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Numero d'incarto:
90.1994.278
Data decisione, Autorità:
26.10.1999, TPT
Incarto n.
90.1994.00278
Lugano
25 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
statuendo
sul ricorso del 2 luglio 1993 di
__________. di __________, __________,
rappr. da: avv. __________
, __________ __________ -,
contro
rilevato che nel ricorso
di seconda istanza il ricorrente chiede la parziale attribuzione dei fondi n.
__________e __________RF alla zona edificabile del comune di __________;
visto l’udienza del 13
luglio 1995 in cui è stata decisa la sospensione della procedura in attesa
della variante che il Comune si è impegnato a elaborare;
preso atto che il Comune
ha adottato in via di variante una modifica del perimetro della zona
edificabile, che include anche i fondi dell’insorgente;
che con scritto 19 ottobre
1999 il ricorrente chiede lo stralcio della vertenza, ritenutala conclusa in
suo favore, e l’assegnazione di “congrua indennità a titolo di rifusione delle
spese ripetibili,” considerato che in sede di risposta il Comune aveva chiesto
la reiezione del suo ricorso;
considerato che il
tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei
ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto,
rispettivamente di interesse giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm,
applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la
parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione
impugnata (acquiescenza),
che in concreto
soccombente è il Comune che ha in larga misura aderito alle domande ricorsuali;
che venuto così meno
l’interesse della vertenza questa va stralciata, con obbligo a carico del
Comune di corrispondere congrue ripetibili all’insorgente, assistito da
avvocato;
che tutto considerato,
visto la relativa semplicità della materia del contendere e la conclusione
della vertenza a uno stadio precoce del procedimento, un onorario di fr.
1.000.- pare adeguato;
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é stralciato
dai ruoli .
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia; il Comune corrisponderà fr. 1'000.-- di ripetibili al
ricorrente .
-
Intimazione: -
- Municipio di ______
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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