AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.234
Data decisione, Autorità: 12.08.1996, TPT
Incarto n. 90.94.00234 90.94.00233 90.94.00232 90.94.00231 90.94.00235
Lugano 12 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il Segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 28 giugno 1993 di
__________ __________, __________, rappr. da: St. leg. __________ __________. __________ __________., __________ __________,
__________ con __________ __________ __________ rappr. da st. leg. __________ -__________, __________
__________.
__________, __________ rappr. da avv. __________ __________, __________
__________ e __________ __________ rappr. da avv. __________ __________, __________
contro
la risoluzione 27 aprile 1993 con cui il Consiglio di Stato ha adottato una zona di pianificazione cantonale nel comune di _____
visto la risposta del Consiglio di Stato dell’8 luglio 1994;
lo scritto 30.1.1995 della Sezione della progettazione;
le conclusioni 23 febbraio 1995 della __________ __________, 13.3.95 della __________ __________.; 17.2.95 della __________ __________ e __________ __________, 3.3.95 della __________ __________. e 5.5.95 della __________ __________ con __________ __________ __________
r i l e v a t o
in fatto
a. Il Piano Direttore prevede la realizzazione della strada principale __________ tra __________ ed il confine di __________ __________o. Il primo tronco di ca. 3,2 km. di lunghezza, tra __________ (svincolo autostradale della __________2) e __________ Est, fa parte della rete delle strade nazionali ed è in funzione dall’autunno del 1991. Il tratto terminale di ca. 4,2 km tra __________ Est e __________ rientra invece nella rete delle strade principali alpine ed è contrassegnato col numero __________. E’ la pianificazione di questo tratto che il Consiglio di Stato ha deciso di tutelare attraverso la zona di pianificazione adottata con la risoluzione impugnata, pubblicata dal 17 maggio al 15 giugno 1993, “per garantire il controllo da parte dell’autorità cantonale dei fondi interessati dalle opere sopra citate fin tanto che non saranno pubblicati i progetti generali e non sarà adeguato il PR comunale attualmente in fase di revisione” (cfr. scheda descrittiva).
La zona di pianificazione, precisa la cennata scheda, concerne in particolare “i fondi interessati dal tracciato della __________ __________ Est - __________, dai relativi svincoli, dalle opere di collegamento e di ripristino della rete stradale locale, dai nuovi impianti doganali e dal collegamento ferroviario __________ - __________ attualmente prospettato via __________.” A ciò si aggiunge il progetto di laminazione del torrente __________.
b. I ricorrenti prendono di mira chi il provvedimento, denunciandone l’ineguatezza e la sproporzione quando non l’assenza di un sufficiente interesse pubblico, chi, per lo stesso ordine di motivi, la pianificazione soggiacente, ossia le opere in via di progettazione, chi infine contesta entrambi.
Quanto alle domande ricorsuali vanno dall’integrale annullamento della zona al suo ridimensionamento, con esclusione parziale o totale dei singoli fondi.
Considerato il carattere unitario della misura pianificatoria impugnata e la riconducibilità dei temi ricorsuali a una serie di motivi tipo, i ricorsi vengono decisi congiuntamente.
c. Il Consiglio di Stato ribadisce nella sua risposta i motivi svolti a giustificazione del provvedimento nella querelata risoluzione e chiede il rigetto dei ricorsi
d. Il Progetto generale della nuova strada __________ è stato adottato dal Consiglio di Stato e pubblicato dal 24 ottobre 1994 al 22 novembre 1994.
I relativi reclami sono stati decisi dal Consiglio di Stato il 21 marzo 1995. I ricorsi contro tale decisione sono stati respinti dal Gran Consiglio il 16 aprile 1996 con decreto che approva contestualmente il Piano generale.
Contro la risoluzione del legislativo cantonale sono insorti con ricorso di diritto amministrativo, rispettivamente di diritto pubblico e amministrativo la __________ __________ e la __________ con altre organizzazioni di protezione dell’ambiente e della natura e del paesaggio.
in diritto
Sempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati.
La zona di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).
Il diritto cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano presumibilmente la pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale.
In sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento provvisionale cautelativo, a carattere temporaneo, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo.
La giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali dell’istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto loro a carico dall’art. 2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).
La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente, è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano l’azione.
Nel procedere a questa verifica - e più generalmente nel valutare la validità del provvedimento - si terrà conto del principio enunciato dal Tribunale federale in RDAT 1990 no. 79 consid. 2b: “l’esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT garantisce anche nella materia specifica (DTF 110 Ib 140/141) non può estendersi, salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati (DTF 105 Ia 229 consid. 2d), bensì e soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia”.
Solo importa in questo contesto determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale; la piena tutela giurisdizionale è riservata alla contestazione, a tempo debito, della pianificazione giunta a termine (DTF 105 Ia 231 consid. 2e).
A prescindere da ciò va considerato che la zona di pianificazione, entrata in vigore con la sua pubblicazione dal 17.05 al 15.06.1993, è stata istituita con una durata di 3 anni. Sarebbe quindi comunque scaduta ed è ad ogni modo superata attualmente dalla risoluzione parlamentare che ha reso esecutivo il progetto generale, indipendentemente dai ricorsi al Tribunale federale (art. 50 LALPT).
La scadenza del provvedimento impugnato reca con sé la perdita dell’interesse ad impugnarlo: i ricorsi vanno dunque stralciati con giudizio sulle tasse e spese di giudizio; in particolare sulle ripetibili.
A questo scopo occorre fare una prognosi ex ante dell’esito che il ricorso avrebbe avuto se non fosse intervenuto l’evento che togliendo l’interesse a mantenerlo rende superfluo il giudizio di merito.
In considerazione della natura cautelativa del provvedimento in discorso, il quale come sopra illustrato non si copre con la pianificazione ch’è chiamato a tutelare ma per ovvie ragioni comporta il vincolo di un’area generalmente maggiore di quella finalmente richiesta, non ci si può basare sull’effettiva natura e estensione del vincolo risultante a pianificazione ultimata per giudicare se il ricorso contro il provvedimento a sua salvaguardia avesse buone prospettive di accoglimento. Non è ad esempio determinante l’accordo raggiunto da un ricorrente a seguito di reclamo contro il Piano generale. Quanto al permesso di costruzione ottenuto da un altro ricorrente sull’area gravata dal vincolo dimostra che bloccata è solo l’edificazione propria ad ostacolare la pianificazione.
Non si ravvisano tutto ben considerato motivi di qualche stringenza che portino a considerare inaccettabile la discussa zona di pianificazione, visto la sua finalità e l’incertezza al momento della sua adozione circa la definitiva necessità e gravescenza del vincolo imposto.
Non vi sono dunque i presupposti per concedere ripetibili.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono stralciati dai ruoli.
Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Non si assegnano
ripetibili.
A. __________ __________, __________
Avv. __________ __________, _ _________
Avv. __________ __________, __________
Municipio di __________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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