AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 90.1994.324
Data decisione, Autorità: 02.02.1996, TPT
Incarto n. 90.94.00324
Lugano 2 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 24 gennaio 1994 di
2.___________, __________, 1.,2. _ _, _ _,
contro
la decisione 7 dicembre 1993, no. 10645, del Consiglio di Stato concernente l’approvazione del PR di________, sezione _ -_;
viste le osservazioni 17 maggio 1994 del municipio di __________e la risposta 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Le ricorrenti sono proprietarie del fondo mapp. no. _RFD di _, _, sul quale sorge il __________.
b. Con la revisione 1992 del ______ di ______, Sezione _ -, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 febbraio 1992, il comune ha attribuito il fondo delle ricorrenti alla zona R2b gravandolo di un vincolo di mantenimento della destinazione dell’esercizio pubblico, nonché di un vincolo conservativo di caratteristiche locali, regolamentati ambedue nell’art. 35 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore.
c. Con tempestivo ricorso al Consiglio di Stato la signora ___________e la signora____________hanno contestato, con motivazioni di cui si dirà all’occorrenza di seguito, i suddetti vincoli imposti alla loro proprietà.
d. Con risoluzione 7 dicembre 1993, il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa e approvato il PR di Lugano Sezione _ -_. Nel merito del ricorso il Governo ha precisato che la misura in esame intrapresa dal comune ha quale scopo quello di garantire e rafforzare quelle che sono le vocazioni turistiche ampiamente riconosciute di cui gode la città di _.
e. Dissentendo dalla decisione governativa le soccombenti insorgono ora innanzi al TPT. Esse chiedono innanzitutto l’annullamento in ordine dei vincoli posti a carico del loro mappale, rilevando la mancata esecuzione di un sopralluogo da parte dell’autorità di prima istanza, come pure la mancata pubblicazione della norma di PR che regola i contestati vincoli. Nel merito le ricorrenti sostengono che l’imposizione prevista non è sorretta da una valida base legale e da un interesse pubblico sufficientemente importante capaci di giustificare una limitazione della loro proprietà e che pertanto l’art. 22 ter della Costituzione è stato violato. Esse ritengono inoltre che le costruzioni esistenti sul loro mappale sono insignificanti dal punto di vista artistico e architettonico e senz’altro non maggiormente meritevoli rispetto ad altri esercizi pubblici del paese ai quali per contro nessun vincolo è stato imposto. Da qui la loro censura di disparità di trattamento.
f. Sia il Municipio con osservazioni 17 maggio 1994 che il Consiglio di Stato con risposta 18 maggio 1994 propongono la reiezione dell’impugnativa. In particolare il Comune ribadisce che nel caso in esame trattasi del solo esemplare di grotto così tipicamente ticinese posto in una zona discosta dall’agglomerato. Esso va pertanto salvaguardato nella sua entità e funzione. Il Comune precisa inoltre che il vincolo di mantenimento della destinazione non interessa tutta la proprietà ma solo l’esercizio pubblico in quanto tale. Non sono pertanto colpiti né la casetta adiacente al grotto né l’appartamento al primo piano dello stabile. A mente dell’autorità comunale le misure previste sono pertanto proporzionali e sorrette da un interesse pubblico legittimo
g. In data 4 ottobre 1994 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e rato,
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995). Il disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Il presente ricorso, inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, è tempestivo. La legittimazione ricorsuale delle insorgenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Il gravame è di conseguenza ricevibile.
A questo proposito va rilevato che il diritto di essere sentiti, sancito dall’art 4 Cost., impone all’autorità giudicante di offrire alle parti la possibilità di partecipare all’assunzione delle prove, rispettivamente di proporne e di discutere le risultanze dell’istruttoria (cfr. DTF 118 Ia 19 consid. 1c e rinvii, DTF 116 Ia 99 c. 3b, 115 Ia 11 c. 2b e rinvii). Un mezzo di prova, sebbene invocato, può nondimeno essere considerato superfluo dall’autorità giudicante con un giudizio anticipato sulle prove. In effetti giusta l’art 18 cpv. 1 LPamm (in concreto applicabile grazie al rinvio previsto all’art 38 cpv. 6 LALPT), l’autorità amministrativa accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo il suo libero convincimento. A mente di questo Tribunale, nel caso di specie, il Consiglio di Stato era senz’altro autorizzato in forza di un anticipato giudizio sulle prove, a rinunciare al sopralluogo richiesto, ritenuto che la documentazione a sua disposizione bastava ai fini di un corretto giudizio (cfr. DTF 112 Ia 202 consid. 2b; DTF 101 Ia 104 e rinvii). Inoltre vertendo in concreto l’esame del litigio su mere questioni di diritto, materia in cui il TPT ha piena cognizione, un eventuale vizio in tal senso sarebbe comunque stato sanato in questa sede con l’assunzione del sopralluogo da parte di questo Tribunale (cfr. DTF 119 Ia 150 consid. 5 bb; RDAT 1980 190 e riferimenti; RDAT 1986 190 no. 170; Rep. 1986 142s, 1980 3 e riferimenti). La censura sollevata dalle ricorrenti su questo punto non merita pertanto accoglimento.
L’art 33 cpv. 1 LPT stabilisce che i piani d’utilizzazione devono venir pubblicati. A livello cantonale l’art 34 cpv. 1 e 2 LALPT prevede che dopo l’adozione di un piano regolatore da parte dell’Assemblea o dal Consiglio comunale, il Municipio deve provvedere sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per un periodo di trenta giorni. Come correttamente rilevato dalle ricorrenti, il PR non si compone solo di rappresentazioni grafiche, ma comprende tra l’altro pure le norme di attuazione (art 26 cpv. 1 LALPT), che, in quanto parte integrante di un piano, sono quindi pure soggette all’obbligo di pubblicazione. Da precisare resta comunque che un piano è da ritenersi pubblicato quando chiunque può, senza dover addurre un interesse particolare, consultarlo entro un certo termine e durante l’orario abituale (cfr. DFGP, Commento alla legge federale sulla pianificazione del territorio, art. 33 cpv. 1 nota 4 pag. 469). In concreto non risulta che alle ricorrenti sia stato rifiutata la visione dei documenti, vecchi o nuovi che siano, costituenti l’incarto riguardante il piano regolatore della Sezione _. Nella loro censura esse non ne fanno in effetti minimamente cenno. Del resto sulla prima pagina del fascicolo riguardante le NAPR approvate nel 1993, è stato espressamente indicato che nel suo interno sono stati riportati unicamente gli articoli nuovi e quelli che con la revisione hanno subito delle modifiche, ciò che costituisce un chiaro richiamo a consultare il vecchio fascicolo per quel che concerne le norme, che come l’art. 35 in esame, sono rimaste immutate. Di conseguenza questo Tribunale deve ritenere che, diversamente da quanto sostenuto, nella fattispecie il presupposto della pubblicazione sia stato correttamente adempiuto e ciò indipendentemente dal fatto che l’art. 35 NAPR non è più stato espressamente elencato nella nuova stesura delle NAPR. Anche questa censura d’ordine non merita pertanto conferma.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Per prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).
Nel caso di specie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze giurisdizionali del TPT.
L'oggetto del contendere si riduce pertanto ad una verifica dell'esistenza di una valida base legale, rispettivamente di un interesse pubblico, nonché del rispetto del principio della proporzionalità per i vincoli in esame.
Giusta l’art. 17 cpv. 2 LPT per la protezione di siti caratteristici, luoghi storici e monumenti naturali e culturali, il diritto cantonale può prevedere, invece delle zone protette, altre misure adatte a tutelarne i valori. Sia la vecchia Legge cantonale edilizia (LE) come pure l’attuale LALPT prevedono espressamente la possibilità per il comune d’istituire nel PR questo genere di provvedimenti pianificatori. A norma dell’art. 28 cpv. 2 lett. a ultima frase LALPT, per esempio è espressamente previsto che all’interno delle varie zone stabilite possono essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago. Rispettivamente giusta l’art. 28 cpv. 2 lett. h LALPT nei PR possono essere fissati dei vincoli speciali per la tutela del paesaggio come pure per la tutela di edifici di pregio storico-culturale. L’art. 29 cpv. 2 lett. d LALPT precisa infine che le norme di attuazione di un PR possono segnatamente prevedere l’obbligo di mantenere le costruzioni che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio. I vincoli in contestazione risultano pertanto disporre di una chiara ed esplicita base legale.
L’interesse pubblico in un vincolo di conservazione delle caratteristiche locali, rispettivamente in un vincolo di mantenimento della destinazione di esercizio pubblico, risiede, in concreto, da una parte nella volontà di tutelare uno stabile, che pur non presentando caratteristiche architettoniche di pregio assoluto, costituisce una rara testimonianza dell’architettura locale, nonché del modo di vivere d’inizio secolo, e dall’altra nell’interesse generale a poter disporre di un esercizio pubblico di stampo particolare, in un luogo isolato ed ombreggiato, che si presta idealmente ad una funzione ristoratrice e di svago. Infatti come giustamente rilevato dal Comune nelle sue osservazioni, il Grotto ____________rappresenta uno dei pochi grotti tipicamente ticinese ancora rimasti inalterati nella zona. Inoltre va rilevato che nell’ottica della vocazione turistica perseguita dal Comune, la presenza di esercizi pubblici di questo genere costituisce una sicura attrattiva. Non va dimenticato che per la città di _______ il turismo è un settore di primaria importanza, per cui interventi a ciò finalizzati sono senza dubbio d’interesse pubblico, che nelle circostanze concrete prevale su quello privato delle ricorrenti a disporre liberamente della loro proprietà.
Per quanto riguarda il rispetto del principio della proporzionalità, ossia la verifica se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili e se sussiste un rapporto ragionevole, tra il risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo conseguimento (cfr. DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137), questo Tribunale ritiene che le misure pianificatorie all’esame sono certamente atte a salvaguardare lo stato attuale delle cose, senza d’altro canto creare grossi aggravi alle proprietarie. Il medesimo scopo non potrebbe essere raggiunto del resto con una limitazione meno incisiva per le proprietarie. Giova in questo senso ricordare come sia il Comune che il Governo abbiano rilevato che il vincolo di mantenimento di destinazione sia riferito unicamente all’esercizio pubblico in quanto tale e non a tutto l’edificio. Per tutti i motivi sin qui adotti, l’invocata violazione dell’art 22 ter Cost. non può essere accolta.
Il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato in ambito pianificatorio e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non risulta infatti che edifici con caratteristiche simili a quello delle ricorrenti siano stati trattati in modo diverso, anche perché, visto le particolarità del Grotto del _, esso rappresenta, in fondo, nella zona, un unico, che non consente il paragone con gli altri esercizi pubblici presenti sul territorio di _.
La censura delle ricorrente su questo punto non merita quindi accoglimento.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto..
Le ricorrenti sono condannate al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi Fr. 600.--.
Intimazione: - Avv.___________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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