AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.223
Data decisione, Autorità: 09.05.1995, TPT
Incarto n. 90.94.00223
Lugano 9 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
segretario di Camera
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 19 gennaio 1994 di
__________ __________ __________, ____________________, 2. __________ __________, ____________________, 3. __________ __________, ____________________, 4. __________ __________, ____________________, 5. __________ __________, ____________________, 6. __________ __________, ____________________, 7. __________ __________, ____________________, 8. __________ __________, ____________________, 9. __________ __________, ____________________, 10. __________ __________, ____________________, rappr. da: avv. __________ __________ __________, __________
contro
la risoluzione 15 dicembre 1993 con la quale il Consiglio di Stato ha approvato il Piano particolareggiato del centro cittadino del comune di __________ e respinto il loro ricorso;
viste le osservazioni 14 luglio 1994 del Municipio di __________ e la risposta 31 maggio 1994 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti,
r i t e n u t o
in fatto
a. Gli insorgenti sono proprietari o comproprietari di una serie di mappali situati nel centro cittadino di __________. I rapporti di proprietà sono più precisamente i seguenti: particelle nr. __________e __________: __________ e __________ __________ (1/2 ciascuno); particella nr. __________ RFD: __________ __________ __________ e __________ __________ (1/2 ciascuno); particella nr. __________RFD: __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ (1/15 ciascuno), Comunione Ereditaria composta da: __________ __________, __________ __________, __________ __________ (2/5); particelle nr. __________e __________ RFD: coattiva part. __________, __________ e __________; particelle nr. __________, __________e __________RFD: coattiva part. __________.
b. Il piano particolareggiato del centro cittadino di __________ (__________), adottato nel settembre del 1991, prevede un Passaggio pedonale pubblico a carico delle particelle nr. __________, __________, __________, __________e __________RFD.
c. I proprietari di tali particelle hanno inoltrato ricorso contro questo vincolo.
d. L'autorità di approvazione dei PR ha respinto il ricorso con risoluzione 15 dicembre 1993.
e. I soccombenti insorgono presso il TPT e chiedono lo stralcio del diritto di passo. A sostegno di tale richiesta insistono in particolare sull'impatto deleterio del vincolo sulle loro proprietà (che formano un passo privato ed una corte interna), sulla possibilità di creare un passo pedonale sulla vicina particella nr. ________RFD (di proprietà comunale), sull'esistenza nelle immediate vicinanze dei loro sedimi di un collegamento (____________________________) che rende superfluo quello in contestazione.
f. Il Municipio di __________ e l'autorità di primo grado chiedono la reiezione dell'impugnativa con argomentazioni che verranno all'occorrenza riprese nei considerandi di diritto.
g. Il sopralluogo è stato esperito il 13 settembre 1994 e ha dato modo alle parti di riconfermarsi nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). Il disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Il presente ricorso, intimato nel termine legale di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, è tempestivo. La legittimità ricorsuale degli insorgenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano invece dalle competenze del TPT.
A norma del diritto ticinese il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono, di regola, i seguenti documenti: piano del paesaggio, piano delle zone, piano del traffico, piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico, piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 2 LALPT). L'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT precisa inoltre che le rappresentazioni grafiche di PR fissano, in particolare, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati, con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici.
Il vincolo in contestazione è pertanto fondato su una base legale chiara ed esplicita.
Nel Piano dei contenuti urbani l'area all'esame è inserita nel sottocomparto 2.7. A norma dell'art. 8 NAPPZCC per questo sottocomparto è prevista una quota minima di SUL abitativa dello 0%, in altre parole il comparto, come in principio tutti quelli del centro cittadino, ha una vocazione essenzialmente commerciale o di servizio. Vocazione che conferma la necessità di dotarlo di passaggi pedonali pubblici: la quiete di una zona residenziale sarebbe infatti economicamente nefasta per attività commerciali, alberghiere o di servizio.
L'idoneità del vincolo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso è palesemente data. Il sussistere delle altre due condizioni comprovanti il rispetto del principio della proporzionalità è invece recisamente contestato dagli insorgenti. Essi hanno insistito sul forte impatto negativo del vincolo sulla loro proprietà, sull'esistenza di altri passaggi pedonali che rendono quello all'esame superfluo e sulla possibilità di realizzarne uno sulla vicina particella nr. __________RFD.
Le scelte pianificatorie operate dal comune e confermate dal Consiglio di Stato meritano tuttavia conferma per le seguenti ragioni.
Innanzitutto perché, come indicato al precedente pto 6, gli indirizzi pianificatori del comparto cui appartengono i fondi dei ricorrenti lo giustificano. Considerati tali indirizzi la restrizione alla proprietà comportata dal vincolo appare assolutamente ragionevole. A maggior ragione se si pone mente al fatto che, secondo l'art. 37 cpv. 1 NAPPZCC, il tracciato dei passaggi pedonali ha unicamente valore indicativo e deve essere definito nel progetto esecutivo. Di conseguenza, il tracciato del passo pedonale in contestazione potrà essere definito, nel caso di ricostruzione del comparto, in modo da minimizzare gli inconvenienti per i proprietari.
Questa tesi è inconferente.
Il risultato del citato concorso non ha infatti nessuna valenza pianificatoria. Lo spostamento sul mappale nr. __________RFD del vincolo in contestazione sembra inoltre inopportuno perché, quasi al limite di questo sedime, il PPZCC ne prevede un altro.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
I ricorrenti sono condannati al pagamento di fr. 1'000.-- a titolo di spese e tasse di giustizia.
Intimazione: -
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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