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Numero d'incarto:
90.1994.140
Data decisione, Autorità:
10.04.2002, TPT
Incarto n.
90.1994.00140-141
Lugano
10 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Giudice Efrem
Beretta
Preso atto che:
nel decreto di
stralcio 5 aprile 2002 dei ricorsi 30 agosto 1991 di
__________, __________,
-__________ __________ e __________
rappr. da: avv. __________ __________, __________
__________,
contro la decisione 2 luglio 1991 del Consiglio di
Stato concernente il PR del Comune di __________, al punto 2 del dispositivo è
stato indicato, per una svista, come debitore delle ripetibili il Cantone
benché nel considerando di diritto n. __________ fosse stato precisato che
soccombente era il Comune e al considerando n. __________ che il Comune doveva
corrispondere ai ricorrenti le ripetibili,
visto l'art. 40 Lpamm;
decreta
- Il punto 2
del dispositivo è rettificato come segue:
"Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia; il Comune corrisponderà fr.
2'000.-- di ripetibili ai ricorrenti e precisamente fr. 1'000.-- a __________
__________ e fr. 1'000.-- a __________ -__________ __________ e LLCC."
-
Il termine
di ricorso decorre dall'intimazione del presente decreto.
-
Intimazione a:
-
avv__________ __________, __________
-
Municipio di __________
-
Consiglio di Stato, __________
-
Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente
Avv. _______ ____________
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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