AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.287
Data decisione, Autorità: 06.08.1996, TPT
Incarto n. 90.94.00287
Lugano 6 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 8 ottobre 1993 di
1.,2. avv. __________. __________, ____________________,
contro
la decisione no. __________del 1 settembre 1993 del Consiglio di Stato che approva il piano regolatore del Comune di __________;
viste le osservazioni del 26 gennaio 1994 del Municipio di __________;
vista la risposta del 21 dicembre 1993 del Consiglio di Stato;
esperiti i necessari accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto
a. I signori __________ e __________ sono comproprietari per metà ciascuno delle particelle no. __________e __________del Comune di __________. Trattasi di fondi contigui formanti una superficie complessiva di 2183 mq.
b. In data 2 aprile 1989 l’Assemblea comunale di __________ ha deciso l’adozione del Piano Regolatore. Con questa adozione la particella no. __________ dei qui ricorrenti è stata assegnata alla zona R2 CO, zona d’interesse comunale, mentre la particella no. __________è stata assegnata alla zona edificabile R2.
c. Contro questa decisione i signori __________ e __________ sono insorti in data 26 giugno 1989 al Consiglio di Stato contestando l’inserimento del loro fondo no. __________nella zona R2CO, mancando per un tale azzonamento, a loro dire, il requisito della pubblica utilità.
d. Con decisone del 1 settembre 1993, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore del comune di __________, respingendo al contempo il ricorso inoltrato dagli insorgenti. Al proposito il Governo ha rilevato che l’imposizione di un vincolo di zona edificabile d’interesse comunale poteva costituire un promovimento della residenza primaria nel comune.
e. Dissentendo da questa risoluzione governativa, i proprietari del mappale no. __________, in data 8 ottobre 1993, sono insorti davanti a questo Tribunale sollevando nuovamente le censure già avanzate in prima istanza. In sostanza essi ritengono che il vincolo imposto alla loro particella non è sorretto da nessun interesse pubblico concreto , considerata la praticamente inesistente richiesta di costruzioni ad abitazione primaria. Inoltre, ritenuta la precarietà degli accessi alla zona R2 CO e la necessità quindi di realizzare una strada di servizio, essi sollevano dubbi circa la fattibilità finanziaria del progetto.
f. Con osservazioni del 26 gennaio 1994 il Municipio di __________, pur non contestando l’affermazione dei ricorrenti secondo cui l’interesse pubblico all’acquisto di questi terreni è in concreto minimo, rilevava che era in corso uno studio sulla fattibilità della strada d’accesso alla zona, ragion per cui aspicava la reiezione dell’impugnativa. Dal canto suo il Consiglio di Stato, con risposta del 21 dicembre 1993, proponeva la sospensione della decisione di questo ricorso fintanto che il comune avesse riesaminato il problema della strada.
g. In data 20 aprile 1994 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio all’occasione del quale, dopo lunga discussione, vista l’intenzione delle parti di giungere ad una soluzione bonale, la causa è stata sospesa con facoltà delle parti di riattivarla in ogni momento.
h. Con lettera del 5 marzo 1996 il Municipio di __________ ha comunicato a questo Tribunale che la ricerca di potenziali interessati all’insediamento nella zona edificabile R2 di interesse comunale ha purtroppo avuto esito negativo. Per questo motivo - e per la necessità di realizzare altre opere pubbliche prioritarie rispetto alla strada d’accesso al comparto in questione - il Comune si è dichiarato disposto a eliminare il vincolo contestato. Chiamati ad esprimersi in proposito, sia il Consiglio di Stato, con scritto del 22 marzo 1996, sia i ricorrenti, con lettera del 4 aprile 1996, dichiarano la loro adesione e chiedono quindi l’accoglimento del ricorso con conseguente attribuzione del particellare no. __________alla zona R 2. Il patrocinatore degl’insorgenti chiede inoltre a questo Tribunale congrue ripetibili nonché l’esenzione da eventuali spese di procedura.
i. Con scritto del 7 maggio 1996 questo Tribunale rendeva attento il Municipio di __________ della necessità di formalizzare la prevista rinuncia al vincolo per una zona d’interesse comunale, tramite una decisione dell’Assemblea comunale.
e. L’Assemblea comunale, tenutasi in data 5 giugno 1996, ha quindi deciso all’unanimità di stralciare il contestato vincolo pianificatorio gravante le particelle __________, , (cfr. lettera del 17.7.1996 del Municipio di __________ con relativi allegati).
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
Giusta l’art. 31 LPAm., applicabile in forza del richiamo dell’art 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte. In linea di principio l’autorità che rivede la decisione impugnata nel senso postulato dal ricorrente è da considerarsi soccombente. In ogni modo, secondo una consolidata giurisprudenza, l’indennità viene assegnata solo se la controparte è assistita da un avvocato (__________. n° __________).
Nel caso concreto, tenuto conto che il Comune ha dato seguito alle rivendicazioni dei ricorrenti, patrocinati da un avvocato, il Comune dovrà loro corrispondere congrue ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é stralciato dai ruoli.
Il Comune di __________ é condannato a versare ai ricorrenti Fr. 700.- di ripetibili.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Intimazione: - Studio legale __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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