AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 90.1994.323
Data decisione, Autorità: 21.08.1995, TPT
Incarto n. 90.94.00323
Lugano 30 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 31 gennaio 1994 di
__________di _, _ _, rappr. da: avv. __________. ________, __,
contro
la decisione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1993 che approva il PR del Comune di _ e nel contempo respinge i ricorsi di prima istanza dei qui insorgenti
visto le osservazioni 17 maggio 1994 del Comune di _________e la risposta 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato
visto il sopralluogo del 4 ottobre 1994
letti gli atti ed esperiti gli accertamenti necessari
r i t e n u t o
in fatto
a. Il __________ è proprietario dei part. _e _ RFD _ (sezione _). Il PR di __________, Sezione _e _, adottato dal Consiglio comunale il 24 febbraio 1992 e approvato dal Consiglio di Stato con la querelata risoluzione, le inserisce entrambe al territorio senza destinazione specifica SDS.
I ricorrente che già aveva impugnato il PR in prima istanza e che aveva visto respingere il proprio gravame dal Consiglio di Stato, insorge nuovamente in questa sede, chiedendo che l’assegnazione dei mappali di sua proprietà alla zona SDS venga annullata e che le stesse vengano inserite in zona R2 o R2a. Con protesta di spese e ripetibili.
Si duole della violazione della garanzia costituzionale della proprietà e della parità di trattamento. Le due particelle confinano con la zona edificabile e sono urbanizzate, sono dunque idonee all’edificazione. Escluderle comporta una “non oculata gestione delle risorse e delle infrastrutture già realizzate” e dunque la violazione del principio “secondo cui le norme del PR devono assicurare un ordinato uso e sfruttamento del territorio”. D’altronde il comparto comprende terreni già edificati, ragion per cui non si vede come si possa negare l’edificabilità del piccolo “lembo di territorio” costituita dalle due particelle senza violare il principio della parità di trattamento. Tanto più che in casi analoghi il Consiglio di Stato ha ritenuto imporsi una riconsiderazione globale.
b. Nelle sue osservazioni il Municipio fa valere che “il dimensionamento del piano è più che sufficiente a garantire i bisogni futuri.” Illustra l’ubicazione dei fondi litigiosi che non confinano con la zona R2a. Precisa che “l’intento è stato chiaramente quello di limitare la zona edificabile all’area che si trova a sud del tracciato della funicolare” e che “nella zona SDS, dove sono compresi i fondi del ricorrente, le particelle libere da costruzioni sono ancora in netta maggioranza.” Il “lembo di territorio” censurato dal Consiglio di Stato al quale si riferisce il ricorso era effettivamente una superficie ristretta, interamente circondata da zone edificabili, non così i terreni in discussione “di una superficie sensibilmente maggiore” e non confinanti con la zona edificabile.
Chiede quindi la reiezione del ricorso.
Nelle sue osservazioni il Consiglio di Stato espone i motivi a sostegno della propria risoluzione e propone la reiezione dell’impugnativa. Vi torneremo più in dettaglio, occorrendo, nei considerandi.
c o n s i d e r a t o
in diritto
In Ordine
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva della ricorrente, già insorta, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
La ricorrente si duole che l’inserimento dei suoi fondi in zona non edificabile violi la garanzia della proprietà sancita dall’art. 22ter Cost.
2.1 L’art. 22ter Cost., adottato da popolo e Cantoni il 14 settembre 1969 in una con l’art. 22quater sulla pianificazione del territorio, eleva la proprietà a diritto costituzionalmente garantito. La garanzia della proprietà non è però assoluta: Confederazione e Cantoni hanno facoltà di restringerla, risp. di espropriarla, in via legislativa, se l’interesse pubblico lo richiede.
La garanzia ha per oggetto:
a) la proprietà in quanto istituto (Institutsgarantie) e
b) i diritti individuali del proprietario contro gli interventi dello
Stato (Bestandesgarantie)
2.2 Garanzia della proprietà come istituto
Il legislatore non può emanare norme che sopprimono l’istituto giuridico, lo vanificano, lo svuotano della sua sostanza, ne intaccano il nucleo vitale. Deve salvaguardare i diritti essenziali di disposizione e di godimento inerenti alla proprietà; lasciare ai privati un minimo di autonomia nella disposizione dei loro diritti patrimoniali (G. Müller, Commentaire del Cost. féd. art. 22ter n. 12).
2.3 Garanzia dei diritti individuali
Sono protetti i diritti patrimoniali concreti del proprietario, ad es. la proprietà di un determinato fondo, una servitù, il possesso.
La garanzia dell’art. 22ter Cost. vieta a tutti gli organi statali - al legislatore come agli organi esecutivi - di limitare questi diritti, nella misura in cui la restrizione non si fonda su una base legale sufficiente, non è giustificata da motivi d’interesse pubblico e non è proporzionale (G. Müller, op. cit. n. 16).
Le restrizioni di diritto pubblico della proprietà devono avere una base legale, devono cioè essere previste da una norma generale e astratta emanata dall’organo competente. Per gli atti normativi importanti la competenza spetta in linea di principio al legislatore; è cioè richiesta una legge in senso formale, soggetta a referendum. Per disposizioni di secondaria importanza basta invece una legge in senso materiale (ordinanza o regolamento) emanata dall’esecutivo, al quale il legislatore può peraltro delegare entro certi limiti e a certe condizioni le proprie competenze legislative (cfr. G. Müller, Comm. Cost. fed., art. 22ter n. 27 seg.). Se poi le restrizioni della proprietà sono particolarmente incisive la giurisprudenza federale esige una legge formale chiara ed univoca (DTF 115 Ia 288).
3.1 A proposito di restrizioni della proprietà poste in atto da un piano regolatore va considerato ch’esso non costituisce né una norma generale astratta né una decisione amministrativa, ma un istituto giuridico sui generis che a seconda dei casi si apparenta piuttosto all’una che all’altra categoria .
In adempimento del precetto costituzionale che prescrive una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio, il PR disciplina l’uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone e stabilendo le norme di attuazione concernenti sia le singole zone sia l’intero territorio.
Nella misura in cui le relative disposizioni regolano “una pluralità di situazioni concrete sumibili a una fattispecie tipica” (DTF 90 I 352) o, in altri termini, “hanno per destinatari una cerchia indeterminata di persone e (...) disciplinano una serie indefinita di fattispecie prescindendo dal caso concreto e dalle persone” (Rep. 1986 302, 306; DTF 106 Ia 386), la restrizione della proprietà che ne procede trova in esse, norme astratte e generali, adottate dal legislatore comunale e soggette a referendum, la propria base legale.
La premessa è che il comune tragga dal diritto cantonale la competenza di emanare simili disposizioni. Ora i comuni possono, in genere, “essere attivi in materia di legislazione e creare loro stessi le basi per una restrizione della proprietà entro i limiti della loro autonomia " (Jagmetti, Commentario alla Costituzione federale, ad art. 22 quater no. 10). “In generale una regolamentazione comunale costituirà una base legale sufficiente se è stata adottata dall’organo legislativo comunale”, precisa Moor in Droit administratif, I. vol., 2.a ed. pag. 336, attribuendo al principio della gerarchia delle norme e non della base legale l’esigenza che il comune sia competente a legiferare nella specifica materia secondo il diritto cantonale (cfr. inoltre op. cit., II vol. pag. 298). Ciò vale segnatamente per l’adozione del PR (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale n. 610 e 828). Nell’ordinamento giuridico ticinese spetta al comune adottare il PR, al Consiglio di Stato approvarlo. Quale debba esserne il contenuto non è stabilito esaustivamente dal diritto cantonale (LALPT) che si limita ad enunciare i principi e gli obiettivi generali che il piano deve realizzare e, dopo aver precisato che il PR comprende tra i suoi componenti le rappresentazioni grafiche e le norme di attuazione, ne enumera, ma solo in modo esemplificativo, i possibili contenuti (art. 28 LALPT).
Il comune gode dunque di un’ampia autonomia nel definire l’assetto del proprio territorio e nel regolarne l’uso. Tuttavia, laddove l’ordinamento comunale comporti restrizioni particolarmente importanti della proprietà e, in particolare, se la restrizione si presenta in forme atipiche, inconsuete, la competenza del comune di imporla tramite il suo PR deve risultare chiaramente e senza possibili equivoci dal diritto cantonale. Non si tratta della base legale della restrizione stessa (tale è e rimane la disposizione del PR che prevede tale restrizione), ma dell’attribuzione al comune della competenza di restringere in quel modo e misura la proprietà, competenza che per l’importanza della restrizione, rispettivamente per la singolarità del provvedimento (col pericolo che si diffonda e faccia scuola) non possa dedursi dalla normale autonomia comunale, che ne risulta così precisata (cfr. per analogia le considerazioni in 118 Ia 245 consid. 3c, in part. pag. 250).
4.1 Giusta l’art. 18 cpv. 2 LPT il diritto cantonale può prevedere che determinati comprensori non vengano attribuiti ad una specifica zona di utilizzazione, rispettivamente che tale attribuzione sia differita. Nel primo caso abbiamo una zona senza destinazione specifica (zona residua). Nel secondo, un zona di riserva in cui, nell'attesa dell’azzonamento definitivo, è normalmente ammessa la continuazione a titolo precario dell’uso attuale. L’edificazione è possibile solo in via eccezionale, in applicazione dell’art. 24 LPT, tenuto altresì conto del carattere transitorio del comprensorio, la cui destinazione futura non dev’essere ostacolata o impedita.
Nel diritto cantonale l’art. 28 cpv. 2 lett. n, LALPT menziona tra i possibili contenuti delle schede grafiche di PR il “territorio senza destinazione specifica”, ma non ne precisa natura e finalità. Può fornire utili lumi in proposito il richiamo alla LE 73 il cui art. 16 cpv. 2 lett. a) annoverava tra le diverse zone di utilizzazione la zona residua. Questa zona comprendeva naturalmente ogni superficie senza destinazione speciale, segnatamente tutto il territorio improduttivo, ma se ne estese l’accezione fino ad abbracciare “il territorio di riserva e di transizione che potrà successivamente venire incluso nelle future zone di sviluppo o di verde” (Scolari, Commentario della legge edilizia n. 51 all’art. 16, cit. in DTF 114 Ia 315 consid. 3a).
Più specificamente per la zona di riserva può essere fatto riferimento all’art. 80 LALPT. Secondo questo disposto il proprietario di un fondo “incluso in zona edificabile ma non nel programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione può chiedere al Comune rispettivamente al Cantone di anticipare l’esecuzione dell'urbanizzazione secondo il progetto generale” (cpv. 1). Tuttavia il Comune, rispettivamente il Cantone, “può negare questa facoltà quando la pianificazione fissa precise tappe per l’utilizzazione razionale del territorio” (cpv. 2, corsivo ns.). La LALPT prevede dunque da un lato la pianificazione per tappe successive della zona edificabile (Baugebietsetappierung) e dall’altro l’urbanizzazione per tappe (Erschliessungsetappierung). Se è data la prima, l’anticipazione dell’urbanizzazione da parte del privato è di regola esclusa: essa dev’essere coordinata con le tappe dell’apertura all’edificazione delle nuove aree.
In questo contesto viene a situarsi l’art. 32 NAPR del Comune di Lugano.
Il territorio senza destinazione specifica SDS “comprende tutto il territorio giurisdizionale del Comune non definito nel piano delle zone come zona edificabile, zona forestale o zona agricola” (cpv. 1). “L’utilizzazione del suolo è disciplinata dalle norme di attuazione del piano del paesaggio e dal diritto cantonale di applicazione della LPT” (cpv. 2). “L’edificabilità, riservate le eventuali ulteriori limitazioni previste dalle norme di attuazione del piano del paesaggio, è disciplinata dall’art. 24 LPT (eccezioni fuori dalle zone edificabili), e dalla legislazione cantonale di applicazione” (cpv. 3).
Si tratta in prima linea, come già per la zona residua dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LE e della prima ipotesi dell’art. 18 cpv. 2 cpv. 2 LPT (comprensori non attribuiti), di aree che il PR rinuncia ad assegnare a una specifica zona. Si tratterà per lo più di terreni che per la loro situazione, dimensione, natura del suolo ecc. non si prestano a nessuna delle utilizzazioni classiche. Tuttavia, come già in regime LE per il territorio residuo, è lecito interpretare l’art. 32 NAPR estendendolo a zone facenti funzione di riserva, a carattere transitorio, da potersi successivamente includere in zona edificabile.
Nella misura in cui le zone residue o di riserva delimitate dal PR comportino restrizioni della proprietà, la loro base legale è data dall’art. 32 NAPR, emanato dal legislatore comunale nei limiti della competenza conferitagli dal diritto cantonale e federale, con particolare riferimento agli art. 28 LALPT e 1, 3, 14-18 LPT.
4.2 Ciò premesso, va precisato che la rinuncia ad attribuire una determinata area ad una specifica zona di PR, rispettivamente il differimento di tale attribuzione è ammesso dalla giurisprudenza federale solo a certe, severe condizioni.
Il provvedimento deve infatti porsi in consonanza con l’obbligo di pianificare sancito dall’art. 2 LPT e ripreso per il PR dall’art. 14 LPT. Il territorio comunale dev’essere suddiviso in zone e in particolare nelle zone edificabili, agricole e protette, definite nei loro tratti essenziali dagli art. 15, 16 e 17 LPT. La possibilità offerta dall’art. 18 LPT di delimitare altre zone e segnatamente di non attribuire a specifiche zone determinati comparti o di rinviarne l’azzonamento dev’essere vista alla luce di quest'obbligo. Tutto il territorio deve avere una destinazione chiara e definita: la costituzione di zone residue o di riserva può essere ammessa solo se sorretta da valide ragioni di natura pianificatoria.
4.2.1 La zona residua verrà creata in quelle porzioni del territorio che per la loro dimensione, natura, configurazione, qualità del suolo, ecc. non rientrano nella definizione di nessuna delle zone ordinarie del PR o non potrebbero ragionevolmente esservi incluse. Si tratta ad esempio di scampoli di terreno, residuati da una razionale suddivisione del territorio nelle diverse zone, i quali non servono per l’agricoltura, non si prestano all’edificazione né hanno funzione protettiva. Il motivo della loro mancata inclusione in una zona ordinaria del PR non sta nell’incertezza circa la loro definitiva destinazione, ma perché é chiaramente escluso che possano esservi attribuiti. E’ questo il vero e proprio territorio senza destinazione specifica. Corrisponde suppergiù ai terreni improduttivi della LE.
Pacificamente non è con questo contenuto che è stata delimitata la zona senza destinazione specifica in contestazione.
4.2.2 Più complessa e problematica è la questione delle zone di riserva.
Si tratta per lo più di zone di transizione, destinate in ultima analisi all’edificazione ma momentaneamente tenute in riserva, nelle quali è intanto consentito solo l’uso fin lì fattone, l’edificazione potendovi essere ammessa solo a titolo eccezionale, a norma dell’art. 24 LPT, tenuto comunque conto della possibile destinazione futura, da non pregiudicare.
Due possono essere essenzialmente i motivi per creare una zona di riserva.
Il primo può risiedere nell’incertezza circa l’evoluzione futura, sia demografica che edilizia: un determinato comprensorio è di per sé atto all’edificazione ma non vi sono elementi sufficientemente attendibili per ritenerlo verosimilmente necessario all’edificazione nei prossimi quindici anni, anche se questa eventualità non può essere scartata ed è in linea di massima auspicata. Può quindi essere utile creare una zona d’attesa, non attribuendole nel frattempo una destinazione che potrebbe entrare in conflitto con quella futura, eventuale.
Il secondo motivo è di natura politico-insediativa. Nella grande maggioranza dei casi i comuni si trovano difronte ad una zona edificabile largamente sovraddimensionata. Gli scopi e i principi pianificatori fondamentali richiedono che venga ridotta. Tuttavia una drastica amputazione non è spesso politicamente proponibile. Tra i provvedimenti meno incisivi ma comunque utili allo scopo figura l’istituzione di zone di riserva. Una parte del territorio, di per sé edificabile, viene sottratta (temporaneamente) all’edificazione per eventualmente esservi ammessa successivamente se, come è previsto, l’evoluzione del fabbisogno lo richiederà. L’area potenzialmente edificabile viene suddivisa in settori da aprirsi in tappe successive all’edificazione. E’ la surricordata Baugebietsetappierung.
4.2.2.1 La giurisprudenza federale ha ammesso già prima dell’entrata in vigore della LPT e quindi dell’art. 18 cpv. 2 la zona di riserva. Ha ritenuto che “se il comune può limitare l’area edificabile commisurandola al fabbisogno dei prossimi quindici anni può anche scaglionarne nel tempo l’edificazione” (DTF 104 Ia 131 consid. 4b, pag. 141). “Nell’ampia competenza di delimitare il territorio edificabile è chiaramente compresa quella meno estesa di liberarlo in tappe successive all’edificazione” (DTF 108 Ia 33 consid. 3, pag. 36). “La LPT non vieta che cantone e comuni si sdebitino in più fasi (in mehreren Schritten) dell’obbligo di adottare il PR” (DTF 110 Ib 265 consid. 4 pag. 267). Lo scaglionamento (Etappierung) è stato considerato l’antidoto, in alternativa al dezonamento (Auszonung), contro il sovraddimensionamento della zona edificabile. Una semplice urbanizzazione per tappe, la cui anticipazione i proprietari possano chiedere a loro spese, non consentirebbe di controllare altrettanto bene l’evoluzione né di combattere con altrettanta efficacia il fenomeno indesiderabile e antieconomico dell’edificazione sparsa (DTF 104 Ia 131 seg. consid. 4)
Non esclusa a priori dalla giurisprudenza è inoltre la creazione di zone di riserva che, in aggiunta alla zona edificabile prevista per i prossimi quindici anni, tengano libere da precise destinazioni le aree presumibilmente occorrenti all’edificazione nel periodo successivo. La condizione è che tali aree non siano già necessarie e da urbanizzarsi nel periodo precedente. In questo caso si dà l’ipotesi dell’art. 15 lett. b LPT e le aree vanno incluse nella zona edificabile (DTF 110 Ia 53).
Questa ammissione in linea di principio della zona di riserva non deve trarre in inganno. Come sopra anticipato, la giurisprudenza federale usa criteri alquanto restrittivi nei confronti di questo strumento. La tendenza è chiaramente di riconoscere la compatibilità con l’obbligo di pianificare solo nei casi in cui il differimento è dovuto all’incertezza sulla definitiva destinazione da attribuire al comparto.
Alla luce di questo principio non solo il Tribunale federale non ha ritenuto conforme al diritto federale un azzonamento sotto condizione risolutoria (DTF 118 Ia 172), ma ha inoltre precisato che “se la zona edificabile contiene solo il territorio già ampiamente edificato o che sarà verosimilmente necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni, non è compatibile con l’art. 15 LPT suddividerla in settori da aprirsi all’edificazione solo a seguito di nuovo azzonamento o di analoga procedura. Ciò potrebbe comprimere artificialmente l’offerta di terreni edificabili e paralizzare il mercato” (DTF 112 Ia 155 consid. 2c). La zona edificabile è dunque da tenere disponibile tutta intera per l’edificazione. Ancora più esplicito il divieto in DTF 115 Ia 341: dopo aver premesso che il differimento sine die della definizione delle zone di utilizzazione del PR è incompatibile col dovere di pianificare dell’art. 2 LPT, il Tribunale federale ravvisa un simile rinvio nella provvisoria attribuzione ad una zona di riserva, in occasione della prima adozione di un PR conforme alla LPT, di terreni che, già edificabili secondo il precedente diritto, adempiono i presupposti legali della zona edificabile, sono già ampiamente edificati e presumibilmente occorreranno per l’edificazione nei prossimi quindici anni. “La giurisprudenza federale ammette il differimento della definitiva attribuzione ad una specifica zona solo se v’è incertezza circa la sua futura utilizzazione (DTF 112 Ia 158 seg., e 316 consid. 3b).” Ritroviamo in DTF 118 Ia 165 seg. consid. 3c pag. 173 lo stesso principio. Non è ammesso che il terreno attribuito alla zona edificabile possa essere edificato solo a seguito di una nuova procedura di azzonamento (Umzonungsverfahren) o di una procedura equivalente.
“Ciò non significa, afferma il Tribunale federale, che se sussistano incertezze non se ne debba tener conto, ma lo si potrà fare solo se queste sono pianificatoriamente fondate.” Così, avverte la somma istanza, nelle ipotesi dell’art. 18 cpv. 2 LPT, che consente di creare zone di PR per comprensori la cui utilizzazione non è ancora determinata o in cui una determinata utilizzazione dev’essere ammessa solo più tardi. Così inoltre nell’ambito della zona di pianificazione (art. 27 LPT), che vieta interventi suscettibili di pregiudicare la pianificazione in via di formazione. Altre incertezze, non determinate da motivi pianificatori, non giustificano remore nell’adempimento del dovere di pianificare. Si consideri, avverte il Tribunale federale, che “per sua natura la pianificazione è chiamata a operare in un futuro per molti versi ancora oscuro, ch’essa contribuisce con la sua azione a formare. Ora questa funzione può essere assolta unicamente da una pianificazione vincolante, su cui il proprietario possa fare affidamento” (DTF 118 Ia 165 consid. 3c, pag. 173, trad. ns).
4.3 Risulta da questo excursus che, all’infuori dei casi in cui l’istituzione di una zona di riserva è dettata dall’incertezza sulla destinazione da dare al comprensorio, incertezza non superabile coi normali strumenti pianificatori, la giurisprudenza, specie quella meno remota, tende a negare la legittimità del provvedimento. Se il comprensorio risponde alla definizione dell’art. 15 LPT e non vi sono motivi per attribuirlo di preferenza ad altra zona, se dunque non possono esservi dubbi sulla sua destinazione, l’inclusione in zona di riserva non ha in linea di principio motivo di essere (DTF 116 Ia 330).
Per poter nondimeno creare una zona di riserva ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LPT (e delle corrispondenti norme cantonali e comunali), come nel caso del comune che vuole distribuire nel tempo la costruzione di una zona edificabile già prevedibile nella sua estensione finale, occorrono ragioni pianificatorie pertinenti e importanti, che prevalgano sull’obbligo di conferire subito una connotazione pianificatoriamente chiara e definitiva a tutto il territorio comunale. Può qui essere rimandato al già citato DTF 104 Ia 142: “Non pare irragionevole di promuovere a breve termine la concentrazione dell’edificazione nella zona edificabile definitiva, vietando temporaneamente alla costruzione i terreni di seconda tappa fintanto che ve ne sia di liberi nella prima” (cfr. parimenti DTF 108 Ia 36 e 110 Ib 267). Ma, come già rilevato, nella ponderazione dei vari interessi in giuoco cui una pianificazione seria non può sottrarsi (art. 3 OPT), bisogna tener conto tra le diverse circostanze rilevanti che tale modo di procedere può alterare il mercato, provocare un’artificiosa rarefazione dell’offerta, fare pressione sui prezzi, creare ingiustificate disparità di trattamento. E’ dunque semmai da usare solo laddove la situazione locale (configurazione orografica, stato dell’edificazione e dell’urbanizzazione, ecc.) fornisce una chiara chiave di ripartizione in comparti da subito edificare e altri da tenere in riserva, sempre che questa suddivisione risponda a pertinenti motivazioni pianificatorie.
Una cosa è certa. La zona di riserva non deve servire al comune per camuffare un dezonamento ritardato e dilazionare così le indennità espropriative (cfr. DTF 110 Ia 53 consid. 4; 112 Ia 317). Altrettanto certo è che il comune non è liberato dall’obbligo di “stabilire le zone da delimitare in priorità” (DTF 112 Ia 316)”. Non può ad es. inserire nella zona di riserva un’area che appartiene per natura e vocazione alla zona agricola e che come tale va subito attribuita. Né sotto le mentite spoglie di una zona di riserva può in realtà mascherare una zona di protezione, alle cui eventuali indennità di espropriazione tenti in tal modo di sottrarsi. In questo senso DTF 116 Ia 330: “Andererseits darf die Reservezone nicht auf Kosten der Bau, -Landwirtschafts - oder Schutzzone ausgeschieden werden; die Reservezonierung setzt ein bundesrechtskonforme Ausscheidung diesere Grundnutzungszonen voraus. Insbesondere ist Land, das nach der gesetzlichen Vorschrift in die Bauzone gehöhrt, in eine Bauzone und nicht in eine Reservezone einzuweisen.
Per concludere, se non vi sono stringenti motivi d’ordine pianificatorio per non attribuire subito un comparto ad una specifica zona di PR, sia per l’impossibilità di definirne subito la destinazione (incertezza) sia perché pertinenti ragioni inerenti alla pianificazione giustificano il differimento, il pianificatore comunale deve prendere partito, fare le scelte che gli competono, attribuire il comparto ad una zona regolamentare e non rifugiarsi nel silenzio pianificatorio, nella sospensione del giudizio. Viola altrimenti il diritto federale che proscrive una pianificazione a macchie di leopardo.
Il Municipio smentisce poi l’asserzione ricorsuale che i fondi in esame confinino con la zona edificabile. “La part. _, precisa l’esecutivo comunale, confina, oltre che con la part. no. _, con il bosco a nord-est e con altre particelle pure situate in zona SDS. La part. n. _confina a nord con il bosco, a sud con una part. pure inserita in zona SDS e a est con la zona Ci di mantenimento degli insediamenti, che, secondo l’art. 28 ter NAPR, ha lo scopo di tutelare l’utilizzo residenziale degli edifici esistenti e nella quale solo le part. _e _, in quanto sono ancora libere, possono venire edificate secondo i parametri della zona R2 (si confronti il piano delle zone 1:5000). Come si può chiaramente vedere da questo documento l’intento è stato chiaramente quello di limitare la zona edificabile all’area che si trova a sud del tracciato delle funicolare.” Il Municipio fa inoltre notare che “nella zona SDS, dove sono compresi i fondi del ricorrente, le particelle libere da costruzioni sono ancora in netta maggioranza.”
Infine il Municipio rileva che “l’area edificabile e quindi il dimensionamento del piano è più che sufficiente a garantire i bisogni futuri per cui il cambiamento di tutta questa zona da SDS a edificabile non può comunque entrare in considerazione.”
Si evince chiaramente da queste puntualizzazioni che la zona senza destinazione specifica non è stata creata nell’intento di ridurre (attraverso una misura meno drastica del non azzonamento) una zona edificabile eccedente il fabbisogno dei prossimi quindici anni. Non solo i fondi in discussione non facevano parte della zona edificabile e non potevano quindi essere tolti a quello scopo, ma chiaramente la zona edificabile definitiva, nettamente delimitata a nord dalla linea della funivia, comprende tutte le aree presumibilmente necessarie all’edificazione nell’orizzonte temporale del PR (15 anni). I fondi dei ricorrenti non costituiscono una potenziale propaggine dell’attuale zona edificabile, dovuta all’incertezza sulla sua definitiva dimensione, rispettivamente non ne costituiscono una tappa futura, basata su pertinenti ragioni pianificatorie.
Né d’altra parte è in qualche modo resa verosimile la necessità di ricorrere ai terreni in esame, in aggiunta alla zona edificabile definitiva, dopo l’attuale periodo di quindici anni.
Tutto ben considerato non si ravvisano ragioni pianificatorie pertinenti giustificanti la zona in contestazione. Il fatto che il comune non ritenga dati i presupposti per inserire i terreni litigiosi nella zona edificabile, non è motivo sufficiente per relegarli nel limbo di una zona senza destinazione.
Nelle circostanze il comune avrebbe dovuto attribuire i terreni dei ricorrenti ad una specifica zona di PR.
Approvando nondimeno il contestato azzonamento il Consiglio di Stato ha violato il diritto federale e pertanto la risoluzione impugnata dev’essere annullata su questo punto. Il corrispondente petito ricorsuale dev’essere conseguentemente accolto.
Percontro la domanda volta all’attribuzione dei particellari litigiosi alla zona edificabile dev’essere respinta: spetta infatti al comune determinare il tipo di zona alla quale assegnare definitivamente i fondi.
Per i motivi anzidetti e per l’annullamento della risoluzione impugnata che ne è l’inevitabile conseguenza si rende superfluo verificare la sussistenza di un interesse pubblico preponderante e del rispetto del principio di proporzionalità.
Tasse e spese di giustizia, ripetibili
Poiché il comune è intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche va esente da spese e tasse di giustizia; dovrà invece versare congrue ripetibili alla parte vittoriosa.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui approva l'inserimento delle particelle _ e _RFD _______ in zona SDS.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Il Comune verserà al ricorrente fr. 1'000.- di ripetibili.
Intimazione: - Avv.____________, _
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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