AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.211
Data decisione, Autorità: 18.10.1999, TPT
Incarto n. 90.94.00211
Lugano 18 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 3 maggio 1993 di
__________ e __________ __________ -__________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 31 marzo 1993 (n° ) del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR di __________ e del PP dei nuclei di villaggio ();
viste le osservazioni 29 luglio 1993 del Municipio di __________ e 19 gennaio 1994 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. I signori __________ e __________ __________ -__________ sono comproprietari a __________ dei mapp. n° __________, __________e __________RF, situati in località __________, su cui svolgono un’attività di trasporti e di commercio di veicoli pesanti. L’accesso, privato, alla proprietà, largo ca. ml. 3.00 e lungo un centinaio, è posto sul lato ovest del mapp. n° __________RF e sbocca sulla cantonale.
b. In data 20 dicembre 1990 e 30 marzo 1992 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il __________ -__________ e alcune varianti di PR: in particolare l’edificabilità del comparto posto a monte della proprietà dei signori __________ -__________ è stata vincolata ad un riordino fondiario e il loro accesso inserito nel piano del traffico come strada di raggruppamento terreni.
c. Avverso il vincolo che grava il loro accesso i signori __________ -__________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, lamentando in ordine una carenza di motivazione e contestando nel merito l’interesse pubblico e l’adeguatezza della misura. A tal proposito essi osservavano in particolare come tutti i fondi posti a valle del comparto soggetto a riordino già disponessero di un accesso dalla cantonale.
Rilevando come l’esatto tracciato degli accessi sarebbe stato definito in sede di riordino in relazione alla nuova configurazione della particelle, il Municipio chiedeva la reiezione del gravame.
d. Condividendo le osservazioni del Municipio, con ris. gov. 31 marzo 1993, n° , il Consiglio di Stato approvava il __________ - e le varianti di PR, respingendo il ricorso.
e. Avverso tale decisione i signori - insorgono ora al TPT, riproponendo le censure sollevate in prima sede.
Nelle loro osservazioni il Municipio e il Governo postulano la reiezione del gravame.
f. In data 27 aprile 1994 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, durante la quale le parti si sono riconfermante nelle rispettive allegazioni e domande, accordandosi di attendere la definizione del nuovo assetto fondiario del comparto soggetto a riordino.
g. Con scritto 28 luglio 1998 i ricorrenti comunicavano al TPT che il ricorso da loro interposto nell’ambito della procedura di riordino era stato respinto. Copia della decisione è stata acquisita agli atti.
c o n s i d e r a t o
in diritto
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la legittimazione attiva dei signori __________ -__________, già insorti in prima sede, per gli stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT).
Presentato nei termini di legge, il ricorso è tempestivo.
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
Nel diritto ticinese il comune gode di un’ampia autonomia nella pianificazione del suo territorio. Questa avviene essenzialmente attraverso il PR (art. 24 seg. LALPT). Ai sensi dell’art. 26 LALPT, il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione. Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Inoltre l’art. 83 LALPT prevede espressamente la ricomposizione particellare come uno strumento pianificatorio avente lo scopo di migliorare e razionalizzare l’utilizzazione del suolo edificabile (cpv. 1); esso consiste in un riordinamento dei fondi, in modo da dar loro configurazione e superficie adatte o più idonee all’edificazione prevista dai piani e promuovere la realizzazione degli intenti pianificatori (cpv. 2). Il riordino fondiario può venir utilizzato ogniqualvolta si rende necessario promuovere la realizzazione di determinati intenti pianificatori. La procedura relativa alla ricomposizione particellare è disciplinata agli art.li 48 ss. della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni e va distinta dalla procedura di modifica dei PR (art. 32 ss. LALPT). Tuttavia, secondo l’art. 1 cpv. 2 della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni, il riordino fondiario deve in ogni caso concordare con le norme pianificatorie in vigore o in via di formazione.
In base a questi principi non si può non rilevare come in concreto il Comune di __________, indicando nella contestata variante l’accesso al mapp. n° __________RF come strada di raggruppamento terreni, non abbia (ancora) inteso modificare il suo piano del traffico, ampliando la rete viaria e inserendovi in modo definitivo la strada che serve la proprietà dei ricorrenti. Infatti la funzione della strada in questione non viene ancora definita secondo le usuali categorie previste dagli art.li 6 ss. della Legge cantonale sulle strade (strada di collegamento, strada di raccolta, strada di servizio, ecc.), bensì menzionata come strada di raggruppamento terreni. Di conseguenza, come giustamente osservano il Consiglio di Stato e il Municipio, tramite tale vincolo il Comune ha voluto indicare, a titolo d’ipotesi, l’eventuale posizione degli accessi per rapporto al comparto da riordinare, posizione comunque da verificare e definire nell’adeguata sede, ossia nell’ambito della procedura di riordino. Agendo in tal modo il Comune si è quindi riservato la possibilità di inserire in modo definitivo la strada dei ricorrenti nel piano del traffico in un secondo tempo, ossia nel caso in cui l’organizzazione degli accessi da lui ipotizzata con la revisione avesse trovato formale conferma nella procedura di riordino. Orbene, dagli atti acquisiti all’incarto relativi a quest’ultima procedura si evince come l’assetto preconizzato dal Comune sia stato scartato: infatti nella definizione delle nuove particelle e del relativo orientamento la nuova mappa catastale non prende come riferimento l’accesso al mapp. n° __________RF, bensì fa capo alla coattiva n° __________, __________, __________, __________, __________RF, ovvero a quella strada già esistente, indicata dai ricorrenti come la più idonea a servire la parte a valle del nuovo comparto edificabile.
Per tutti questi motivi, con la mancata conferma in sede di riordino della definizione dell’accesso al mapp. n° __________RFD come strada di raggruppamento terreni è parimenti venuto a mancare un interesse pratico e attuale al ricorso, che va dunque stralciato dai ruoli con giudizio sulle tasse e spese di giudizio e sulle ripetibili.
Poiché non si ravvisano tutto ben considerato motivi di qualche stringenza che portino a considerare il ricorso come destituito di fondamento, visto la finalità e l’incertezza al momento dell’adozione della variante circa la definitiva necessità del vincolo contestato, vi sono i presupposti per concedere ripetibili.
Il Comune, che non è intervenuto a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue funzioni, va esente da spese e tassa di giudizio.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Il Comune di __________ rifonderà ai ricorrenti in solido fr. 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili.
Intimazione: - avv. __________ __________, __________
Municipio di __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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