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Numero d'incarto:
90.1994.240
Data decisione, Autorità:
17.07.1997, TPT
Incarto n.
90.94.00240
Lugano
17 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 25 novembre 1981 della
__________ __________ fu
__________ __________, __________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che
il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei
ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto,
rispettivamente di interesse giuridico;
che
a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv.
6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al
pagamento di un’indennità alla controparte;
che
soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato
dal ricorrente la decisione impugnata;
che
in concreto il fondo della ricorrente, escluso dal PR dalla zona
edificabile, vi è stato inserito a seguito di variante, confermata
in sede di determinazione dei gradi di sensibilità al rumore
con variante di PR approvata dal Consiglio di Stato con ris. 9.4.1997
cresciuta in forza di cosa decisa;
decreta
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Il Comune
verserà fr. 500.- di ripetibili al ricorrente.
3
Intimazione a: - Avv.
__________ __________, __________
Municipio di __________
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Consiglio di Stato, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
Presidente Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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