ricorsi
sono stralciati dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
.
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Il presidente La
segretaria
del Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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